Corte costituzionale

Sentenza n. 102/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1967 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 316 e 320

del Codice civile, promosse con ordinanza emessa il 7 gennaio 1966 dal

pretore di Imola su ricorso di Carla Folli in Perrella, iscritta al n.

40 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 105 del 30 aprile 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1967 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La signora Carla Folli in Perrella ha chiesto, con ricorso 4

dicembre 1965, al pretore di Imola, nella sua qualità di giudice

tutelare, di volere autorizzare l'acquisto da parte del figlio minore

Annibale di un'autovettura, utilizzando all'uopo la somma di cui

quest'ultimo disponeva. E poiché a tale acquisto si opponeva, nella

considerazione di non volersene assumere la responsabilità giuridica e

morale, il marito della ricorrente e padre del minore, costei proponeva

preliminarmente questione di legittimità costituzionale degli artt.

316 e 320 del Codice civile per violazione delle norme della

Costituzione sulla parità dei coniugi.

Il pretore, accertata la rilevanza della questione, l'ha ritenuta

non manifestamente infondata, nella considerazione che la

discriminazione fra i due coniugi in rapporto all'esercizio della

patria potestà sui figli minori, quale risulta dagli articoli

denunciati e dall'insieme delle altre disposizioni del Codice civile in

materia, non è ispirata alla salvaguardia del principio dell'unità

familiare, richiamato dall'art. 29 della Costituzione, ma invece alla

pura semplice considerazione della diversità del sesso, in contrasto

con l'art. 3 della Costituzione. Che ciò sia vero emerge, secondo il

pretore, dal rilievo che l'esercizio dei poteri consentiti alla madre

può riuscire limitato anche quando l'unità sia venuta meno. Il che

appare tanto più abnorme quando si tenga presente che le deroghe

all'esigenza della parità fra coniugi, affermata dal citato art. 29

della Costituzione, devono rivestire carattere eccezionale (come la

stessa Corte costituzionale ha riconosciuto), carattere che non sarebbe

rispettato ove la supremazia del marito si facesse valere anche in

confronto a rapporti normali e continui, quali sono quelli attinenti

all'esercizio della patria potestà. Osserva inoltre il pretore che

l'unità alla quale ha avuto riguardo l'art. 29 non è l'unità del

governo che si accentri in un solo soggetto, ma l'unitarietà di fatto

dell'organismo familiare, che non presuppone un capo (secondo sembra

sia stato riconosciuto dalla sentenza n. 9 del 1964 della Corte, che ha

considerato la famiglia nel suo insieme, quale titolare di rapporti

giuridici esercitabili sia dall'uno che dall'altro coniuge).

Si aggiunge nell'ordinanza che il sacrifizio del principio di

parità non potrebbe ritenersi giustificato dall'esigenza di prevenire

e risolvere i conflitti di volontà nel governo della famiglia poiché

tali conflitti sono rivelatori di una situazione eccezionale e

patologica, e quindi il criterio regolatore dei normali rapporti fra i

coniugi non può trarsi dalla detta abnorme eventualità. È invece

piuttosto da ritenere che i rapporti in parola riuscirebbero

pregiudicati proprio dal fatto che la moglie debba passivamente subire

la volontà del marito, senza potere vantare alcun titolo giuridico

neppure ad essere consultata.

Si prospetta altresì la gravità delle conseguenze derivabili

dalla sottrazione alla moglie di ogni potere nel governo della

famiglia, quando si tratti non già di superare l'opposizione del

marito ma di supplire ad una sua inerzia che risulti dannosa agli

interessi familiari.

Infine l'ordinanza fa rilevare il contrasto delle norme denunciate

con l'art. 30 della Costituzione che attribuisce ad entrambi i coniugi

parità nei doveri relativi al mantenimento, educazione ed istruzione

dei figli (parità che trova applicazione nell'assunzione di un'uguale

responsabilità per i danni cagionati dall'illecito dei figli minori

secondo stabilito nell'art. 2048 del Codice civile) e che dovrebbe

trovare corrispondenza nella parità dei diritti.

L'ordinanza regolarmente comunicata e notificata è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105, del 30 aprile 1966.

Si è costituito nel giudizio avanti alla Corte il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, con deduzioni depositate il 22 marzo 1966.

