Art. 16 c.p.p. — Competenza per territorio determinata dalla connessione

La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali piu' giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato piu' grave e, in caso di pari gravita', al giudice competente per il primo reato. Nel caso previsto dall'articolo 12 comma 1 lettera a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto e' derivata la morte di una persona, e' competente il giudice del luogo in cui si e' verificato l'evento. I delitti si considerano piu' gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera piu' grave il reato per il quale e' prevista la pena piu' elevata nel massimo ovvero, in caso di parita' dei massimi, la pena piu' elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parita' delle pene detentive.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 94/1963

    Ha colpito questo articolo
    18 giugno 1963

    dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 16 del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 28 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO…

    Art. 16 c.p.p. · Art. 28 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 21/2013

    Questione inammissibile
    14 febbraio 2013

    É inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., della disposizione combinata degli artt. 12, comma 1, lettera c ), e 16 del cod. proc. pen., nella parte in cui - alla stregua dell'interpretazione accolta dal giudice remittente - attribuirebbe, nel caso di connessione teleologica, la competenza per tutti i reati connessi e per tutti gli imputati al giudice del luogo di commissione del reato più grave, anche quando di quest'ultimo non siano chiamati a rispondere tutti gli imputati del reato meno grave. Invero il rimettente, nel prospettare la violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e del principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), muove dalla mancata adesione all'indirizzo interpretativo prevalente che, viceversa, richiede l'identità tra l'autore del reato mezzo e l'autore del reato fine per la configurabilità della connessione teleologica e del conseguente spostamento di competenza; e ciò, sebbene tale soluzione ermeneutica offra una lettura delle norme conforme all'assetto auspicato dallo stesso remittente. In tal modo, tuttavia, si fa un uso improprio dell'incidente di costituzionalità, atteso che le «in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali». - Per il principio secondo cui le leggi si dichiarano costituzionalmente illegittime laddove sia impossibile darne interpretazioni costituzionali, e non laddove sia possibile darne interpretazioni incostituzionali v., ex plurimis , sentt. n. 301 del 2003 e n. 356 del 1996; ordd. n. 98 del 2010 e 85 del 2007. - Sull'inammissibilità di questioni formulate in relazione a norme di legge assunte nel significato ad esse attribuito da un indirizzo interpretativo minoritario, in presenza di un orientamento giurisprudenziale prevalente che ne abbracci un'interpretazione costituzionalmente orientata v., tra le altre, le menzionate sent. n. 356 del 1996 ed ord. n. 85 del 2007.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 16 c.p.p.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art16 · fonte del testo

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