Art. 13 c.p.p. — Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali

Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale, e' competente per tutti quest'ultima. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune e' piu' grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'articolo 16 comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati e' del giudice ordinario.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 96/2004

    Parametro
    12 marzo 2004

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile penden…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 13 c.p.p. · Art. 550 c.p.p.

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  • Ordinanza n. 441/1998

    Parametro
    23 dicembre 1998

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 76 - in relazione all'art. 2, n. 14, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - e 3 Cost., nei confronti dell'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui, in caso di connessione tra procedimenti per reati comuni e militari, prevede la operatività della connessione, e la competenza del giudice ordinario anche per i reati militari, solo se e quando il reato comune è più grave di quello militare. Al riguardo, infatti - premesso che il giudice 'a quò, nell'addurre a motivo della pretesa incondizionata estensione della competenza del giudice ordinario in tutte le ipotesi di connessione previste dall'art. 12 cod. proc. pen., la tutela, a suo avviso da privilegiare, dell'interesse dell'imputato al simultaneo processo, mostra di non avvertire che non necessariamente, anche quando dia luogo a spostamenti della competenza, alla connessione consegue la riunione dei procedimenti, che può essere disposta solo quando, a norma dell'art. 17 cod. proc. pen., non pregiudichi la rapida definizione degli stessi - va rilevato, quanto al denunciato eccesso di delega, che con la richiamata direttiva n. 14 della legge n. 81 del 1987, non si è inteso - diversamente da quanto opinato dal rimettente - attribuire alla competenza per connessione il valore di regola generale ed assoluta, derogabile solo per i reati commessi da imputati minorenni, ma ci si è limitati a stabilire che la disciplina della connessione da parte del legislatore delegato dovesse prevedere espressamente i relativi casi, con esclusione di qualsiasi discrezionalità nella determinazione del giudice competente, criterio, questo, puntualmente rispettato dalla disposizione impugnata. Mentre, quanto alla censura formulata in riferimento al principio di ragionevolezza, si osserva che la soluzione delineata dal codice è espressione di una scelta che si inserisce nella impostazione di fondo del processo penale in favore della trattazione separata dei procedimenti, e che quindi non può certo dirsi imposto dall'invocato principio - a prescindere dalle altre considerazioni che possono trarsi dalla Relazione al progetto definitivo del codice - un assetto normativo che travalichi i limiti in cui ordinariamente si esercitino le due distinte giurisdizioni. - Riguardo alla disciplina della connessione tra reati comuni e militari sotto la vigenza del codice del 1930, v. S. nn. 206/1987, 73/1980, 196/1976 e 29/1958; circa il 'favor', in quello vigente, per la separatezza dei procedimenti, v. poi S. n. 254/1992, nonché O. n. 159/1996; sulle condizioni necessarie per disporne la riunione, v. infine S. n. 247/1998. red.: S. Pomodoro

    Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 12 c.p.p. · Art. 13 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art13 · fonte del testo

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