Codice civile

Art. 273 c.c.

[1]Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto.

[2]L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' ((...)) puo' essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la ((responsabilita' genitoriale)) prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore pero' deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale puo' anche nominare un curatore speciale.

[3]Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'eta' di ((quattordici)) anni.

[4]Per l'interdetto l'azione puo' essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 341/1990

    Illegittimità dichiarata
    20 luglio 1990

    In base alla regola generale dell'art. 374, n. 5, cod. civ. - secondo cui il tutore non può promuovere giudizi senza l'autorizzazione del giudice, tranne quelli espressamente indicati, mentre il genitore è in generale legittimato ad agire senza bisogno di detto atto, ad eccezione di giudizi relativi a negozi per il cui compimento è richiesta l'autorizzazione dall'art. 320, terzo comma - si giustifica che il tutore soltanto, e non pure il genitore, debba chiedere al giudice di essere autorizzato ad esercitare l'azione di dichiarazione della paternità o maternità naturale, non potendo nei confronti del genitore la valutazione dell'interesse del minore da parte del giudice essere prospettata nella forma di un atto (autorizzatorio) integrativo della legittimazione ad agire. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 273, primo comma, cod.civ.).

    Art. 274 c.c. · Art. 273 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 193/1987

    Questione infondata
    25 maggio 1987

    È evidentemente contraddittoria la motivazione sulla rilevanza della questione proposta relativamente alla illegittima preclusione della valutazione dell'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternita` o di maternita` naturale, in quanto la stessa ordinanza di rimessione riconosce, in via preliminare, che tale valutazione dovrebbe porsi quanto meno nel giudizio sulla ammissibilita` dell'azione e, dunque, in una fase antecedente rispetto a quella in cui e` stata posta, in realta`, la questione. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 273 del cod. civ., quale sostituito dall'art. 116 della l. 19 maggio 1975, n. 151).

    Art. 273 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 269 c.c. · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014. 3 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto.

L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' tolto: naturaleaggiunto: ... puo' essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la tolto: potesta' aggiunto: responsabilita' genitoriale prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore pero' deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale puo' anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'eta' di tolto: sedici aggiunto: quattordici anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art273 · fonte del testo

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