Incompetenza per valore dichiarata a torto, il rimedio spetta alle parti: la Consulta salva l'art. 45 del codice di procedura civile
Con la sentenza n. 92 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull'art. 45 c.p.c. Se un giudice si dichiara incompetente per valore, anche sbagliando, il giudice che riceve la causa non può chiedere d'ufficio il regolamento alla Cassazione: a contestare la decisione devono essere le parti.
· Redazione Iuspedia · 3 minuti di lettura
In questo articolo
Con la sentenza n. 92 del 2026, decisa il 12 marzo e depositata il 28 maggio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 45 del codice di procedura civile, sollevate dal Tribunale di Piacenza in riferimento agli artt. 3, 25, 97 e 111 della Costituzione.
La norma
L'art. 45 c.p.c. regola il conflitto di competenza. Quando un giudice si dichiara incompetente per materia o per territorio inderogabile e la causa viene riassunta nei termini davanti al giudice indicato, questo, se si ritiene a sua volta incompetente, non può rimandarla altrove: deve chiedere d'ufficio il regolamento di competenza alla Corte di cassazione.
Lo strumento non vale per la competenza per valore e per territorio semplice, i criteri che la sentenza chiama «deboli». Per questi opera l'art. 44 c.p.c.: se l'ordinanza di incompetenza non è impugnata e la causa è riassunta nei termini, l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice indicato diventano incontestabili. È la lettura affermata dalle Sezioni unite civili con la sentenza n. 1202 del 2018, che costituisce diritto vivente.
Il caso
Davanti al Giudice di pace di Piacenza una società concessionaria aveva chiesto il pagamento del corrispettivo per la pulizia di una strada dopo un incidente. Il Giudice di pace aveva ritenuto la causa di valore indeterminato e si era dichiarato incompetente per valore. Per il Tribunale, davanti al quale il giudizio è stato riassunto, la decisione era manifestamente errata: il valore era di 1.862,62 euro, pari al compenso richiesto.
Non potendo sollevare il conflitto, il Tribunale ha chiesto di estenderlo al valore: la regola, a suo dire, permetterebbe al giudice di liberarsi delle cause sgradite, sottraendo le parti al giudice naturale e lasciando il processo alla volontà del singolo magistrato.
Perché la Corte ha respinto le questioni
Anzitutto, la declinatoria per valore non è affatto «irrimediabile». Le parti possono impugnarla con il regolamento di competenza a istanza di parte o, se la pronuncia è del giudice di pace, con l'appello, perché lì il regolamento a istanza di parte non è ammesso (art. 46 c.p.c.).
Sul giudice naturale (art. 25) la Corte conferma la propria ordinanza n. 361 del 1989, che aveva già giudicato manifestamente infondata una questione analoga. Il valore è un criterio soltanto quantitativo: non riguarda la «qualità» della controversia né richiede una particolare attitudine del giudice. Se le parti accettano la declinatoria, la competenza si consolida in base a una regola di legge generale e astratta, quella dell'art. 44, e non per scelta discrezionale del giudice. In quel caso l'esatto riparto delle cause cede all'esigenza di ragionevole durata del processo.
Le altre censure cadono di conseguenza: non c'è disparità di trattamento, perché entrambi i giudici sono egualmente muniti del potere di decidere; non è violato l'art. 111, perché il consolidamento dipende dalla mancata impugnazione; il buon andamento dell'art. 97 riguarda l'organizzazione degli uffici, non la funzione giurisdizionale. Gli abusi si correggono con le impugnazioni o, se le parti non le propongono, con le norme sulla responsabilità, anche disciplinare, del magistrato.
Che cosa cambia
Nella disciplina nulla: l'art. 45 resta com'è. Per chi fa causa, però, la sentenza è un promemoria preciso. Se un giudice si dichiara incompetente per valore o per territorio semplice e la decisione sembra sbagliata, il rimedio è nelle mani delle parti: impugnarla senza indugio, con il regolamento di competenza o, contro il giudice di pace, con l'appello. Se invece la causa viene riassunta senza impugnazione, la competenza del nuovo giudice si consolida e la questione non può più essere riaperta, né dalle parti né dal giudice, nei gradi successivi. Diventa incontestabile anche il valore attribuito alla causa dal primo giudice e, osserva la Corte, con esso l'eventuale aumento del contributo unificato.
Norme e fonti
Norme citate
- Art. 45 · Codice di procedura civileConflitto di competenza
- Art. 3 · Costituzione
- Art. 25 · Costituzione
- Art. 97 · Costituzione
- Art. 111 · Costituzione
- Art. 44 · Codice di procedura civileEfficacia della ordinanza che pronuncia sulla competenza
- Art. 46 · Codice di procedura civileCasi di inapplicabilità del regolamento di competenza


