Art. 283 c.p.c. — Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →

[1]Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sull'istanza di esecuzione provvisoria o l'ha rigettata, la parte interessata puo' riproporla al giudice d'appello con l'impugnazione principale o con quella incidentale.

[2]Allo stesso giudice e con le stesse forme si puo' chiedere che revochi la concessione della provvisoria esecuzione e sospenda l'esecuzione iniziata.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993

ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

ImpugnazioniVersione 0.1

Comparsa di costituzione e risposta in appello

Costituzione dell’appellato davanti alla corte d’appello o al tribunale: difese motivo per motivo, inammissibilità ex art. 342, riproposizione delle domande ex art. 346, appello incidentale anche tardivo, opposizione alla sospensione, conclusioni e procura in calce.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 283 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10925/2026

    24 aprile 2026

    L'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020, nella parte in cui, al comma 3, include i procedimenti di cui all'art. 283 c.p.c. tra quelli che dovevano proseguire regolarmente, in deroga alla regola della sospensione dei termini e al differimento delle udienze, sancita, per far fronte alle restrizioni dettate in seguito all'epidemia denominata COVID-19, dal precedente comma 2, va inteso, in base ad un'interpretazione sia letterale che teleologica della disposizione, come riferito esclusivamente al sub-procedimento avente ad oggetto la questione della sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, e non all'intero giudizio d'appello.

    Art. 283 c.p.c. · Art. 351 c.p.c. · Art. 83 cura italia

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 272 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 4240/2026

    25 febbraio 2026

    La parziale sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, disposta dal giudice d'appello, ha efficacia meramente interinale, destinata a risolversi nella decisione di merito sul gravame e, pertanto, non comporta la parziale caducazione del titolo, la cui efficacia esecutiva resta sospesa, in tutto o in parte, durante il giudizio d'appello, per essere poi regolata dalla sentenza che lo definisce, con l'accoglimento - e, dunque, con la riforma totale o parziale della prima sentenza - oppure col rigetto (con conseguente piena efficacia esecutiva della sentenza d'appello, che si sostituisce a quella di primo grado).

    Art. 283 c.p.c. · Art. 474 c.p.c. · Art. 351 c.p.c. · Art. 352 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 87 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16077/2025

    16 giugno 2025

    La previsione contenuta nell'art. 348-ter c.p.c. (secondo cui l'ordinanza di inammissibilità dell'appello deve essere adottata "prima di procedere alla trattazione della causa") trova applicazione, giusta il richiamo contenuto nell'art. 436-bis c.p.c., anche nel rito del lavoro, in cui la pronuncia deve avvenire prima della discussione della causa; ne consegue che - tenuto conto che l'udienza di discussione, pur nella sua formale unicità, può scindersi in frazioni o segmenti successivi ordinatamente volti a configurare momenti distinti, ciascuno connotato da una specifica funzione processuale - il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta non può dirsi precluso né dall'eventuale invito del giudice a precisare le conclusioni (adempimento preliminare necessario prima che il giudice riservi la causa in decisione che prescinde dal previo svolgimento della fase di trattazione), né dalla trattazione dell'istanza ex art. 283 c.p.c. (che dà corso a un subprocedimento eventuale e incidentale, esterno rispetto alla trattazione della causa e autonomo rispetto ad essa). (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., in relazione al caso in cui l'ordinanza è stata adottata dal giudice d'appello dopo che questi aveva disposto la trattazione scritta assegnando termine per note "contenenti le proprie istanze e conclusioni", restando irrilevante la circostanza che i difensori, nelle suddette note avessero irritualmente discusso nel merito la controversia).

    Art. 283 c.p.c. · Art. 348-ter c.p.c. · Art. 436-bis c.p.c. · Art. 668 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 87 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 13432/2025

    20 maggio 2025

    L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, formulata ex art. 283 c.p.c., instaura un subprocedimento incidentale, privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, sicché la regolamentazione delle spese ad esso relative va disposta, al pari di quella concernente le spese del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo.

    Art. 283 c.p.c. · Art. 91 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 137 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 105/2004

    Questione inammissibile
    1 aprile 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 283, 373, 623 e 630 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto tali norme, prevedendo che il provvedimento di sospensione del titolo esecutivo emesso dal giudice del gravame ha efficacia 'ex nunc', escludono che il processo esecutivo iniziato con il pignoramento prima del provvedimento emesso in sede di inibitoria si estingua e che gli atti esecutivi compiuti divengano inefficaci. Ed infatti, il rimettente, giudice dell'esecuzione, non è investito dell’applicazione di alcuna delle norme la cui illegittimità costituzionale denunzia, per cui la questione sollevata appare irrilevante nel giudizio 'a quò.

    Art. 283 c.p.c. · Art. 373 c.p.c. · Art. 623 c.p.c. · Art. 630 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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