Art. 316 c.c.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014. Leggi il testo vigente →
[1]((Il figlio e' soggetto alla potesta' dei genitori sino all'eta' maggiore o alla emancipazione.
[2]La potesta' e' esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.
[3]In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori puo' ricorrere senza formalita' al giudice indicando i provvedimenti che ritiene piu' idonei.
[4]Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre puo' adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.
[5]Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene piu' utili nell'interesse del figlio e dell'unita' familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il piu' idoneo a curare l'interesse del figlio)).
Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014
