Codice di procedura civile

Art. 560 c.p.c. — Modo della custodia

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[1]Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.

[2]Ad essi e' fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione.

[3]((Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarita' di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si e' perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento)).

[4]((Il provvedimento e' attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice puo' avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attivita' imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si da' atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non e' presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione)). 150

[5]Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalita' con cui il custode deve adoperarsi affinche' gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilita'.((Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta e' formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non puo' essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalita' idonee a garantire la riservatezza dell'identita' degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.))115 116150

[6]115

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 non prevede piu' (con l'art. 2, comma 3, lettera e)) la modifica della rubrica e l'introduzione di un comma prima del comma 1 e di due commi alla fine dell'art. 560. Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006."

116

Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006."

D.L. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119

150

Il D.L. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che la modifica del comma 4 del presente articolo si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 4-bis) che "La richiesta di visita di cui all'articolo 560, quinto comma, quarto periodo, del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera d), numero 2), del presente articolo, e' formulata esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis".

Testo in vigore dal 3 luglio 2016 al 13 febbraio 2019

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EsecuzioneVersione 0.1

Atto di pignoramento immobiliare

Pignoramento di beni e diritti immobiliari del debitore, con i beni indicati come chiedono l’art. 555 c.p.c. e l’art. 2826 c.c., l’ingiunzione, l’invito e gli avvertimenti dell’art. 492, la richiesta di trascrizione e la relata dell’ufficiale giudiziario.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 560 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13538/2026

    10 maggio 2026

    In tema di locazione ad uso diverso da quello abitativo, qualora l'immobile sia stato oggetto di pignoramento e affidato ad un custode giudiziario, il possesso da parte del conduttore degli originali delle cambiali rilasciate al locatore a titolo di pagamento del prezzo per i canoni di locazione non equivale al pagamento, non operando la presunzione iuris tantum di estinzione del debito ex art. 1237 c.c. nei confronti del custode giudiziario, soggetto terzo rispetto alle parti del contratto di locazione, né è opponibile alla procedura, ex art. 2704 c.c., non consentendo di dimostrare l'anteriorità del pagamento e, quindi, della restituzione dei titoli rispetto al pignoramento ed alla nomina del custode.

    Art. 560 c.p.c. · Art. 1199 c.c. · Art. 1587 c.c. · Art. 1237 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5330/2026

    9 marzo 2026

    Il contratto di locazione dell'immobile pignorato stipulato dal custode, previa autorizzazione del giudice, perde automaticamente efficacia con l'estinzione del processo esecutivo ma i frutti maturati sino a quel momento (canoni, indennità, penali) fanno parte del compendio pignorato che, alla chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 632 c.p.c., è restituito al debitore, il quale, pertanto, qualora il custode abbia instaurato un giudizio per il recupero dei detti frutti, è legittimato a proseguirlo ex art. 111 c.p.c.

    Art. 560 c.p.c. · Art. 2912 c.c. · Art. 632 c.p.c. · Art. 111 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4346/2026

    26 febbraio 2026

    In caso di fallimento del locatore e di subentro del curatore ex art. 80, comma 1, l.fall., nel contratto di locazione immobiliare soggetto al regime vincolistico di cui alla legge n. 431 del 1998, la rinnovazione della locazione alla seconda scadenza quadriennale richiede, a pena di estinzione del rapporto, la necessaria autorizzazione del giudice delegato, secondo il principio generale di cui all'art. 560 c.p.c., non essendo perciò necessaria la comunicazione di disdetta da parte del curatore, che ove pure trasmessa, anche se in ritardo rispetto al termine semestrale antecedente la seconda scadenza, costituisce mero atto ricognitivo degli effetti caducatori connessi alla citata previsione normativa.

    Art. 560 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28918/2025

    2 novembre 2025

    In materia di vendita competitiva ai sensi dell'art. 107 l.fall., la stipula da parte del curatore di un contratto di locazione, a ciò autorizzato dal comitato dei creditori degli artt. 560, comma 2, c.p.c. e 107, comma 2, l.fall., non determina di per sé la spettanza in favore del conduttore altresì della prelazione legale ai sensi dell'art. 38 della l. n. 392 del 1978, dovendo essa, per risultare compatibile con le finalità liquidatorie della procedura, fondarsi su una previsione espressa di una clausola di prelazione convenzionale in favore dello stesso conduttore, tanto ricavandosi dalla natura straordinaria di tale atto, che necessita della previa autorizzazione degli organi della procedura, secondo lo schema delineato per il contratto di affitto d'azienda dall'art. 104-bis, comma 5, l.fall., che è espressione di un principio di carattere generale applicabile alla gestione di tutti i beni suscettibili di vendita coattiva e immanente a tale fase strumentale della più ampia liquidazione concorsuale.

    Art. 560 c.p.c. · Art. 107 fallimento · Art. 104-bis fallimento · Art. 38 Legge sull’equo canone

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 luglio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2006 al 3 luglio 2016. 20 parole tolte, 266 parole aggiunte in 3 capoversi.

Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento tolto: non impugnabile aggiunto: impugnabile per opposizione ai sensi dell'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato aggiunto: senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca tolto: la detta autorizzazione aggiunto: l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.tolto: Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed e' eseguito a cura del custode aggiunto: Per il terzo che vanta la titolarita' di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si e' perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento.

aggiunto: Il provvedimento e' attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. aggiunto: Per l'attuazione dell'ordine il giudice puo' avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attivita' imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si da' atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non e' presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

… pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilita'aggiunto: .Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta e' formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non puo' essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalita' idonee a garantire la riservatezza dell'identita' degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119

    Il D.L. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che la modifica del comma 4 del presente articolo si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 4-bis) che "La richiesta di visita di cui all'articolo 560, quinto comma, quarto periodo, del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera d), numero 2), del presente articolo, e' formulata esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art560 · fonte del testo

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