Dopo l'articolo 317 del codice civile e' inserito il seguente: "Art. 317-bis - Esercizio della potesta'. - Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potesta' su di lui. Se il riconoscimento e' fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potesta' spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono lo esercizio della potesta' spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, puo' disporre diversamente; puo' anche escludere dall'esercizio della potesta' entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore. Il genitore che non esercita la potesta' ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art140 · fonte del testo

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