Art. 106 c.p.p. — Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento

(( salva la disposizione del comma 4-bis)) la difesa di piu' imputati puo' essere assunta da un difensore comune, purche' le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili. L'autorita' giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilita', la indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla. Qualora l'incompatibilita' non sia rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell'articolo 97. (( Se l'incompatibilita' e' rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3. Non puo' essere assunta da uno stesso difensore la difesa di piu' imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilita' di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4. ))

Testo vigente dal 25 marzo 2001

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 55/2003

    Questione infondata
    28 febbraio 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 4-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui esclude che uno stesso difensore possa assumere la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 o collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen. Infatti quanto alla censura concernente una irragionevole disparità di trattamento tra i collaboratori di giustizia e gli imputati comuni, la norma censurata si riferisce a tutti gli imputati che abbiano reso dichiarazioni 'erga alios', a prescindere dalla circostanza che rivestano la qualità di collaboratori di giustizia; quanto alla lesione del diritto di difesa, la libertà di scelta del difensore può subire limitazioni dettate sia da esigenze di funzionalità dell'organizzazione giudiziaria, sia dal contemperamento con altri interessi, anche processuali, meritevoli di tutela, purché i limiti posti dal legislatore siano frutto di scelte discrezionali non irragionevoli e comunque tali da assicurare una possibilità di scelta del difensore sufficientemente ampia. - Analoga questione è già stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 214/2002.

    Art. 106 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 16 Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

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  • Ordinanza n. 214/2002

    Questione infondata
    23 maggio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 4-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui esclude che uno stesso difensore possa assumere la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in un procedimento connesso o collegato. Infatti, da un lato, le censure prospettate si basano sull'erroneo presupposto interpretativo che l'incompatibilità ad assumere la difesa di più imputati si riferisca solo alle dichiarazioni accusatorie, mentre il tenore testuale della disposizione consente di ritenere incluse nel suo ambito di operatività anche dichiarazioni che si risolvono a favore di altro imputato; dall'altro, la finalità di assicurare la genuinità e la spontaneità delle dichiarazioni appare ragionevolmente soddisfatta da una disciplina che tende ad evitare che la scelta di un difensore comune possa risolversi obiettivamente in veicolo di circolazione tra più imputati del contenuto delle dichiarazioni rese sulla responsabilità di altri imputati. - Sulla libertà di scelta del difensore e sulla possibilità di imporre limitazioni per il contemperamento con altri interessi, v. citata sentenza n. 54/1977. - Con riferimento alle limitazioni dell'ambito territoriale entro cui operare la scelta, v. citate sentenza n. 394/2000, ordinanze n. 79/2001 e n. 139/2002.

    Art. 106 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 16 Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

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  • Ordinanza n. 522/1995

    Questione infondata
    28 dicembre 1995

    Manifesta infondatezza della questione, in quanto la norma di cui si chiede l'introduzione con una sentenza additiva risulta già compresa nel contenuto della disposizione impugnata, dato che l'incompatibilità tra le posizioni difensive di più imputati nello stesso processo - la quale è alla base del divieto espressamente formulato nell'art. 106, primo co., cod. proc. pen., posto a presidio della effettività della difesa - deve ritenersi altresì sussistente nell'ipotesi in cui il coimputato in posizione incompatibile sia nominato difensore dell'altro imputato. red.: G. Leo

    Art. 106 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1161 c.nav.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 marzo 2001

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 25 marzo 2001. 8 parole tolte, 76 parole aggiunte.

tolto: Laaggiunto: salva la disposizione del comma 4-bis la difesa di piu' imputati puo' essere assunta da un difensore comune, purche' le … sostituzioni a norma dell'articolo 97. Se l'incompatibilita' e' rilevata nel corso delle indagini preliminari tolto: dal pubblico ministero, il giudicetolto: , su richiesta di questo aggiunto: su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3aggiunto: . Non puo' essere assunta da uno stesso difensore la difesa di piu' imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilita' di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art106 · fonte del testo

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