Art. 352 c.p.c. — Decisione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
[1]L'istruttore, pronunciati i provvedimenti previsti negli articoli precedenti, invita le parti a precisare le conclusioni e le rimette a una udienza prossima del collegio, prima della quale le parti debbono comunicarsi le comparse a norma dell'articolo 190.
[2]La discussione e' preceduta dalla relazione dell'istruttore.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993
