Art. 669-novies c.p.c. — Inefficacia del provvedimento cautelare

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →

[1]((Se il procedimento di merito non e' iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669 octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

[2]In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'e' contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento e' divenuto inefficace e da le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilita' di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'articolo 669-decies.

[3]Il provvedimento cautelare perde altrei' efficacia se non e' stata versata la cauzione di cui all'articolo 669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giuidicato, e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito del ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.

[4]Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad un arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresi' efficacia:

  • 1)se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorieta' in Italia della sentenza straniera e del lodo arbitrale entro i termini ed eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali;
  • 2)se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.)) 67
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

Testo in vigore dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994

CautelariVersione 0.1

Ricorso cautelare d’urgenza

Ricorso ex art. 700 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con fumus e periculum a punti, la misura richiesta, l’istanza di decreto senza contraddittorio e la somma per ogni giorno di ritardo.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

CautelariVersione 0.1

Ricorso per sequestro conservativo

Ricorso ex art. 671 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con il credito, il fondato timore di perdere la garanzia, i beni mobili, immobili e i crediti da sequestrare, e l’istanza di decreto senza contraddittorio.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

CautelariVersione 0.1

Ricorso per reintegrazione o manutenzione nel possesso

Ricorso ex art. 703 c.p.c. contro lo spoglio violento o clandestino, la molestia o lo spoglio né violento né clandestino, con il possesso e i fatti della controparte a punti, la competenza del luogo del fatto, l’istanza di decreto senza contraddittorio e la prova per testi.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

CautelariVersione 0.1

Reclamo contro il provvedimento cautelare

Ricorso al collegio ex art. 669-terdecies c.p.c. contro l’ordinanza che concede o nega un provvedimento cautelare o possessorio: tempestività e giudice del reclamo, motivi numerati, circostanze sopravvenute, istanza di sospensione dell’esecuzione, conclusioni di revoca, modifica o concessione della misura.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 669-novies c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15716/2026

    22 maggio 2026

    La declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario, pronunciata d'ufficio dal giudice allorché sia dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale lo stesso era stato concesso, non incorre nel vizio di ultrapetizione, in quanto meramente ricognitiva di un effetto derivante ex lege, ai sensi dell'art. 669-novies, comma 3, c.p.c., non avendo rilievo che la misura sia stata già eseguita o che l'inefficacia non sia stata espressamente richiesta dalla parte interessata.

    Art. 669-novies c.p.c. · Art. 112 c.p.c. · Art. 670 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 98 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15321/2026

    20 maggio 2026

    Nel giudizio di delibazione di lodo arbitrale straniero, il diniego per contrasto con l'ordine pubblico determina l'inefficacia sopravvenuta della misura cautelare ex art. 669-novies, comma 3, c.p.c., purché l'inesistenza del diritto cautelato sia accertata anche con sentenza non definitiva, a tal fine necessaria e sufficiente.

    Art. 669-novies c.p.c. · Art. 839 c.p.c. · Art. 840 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, pp. 48, 49 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 30135/2025

    14 novembre 2025

    Il provvedimento con cui il giudice dichiara la perdita di efficacia di una misura cautelare, ai sensi dell'art. 669-novies c.p.c., ha natura ordinatoria e non decisoria, pur se formalmente inserito nel dispositivo di una sentenza; ne consegue l'inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., restando invece esperibile il reclamo - ai sensi dell'art. 669- terdecies c.p.c. - anche qualora la decisione sia stata disposta dal giudice collegiale.

    Art. 669-novies c.p.c. · Art. 669-terdecies c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 53 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di novembre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art669novies · fonte del testo

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