In esse si pone anzitutto in rilievo l'esistenza di una distinzione

fra la patria potestà in senso stretto, di cui all'art. 316 del Codice

civile e la rappresentanza legale del minore regolata dall'art. 320,

primo comma, secondo risulterebbe comprovato fra l'altro, dalla dizione

dell'art. 337. Ma si riconosce che la distinzione non assume rilievo

decisivo per la soluzione della questione sollevata. Per tale soluzione

è invece da fare riferimento al limite che l'art. 29 pone al principio

della eguaglianza fra i sessi sancito nell'art. 3 per salvaguardare il

bisogno dell'unità della famiglia. Si osserva che, comunque si

interpreti l'unità familiare, è certo che, mentre nei casi normali

contribuisce al suo mantenimento anche la moglie, in quelli eccezionali

di disaccordo non può, per ragioni di natura, non affidarsi al marito

la decisione. Decisione che tuttavia trova i suoi limiti nelle

garanzie offerte dallo stesso Codice con le disposizioni di cui agli

artt. 330 e 334 del Codice civile.

Si contesta poi che sussista il contrasto con l'art. 30 della

Costituzione fatto valere dall'ordinanza, nella considerazione che

questo regola non i rapporti fra i coniugi ma quelli fra genitori e

figli da un lato, e fra genitori e Stato dall'altro.

Conclude chiedendo che sia dichiarata l'infondatezza della

questione. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza denuncia la illegittimità costituzionale degli

artt. 316 e 320 del Codice civile nelle parti con cui attribuiscono al

marito l'esercizio della patria potestà, e rispettivamente la

rappresentanza dei figli in tutti gli atti civili nonché

l'amministrazione dei loro beni; accedendo così all'opinione secondo

cui questo secondo potere si connetta al primo come suo necessario

attributo, e che le due disposizioni siano fra loro così collegate che

dalla eventuale dichiarazione di incostituzionalità dell'una

conseguirebbe necessariamente quella dell'altra. Non appare rilevante

esaminare le obiezioni mosse dall'Avvocatura dello Stato sulla

esattezza di tale modo di intendere il rapporto fra le due norme, che

viene invece da essa riguardato come riferentesi a funzioni fra loro

diverse, poiché, come la stessa Avvocatura riconosce, la soluzione del

dubbio non incide sulla questione sollevata. Quello che importa qui

osservare è che, o se si intenda il concetto di patria potestà in

senso ampio, comprensivo cioè di una serie di poteri indirizzati alla

protezione di interessi fra loro diversi, o invece in senso stretto

come uno dei settori in cui la funzione protettiva si esercita; e

quindi, anche a volere interpretare alcune delle norme in materia (come

per es. l'art. 337), nel senso che consentano la sottrazione al padre

di alcuni solamente dei poteri inerenti ai rapporti con la prole, senza

far venire meno l'esercizio degli altri rientranti nella patria

potestà, è certo comunque che il sistema del Codice è ispirato al

criterio di accentrare, di norma, nel marito l'esercizio di ogni specie

di compiti relativi agli interessi dei figli minori.

Ciò posto è da rilevare che, in sostanza, con l'ordinanza di

rinvio le norme impugnate vengono censurate in quanto porrebbero in

essere una violazione del principio di parità giuridica e morale dei

coniugi stabilita dall'art. 29, secondo comma, della Costituzione, e

sanzionando una distinzione fondata sul sesso, infrangerebbero anche il

principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione,

ponendosi altresì in contrasto con il successivo art. 30, che

attribuisce il dovere di mantenere, educare ed istruire i figli ad

entrambi i genitori.

2. - Deve osservarsi anzitutto, quanto all'art. 316 del Codice

civile, che la censura è infondata.

