Codice di giustizia contabile

Art. 135 c.g.c. — Opposizione

[1]1. Le parti possono proporre opposizione al collegio, con ricorso da depositarsi nella segreteria della competente sezione giurisdizionale regionale, nel termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto.

[2]2. Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione del decreto.

[3]3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza di discussione. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere piu' di quaranta giorni.

[4]4. Entro dieci giorni dalla emanazione del decreto di fissazione dell'udienza quest'ultimo, unitamente al ricorso in opposizione, deve essere notificato al resistente, a cura dell'opponente.

[5]5. Tra la data di notificazione e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni.

Testo vigente dal 7 settembre 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art135 · fonte del testo

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