Codice di procedura penale

Art. 11-bis c.p.p.

(( (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia). I procedimenti in cui assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'articolo 76- bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11)).

Testo vigente dal 22 dicembre 1998

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art11bis · fonte del testo

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