Codice di procedura penale

Art. 17 c.p.p. — Riunione di processi

La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice puo' essere disposta ((quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi)):

  • a)nei casi previsti dall'articolo 12;
  • b)LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 20 NOVEMBRE 1991, N. 367, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 GENNAIO 1992, N. 8.
  • c)nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b). Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione e' disposta davalti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi. 90 90a
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

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Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

90a

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo vigente dal 6 aprile 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 124/2000

    Altra decisione
    27 aprile 2000

    Restituzione degli atti al giudice rimettente per il riesame della rilevanza - alla luce della intervenuta abrogazione del reato di oltraggio a un pubblico ufficiale, oggetto del giudizio 'a quò, da parte dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205 - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, del codice di procedura penale, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di sospendere il dibattimento e ordinare al pubblico ministero di esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione nel procedimento, la cui prova influisce sulla prova del reato da giudicare.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 247/1998

    Questione infondata
    3 luglio 1998

    Manifesta infondatezza della questione, in quanto la stessa è basata su un erroneo presupposto interpretativo. Invero, il giudice rimettente sovrappone i due istituti della competenza per connessione e della riunione dei processi, e, in conseguenza di tale impropria sovrapposizione, nell'impugnare la disciplina che limita la riunione ai processi già pendenti davanti al medesimo giudice, chiede alla Corte una pronuncia che gli consenta di utilizzare detto istituto alla stregua delle ipotesi che, a norma dell'art. 12 cod. proc. pen., determinano la competenza per connessione. Per contro, il giudice 'a quò avrebbe dovuto verificare in via preliminare se e quali strumenti l'ordinamento prevede per far dichiarare l'incompetenza - per ragioni di connessione - dell'altro giudice, e solo quando fosse stata riconosciuta la propria competenza avrebbe potuto eventualmente accertare l'esistenza dei presupposti per la riunione dei processi. red.: G. Leo

    Art. 17 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 12 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1998 al 6 aprile 2001. 44 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.

La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice puo' essere disposta quando non tolto: pregiudichi la rapida aggiunto: determini un ritardo nella definizione degli stessi:

c) nei casi tolto: di reati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre;

tolto: d) nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza aggiunto: previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b). Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art17 · fonte del testo

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