Codice di procedura penale

Art. 415-ter c.p.p.

(( (Scadenza dei termini per l'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Diritti e facolta' dell'indagato e della persona offesa).)) (( Salvo quanto previsto dal comma 2, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione e non ha gia' disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, la documentazione relativa alle indagini espletate e' depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini e' immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito della documentazione e della facolta' di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresi' l'indicazione della facolta' di cui al comma 4. Copia dell'avviso e' comunicata al procuratore generale presso la corte di appello. Il pubblico ministero, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, puo' presentare al giudice per le indagini preliminari richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate:

  • a)quando e' stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non e' stata ancora eseguita;
  • b)quando la conoscenza degli atti d'indagine puo' concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumita' di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attivita' di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilita' di cui e' obbligatoria la confisca;
  • c)quando taluna delle circostanze indicate alle lettere a) e b) ricorre in relazione a reati connessi ai sensi dell'articolo 12 o collegati ai sensi dell'articolo 371, comma 2, per i quali non sia ancora decorso il termine previsto dall'articolo 407-bis, comma 2. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, ne' richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice per le indagini preliminari di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Sulla richiesta il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede nei venti giorni successivi. L'istanza e' comunicata al procuratore generale presso la corte di appello. Quando non ha autorizzato il differimento ai sensi del comma 2 o non ricorrono le esigenze indicate nel medesimo comma, il giudice ordina al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Quando, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, deve essere notificato l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'articolo 415-bis, nel computo del termine assegnato dal giudice non si tiene conto del tempo intercorso tra la notifica dell'avviso e la scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 415-bis. Copia del decreto e' comunicata al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, il procuratore generale presso la corte d'appello, se non dispone l'avocazione delle indagini ai sensi dell'articolo 412, comma 1, puo' ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando:
  • a)il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi del comma 2 e la stessa non e' stata rigettata;
  • b)e' stata gia' presentata l'istanza di cui al comma 4.))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, ha disposto (con l'art. 88-bis, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407-bis e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha gia' disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonche' in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice".

Testo vigente dal 4 aprile 2024

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Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2022 al 4 aprile 2024. 255 parole tolte, 567 parole aggiunte in 6 capoversi.

aggiunto: (Scadenza dei termini per l'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Diritti e facolta' dell'indagato e della persona offesa). Salvo quanto previsto dal comma tolto: 4 aggiunto: 2, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha aggiunto: esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione e non ha gia' disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, tolto: ne' ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate e' depositata in segreteria. Alla persona sottoposta … reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini e' tolto: altresi' immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito aggiunto: della documentazione e della facolta' di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresi' l'indicazione della facolta' di cui al comma tolto: 3 aggiunto: 4. Copia dell'avviso e' comunicata al procuratore generale presso la corte di appello. tolto: Quando, decorsi dieci giorni dalla aggiunto: Il pubblico ministero, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, tolto: non riceve la comunicazione prevista al comma 1, se non dispone l'avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto e' notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini. Se dalla notifica dell'avviso di deposito indicato al comma 1 o del decreto indicato al comma 2 e' decorso un termine pari a un mese senza che aggiunto: puo' presentare al giudice per le indagini preliminari richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate:

aggiunto: a) quando e' stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non e' stata ancora eseguita;

aggiunto: b) quando la conoscenza degli atti d'indagine puo' concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumita' di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attivita' di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilita' di cui e' obbligatoria la confisca;

aggiunto: c) quando taluna delle circostanze indicate alle lettere a) e b) ricorre in relazione a reati connessi ai sensi dell'articolo 12 o collegati ai sensi dell'articolo 371, comma 2, per i quali non sia ancora decorso il termine previsto dall'articolo 407-bis, comma 2. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero tolto: abbia assunto le determinazioni sull'azione penale, aggiunto: non ha esercitato l'azione penale, ne' richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice tolto: di aggiunto: per le indagini preliminari di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, di ordinare al pubblico ministero di tolto: provvedere. Il termine e' pari a tre mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2. Si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5-quater nonche' il comma 5-quinquies dell'articolo 415-bis aggiunto: assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Sulla richiesta il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede nei venti giorni successivi. L'istanza e' comunicata al procuratore generale presso la corte di appello. Quando non ha autorizzato il differimento ai sensi del comma 2 o non ricorrono le esigenze indicate nel medesimo comma, il giudice ordina al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Quando, tolto: in conseguenza dell'ordine emesso dal giudice, e' aggiunto: ai fini dell'esercizio dell'azione penale, deve essere notificato l'avviso di conclusione delle indagini tolto: preliminari, i aggiunto: di cui all'articolo 415-bis, nel computo del termine assegnato dal giudice non si tiene conto del tempo intercorso tra la notifica dell'avviso e la scadenza dei termini di cui tolto: all'articolo 407-bis, comma 2, sono ridotti di due terzi. Prima della aggiunto: ai commi 3 e 4 dell'articolo 415-bis. Copia del decreto e' comunicata al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta. Alla scadenza dei termini tolto: previsti dall'articolo aggiunto: di cui all'articolo 407-bis, comma 2, tolto: quando ricorrono le circostanze di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis, aggiunto: se il pubblico ministero tolto: puo' presentare richiesta motivata di differimento del deposito e della notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 al procuratore generale. Sulla richiesta aggiunto: non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, il procuratore generale tolto: provvede ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 415-bis. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando aggiunto: presso la corte d'appello, se non dispone l'avocazione delle indagini ai sensi dell'articolo 412, comma 1, puo' ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando:

aggiunto: a) il pubblico ministero ha tolto: gia' presentato la aggiunto: formulato richiesta di differimento tolto: prevista dal comma 5-bis dell'articolo 415-bis aggiunto: del deposito ai sensi del comma 2 e la stessa non e' stata rigettata;

aggiunto: b) e' stata gia' presentata l'istanza di cui al comma 4.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art415ter · fonte del testo

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