Art. 560 c.p.c. — Modo della custodia

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 settembre 2005 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

[1]113a ((I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonche' l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest'ultimo caso l'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l'aggiudicazione deve essere sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485)).113a

[2]Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.

[3]Ad essi e' fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione.

[4]Con l'autorizzazione del giudice il debitore puo' continuare ad abitare nell'immobile pignorato, occupando i locali strettamente necessari a lui e alla sua famiglia.

[5]Se il debitore dimostra di non avere altri mezzi di sostentamento, il giudice puo' anche concedergli un assegno alimentare sulle rendite, nei limiti dello stretto necessario.

[6]((Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalita' con cui il custode deve adoperarsi perche' gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita.)) 113a ((Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilita')).113a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

113a

con decorrenza dal 1 gennaio 2006

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.

Testo in vigore dal 11 settembre 2005 al 1 gennaio 2006

EsecuzioneVersione 0.1

Atto di pignoramento immobiliare

Pignoramento di beni e diritti immobiliari del debitore, con i beni indicati come chiedono l’art. 555 c.p.c. e l’art. 2826 c.c., l’ingiunzione, l’invito e gli avvertimenti dell’art. 492, la richiesta di trascrizione e la relata dell’ufficiale giudiziario.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 560 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13538/2026

    10 maggio 2026

    In tema di locazione ad uso diverso da quello abitativo, qualora l'immobile sia stato oggetto di pignoramento e affidato ad un custode giudiziario, il possesso da parte del conduttore degli originali delle cambiali rilasciate al locatore a titolo di pagamento del prezzo per i canoni di locazione non equivale al pagamento, non operando la presunzione iuris tantum di estinzione del debito ex art. 1237 c.c. nei confronti del custode giudiziario, soggetto terzo rispetto alle parti del contratto di locazione, né è opponibile alla procedura, ex art. 2704 c.c., non consentendo di dimostrare l'anteriorità del pagamento e, quindi, della restituzione dei titoli rispetto al pignoramento ed alla nomina del custode.

    Art. 560 c.p.c. · Art. 1199 c.c. · Art. 1587 c.c. · Art. 1237 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 141 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5330/2026

    9 marzo 2026

    Il contratto di locazione dell'immobile pignorato stipulato dal custode, previa autorizzazione del giudice, perde automaticamente efficacia con l'estinzione del processo esecutivo ma i frutti maturati sino a quel momento (canoni, indennità, penali) fanno parte del compendio pignorato che, alla chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 632 c.p.c., è restituito al debitore, il quale, pertanto, qualora il custode abbia instaurato un giudizio per il recupero dei detti frutti, è legittimato a proseguirlo ex art. 111 c.p.c.

    Art. 560 c.p.c. · Art. 2912 c.c. · Art. 632 c.p.c. · Art. 111 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 200 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4346/2026

    26 febbraio 2026

    In caso di fallimento del locatore e di subentro del curatore ex art. 80, comma 1, l.fall., nel contratto di locazione immobiliare soggetto al regime vincolistico di cui alla legge n. 431 del 1998, la rinnovazione della locazione alla seconda scadenza quadriennale richiede, a pena di estinzione del rapporto, la necessaria autorizzazione del giudice delegato, secondo il principio generale di cui all'art. 560 c.p.c., non essendo perciò necessaria la comunicazione di disdetta da parte del curatore, che ove pure trasmessa, anche se in ritardo rispetto al termine semestrale antecedente la seconda scadenza, costituisce mero atto ricognitivo degli effetti caducatori connessi alla citata previsione normativa.

    Art. 560 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 39 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28918/2025

    2 novembre 2025

    In materia di vendita competitiva ai sensi dell'art. 107 l.fall., la stipula da parte del curatore di un contratto di locazione, a ciò autorizzato dal comitato dei creditori degli artt. 560, comma 2, c.p.c. e 107, comma 2, l.fall., non determina di per sé la spettanza in favore del conduttore altresì della prelazione legale ai sensi dell'art. 38 della l. n. 392 del 1978, dovendo essa, per risultare compatibile con le finalità liquidatorie della procedura, fondarsi su una previsione espressa di una clausola di prelazione convenzionale in favore dello stesso conduttore, tanto ricavandosi dalla natura straordinaria di tale atto, che necessita della previa autorizzazione degli organi della procedura, secondo lo schema delineato per il contratto di affitto d'azienda dall'art. 104-bis, comma 5, l.fall., che è espressione di un principio di carattere generale applicabile alla gestione di tutti i beni suscettibili di vendita coattiva e immanente a tale fase strumentale della più ampia liquidazione concorsuale.

    Art. 560 c.p.c. · Art. 107 fallimento · Art. 104-bis fallimento · Art. 38 Legge sull’equo canone

    Rassegna di novembre 2025, p. 15 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, novembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 settembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005. 99 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonche' l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest'ultimo caso l'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l'aggiudicazione deve essere sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485.

Se il debitore dimostra di non avere altri mezzi di sostentamento, il giudice puo' anche concedergli un assegno alimentare sulle rendite, nei limiti dello stretto necessarioaggiunto: .

aggiunto: Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalita' con cui il custode deve adoperarsi perche' gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art560 · fonte del testo

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