Art. 21 c.p.c. — Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →
[1]Per le cause relative a diritti reali su beni immobili e per quelle di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 8 e' competente il giudice del luogo dove e' posto l'immobile. Qualora l'immobile sia compreso in piu' circoscrizioni giudiziarie, e' competente il giudice della circoscrizione nella quale e' compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non e' sottoposto a tributo, e' competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile.
[2]Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto e' competente il giudice del luogo nel quale e' avvenuto il fatto denunciato.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998
