Art. 22 c.p.p. — Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari

Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 481/1995

    Questione infondata
    2 novembre 1995

    È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza nel procedimento 'a quò, la questione di costituzionalità degli artt. 22 e 23 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, primo comma, e 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che il giudice del dibattimento possa delibare la questione di incompetenza del giudice della udienza preliminare (nella specie, g.u.p. distrettuale competente ex art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.), già eccepita nell'udienza preliminare e poi riproposta ritualmente in dibattimento. - V. mass. A. red.: G. Conti

    Art. 25 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 328 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 216/1992

    Questione infondata
    11 maggio 1992

    La pronuncia con la quale il G.I.P. al termine delle indagini preliminari si dichiara incompetente territorialmente e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente è vincolante nei confronti dello stesso pubblico ministero, il quale può solo investire del tema il giudice, presso il quale esercita le proprie funzioni, anche se solo ai fini dell'elevazione di un eventuale conflitto. Pertanto la mancata previsione, denunciata dal giudice a quo, dell'obbligo del giudice delle indagini preliminari di trasmettere direttamente gli atti al giudice ritenuto competente - come stabilito per i casi di incompetenza per territorio dichiarata dal giudice di primo grado - non da' luogo a violazione degli invocati parametri costituzionali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 25, 3, 101 e 111 Cost., dell'art. 22, terzo comma, cod.proc.pen., in parte qua).

    Art. 22 c.p.p. · Art. 25 cost. · Art. 3 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art22 · fonte del testo

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