Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 5, comma 1, della citata legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 5. - 1. L'affidatario deve accogliere presso di se' il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorita' affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' art. 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilita' genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorita' sanitarie. L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullita', nei procedimenti civili in materia di responsabilita' genitoriale, di affidamento e di adottabilita' relativi al minore affidato ed hanno facolta' di presentare memorie scritte nell'interesse del minore. 1. di presentare memorie scritte nell'interesse del minore. (Omissis).».

Testo vigente dal 29 ottobre 2015

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16342/2025

    17 giugno 2025
    • Adozione

    Nell'affidamento extrafamiliare, gli affidatari, in quanto figure vicariali dei genitori ed in ragione della quotidianità del loro rapporto con l'affidato, devono essere convocati, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l. n. 184 del 1983, come modificato dall'art. 2 della l. n. 173 del 2015, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità e, quindi, anche nel giudizio di appello, al fine di consentire la compiuta valutazione dell'interesse del minore.

    Art. 2 · Art. 4 adozione · Art. 5 adozione

    Rassegna di giugno 2025, p. 22 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-10-19;173~art2 · fonte del testo

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