La patria potestà, cioè quel complesso di poteri e di doveri tendenti appunto al mantenimento, alla educazione ed alla istruzione della prole, come alla cura dei relativi interessi patrimoniali, è attribuita in modo congiunto ad entrambi i genitori; la madre quindi (mentre ha sempre il diritto-dovere di esercitare le funzioni inerenti alla patria potestà, sia pure in conformità delle direttive paterne), quando, nelle ipotesi previste dalla legge, viene autonomamente chiamata a tale esercizio, assume la pienezza di un potere del quale, peraltro, era già titolare. La prevalenza della volontà del padre in ordine alla funzione in esame ripete d'altronde la sua origine dalla esigenza, comunemente avvertita in ogni umano consorzio, di apprestare i mezzi per la formazione di una volontà unitaria riferibile al consorzio stesso. È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 316 e 320 del Codice civile, che attribuiscono l'esercizio della patria potestà e la rappresentanza dei figli al padre, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, giacché deve escludersi che per effetto delle norme impugnate venga conferita alla madre solo una potestà puramente astratta e priva di pratica efficacia, mentre la prevalenza della volontà del padre trova la sua giustificazione nel richiamo all'esigenza di unitarietà della famiglia contenuta nell'art. 29, secondo comma, della Costituzione. Cfr.: 9/1964, 46/1966.
Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 316 c.c.