Corte costituzionale

Ordinanza n. 122/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/04/1999 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 669-octies del

codice di procedura civile, in relazione al disposto dell'art. 22

della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria

della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli

a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo

1998 dal giudice istruttore del Tribunale di Bolzano nel procedimento

civile vertente tra Lavoriero Daniela ed altri e Kerer Alois,

iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il giudice istruttore del Tribunale di Bolzano, con

ordinanza emessa l'11 marzo 1998, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 669-octies del codice di procedura civile,

in relazione al disposto dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969,

n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti),

nella parte in cui prevede il termine perentorio di trenta giorni per

l'inizio del giudizio di merito, a seguito di misura cautelare

concessa ante causam anche nell'ipotesi in cui l'instaurazione del

giudizio di merito debba essere preceduta, a pena di improcedibilità

della domanda, dal decorso del termine di sessanta giorni, ai sensi

dell'art. 22 della citata legge n. 990 del 1969;

che nella fattispecie, come precisa il rimettente, il giudizio di

merito conseguente alla concessione di un provvedimento cautelare

ante causam è stato instaurato nel rispetto del termine stabilito

dall'art. 669-octies cod. proc. civ., ma prima del decorso dello

spatium deliberandi di sessanta giorni dall'invio all'assicurazione

della lettera raccomandata con la richiesta di risarcimento del

danno, imposto dall'indicato art. 22;

che il rimettente si duole del mancato coordinamento delle

menzionate disposizioni che prescrivono rispettivamente il termine

perentorio di trenta giorni per l'instaurazione del giudizio di

merito e il termine dilatorio di sessanta giorni, prima del decorso

del quale la domanda di risarcimento del danno è improponibile;

che, ad avviso del rimettente, non vi sarebbe altro modo di

osservare entrambi i termini imposti dalle citate norme che quello di

richiedere il provvedimento cautelare ante causam solo quando sia

stata inviata all'assicuratore la lettera raccomandata e sia già

decorso un periodo di tempo tale che la scadenza del termine per

l'inizio del giudizio di merito sia successiva alla scadenza del

termine dilatorio;

che ciò tuttavia, come sostiene il rimettente, confligge con la

natura stessa dell'azione cautelare, posta a tutela di chi, nelle

more del giudizio, può subire un danno irreparabile;

che, inoltre, se il giudizio di merito non è instaurato nel

termine prescritto, la misura cautelare perde efficacia, a norma

dell'art. 669-novies cod. proc. civ;

che, a parere del rimettente, il sistema dell'assicurazione

obbligatoria può rivelarsi di pregiudizio al danneggiato, il quale

è costretto a ritardare la richiesta di una misura cautelare a

garanzia del credito risarcitorio, ovvero, qualora agisca

tempestivamente nei confronti del responsabile, può vedersi

paralizzare la domanda di merito per non aver posto l'assicurazione

in condizione di trattare;

che la descritta situazione configura quindi, ad avviso del

rimettente, una palese lesione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o comunque per

l'infondatezza della questione.

Considerato che le censure del rimettente investono l'art.

669-octies del codice di procedura civile, che prescrive il termine

perentorio di trenta giorni per l'instaurazione del giudizio di

merito a seguito della concessione di un provvedimento cautelare ante

causam;

che, come risulta dall'ordinanza di rimessione, il giudizio a

quo, benché promosso nel rispetto del detto termine perentorio, è

stato tuttavia instaurato prima del decorso del termine dilatorio,

prescritto a pena di improponibilità della domanda dall'art. 22

della legge n. 990 del 1969;

che il decorso di sessanta giorni da quello in cui il danneggiato

abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento a mezzo di lettera

raccomandata costituisce un presupposto processuale, il quale deve

sussistere al momento della instaurazione del giudizio ed il cui

difetto è rilevabile anche d'ufficio, oltre che su eccezione della

parte interessata, come si è verificato nella specie, con

conseguente declaratoria di improponibilità della domanda;

che appare quindi di tutta evidenza come nella fattispecie il

rimettente non possa adottare altro provvedimento se non la

declaratoria di improponibilità della domanda a causa del mancato

decorso, all'atto della instaurazione del giudizio pendente dinanzi

ad esso rimettente, dell'indicato termine dilatorio di sessanta

giorni;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 669-octies cod. proc. civ., "nella parte in cui prevede il

termine perentorio di trenta giorni per l'inizio del giudizio di

merito a seguito di misura cautelare concessa ante causam anche

nell'ipotesi in cui l'instaurazione del giudizio di merito debba

essere preceduta dal decorso del termine di sessanta giorni ai sensi

dell'art. 22 della citata legge n. 990 del 1969 a pena di

improcedibilità della domanda", è priva di rilevanza nel giudizio a

quo il quale è stato promosso quando la domanda non era ancora

proponibile;

che nella descritta situazione processuale anche un eventuale

intervento di questa Corte nel senso auspicato dal rimettente non

avrebbe alcun effetto, poiché comunque non potrebbe essere rimossa

la causa di improponibilità della domanda, già irrimediabilmente

verificatasi;

che, infatti, seppure il termine per l'inizio del giudizio di

merito decorresse dal momento in cui la domanda giudiziale è

divenuta procedibile, come è previsto per le controversie

individuali di lavoro dal testo novellato del medesimo art.

669-octies cod. proc. civ., ciò non varrebbe a sanare il difetto di

proponibilità della domanda, in quanto il giudizio ad essa relativo

è stato instaurato anteriormente al decorso del termine dilatorio di

sessanta giorni;

che, in definitiva, la questione deve dichiararsi manifestamente

inammissibile, essendo l'esito del giudizio a quo indipendente dal

giudizio di costituzionalità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 669-octies del codice di

procedura civile, in relazione al disposto dell'art. 22 della legge

24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Bolzano

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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