Ed invero la patria potestà, cioè quel complesso di poteri e di

doveri tendenti appunto al mantenimento, alla educazione ed alla

istruzione della prole, come alla cura dei relativi interessi

patrimoniali, è attribuita in modo congiunto ad entrambi i genitori,

così come risulta evidente dalla detta norma impugnata secondo cui "il

figlio è soggetto alla potestà dei genitori"; sicché ciascuno di

essi, quando esercita la potestà, lo fa "iure proprio". La madre

quindi, (mentre ha sempre il diritto-dovere di esercitare le funzioni

inerenti alla patria potestà, sia pure in conformità delle direttive

paterne) quando, nelle ipotesi previste dalla legge, viene

autonomamente chiamata a tale esercizio, assume la pienezza di un

potere di cui, peraltro, era già titolare. Con ciò, pertanto, può

escludersi senz'altro che alla madre venga conferita solo una potestà

puramente astratta e priva di pratica efficacia, come è invece

sostanzialmente affermato nell'ordinanza di rinvio.

E se indubbiamente, secondo il sistema del Codice, è riconosciuta

una prevalenza della volontà del padre in ordine alle funzioni in

esame, è altresì vero che questa distinzione ripete la sua origine

dalla esigenza, comunemente avvertita in ogni umano consorzio, di

apprestare i mezzi per la formazione di una volontà unitaria

riferibile al consorzio stesso. Questa esigenza infatti non può

ritrovarsi anche nella società familiare che, pur essendo una

istituzione a base essenzialmente etica, è tuttavia un organismo

destinato a vivere ed operare nell'ambito dei concreti rapporti umani

per l'attuazione dei suoi fini sociali, primo fra i quali,

indubbiamente, emerge quello dell'allevamento e dell'educazione dei

figli. È, pertanto, evidente la necessità che la legge garantisca

nella famiglia la formazione di una volontà unitaria che si traduca in

un indirizzo unitario ai fini del conseguimento dello scopo suddetto.

Il sistema posto in essere dal legislatore quindi, sia pure risentendo

indubbiamente della tradizione storica che ha visto nel padre il capo

della famiglia, non ha fatto che provvedere alla descritta esigenza

fondamentale quando ha affidato l'esercizio della potestà ad uno solo

dei genitori.

Ciò ovviamente non esclude la perfettibilità della soluzione

adottata, nel senso di un sempre più stretto coordinamento della

disciplina di questo essenziale settore della vita sociale col precetto

costituzionale; ed anzi deve darsi atto della tendenza che in tale

direzione si va attualmente manifestando nel mondo giuridico.

D'altra parte, la parità morale e giuridica dei coniugi è

garantita dall'art. 29 secondo comma della Costituzione "con i limiti

stabiliti dalla legge a garanzia della unità familiare". Il che vuol

dire che il legislatore ordinario è appunto autorizzato ad individuare

e codificare quelle limitazioni che siano obiettivamente necessarie ai

fini delle fondamentali "esigenze di organizzazione della famiglia e

che, senza creare alcuna inferiorità a carico della moglie, fanno

tuttora del marito, per taluni aspetti, il punto di convergenza della

unità familiare e della posizione della famiglia nella vita sociale"

(sentenza n. 64 del 23 novembre 1961).

Né varrebbe in proposito osservare, come fa il giudice a quo, che

non potrebbe considerarsi costituzionalmente valido il sistema sancito

dalle norme impugnate in quanto "l'unità" cui fa riferimento l'art.

29, secondo comma, della Costituzione sarebbe da intendere come una

mera unitarietà di fatto della famiglia quale organismo, e non come

unità di governo. Questa affermazione invero, in ultima analisi,

porterebbe ad escludere dall'ambito dei limiti previsti dal citato art.

29, secondo comma, della Costituzione, e quindi a ritenere illegittima,

qualsiasi regolamentazione che apprestasse nell'interno del nucleo

familiare una disciplina unitaria di quelle situazioni che attengono al

momento determinante degli indirizzi fondamentali circa il

mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, che

costituiscono i compiti primari della famiglia, intesa come organismo

sociale. Con ciò rimarrebbe elusa la già lumeggiata ed ineliminabile

esigenza di un coerente e ben individuabile indirizzo al riguardo.

Né ha ritenuto diversamente la Corte costituzionale con la

sentenza n. 9 del 1964, che nell'ordinanza è richiamata a conforto

della riferita obiezione, in quanto ivi la Corte ha affrontato un

particolare aspetto del problema interpretativo del principio di

eguaglianza dei coniugi in ordine alla limitazione del diritto di

querela da parte del solo coniuge esercente la patria potestà in

relazione al delitto di sottrazione di persone incapaci. Non possono

perciò trarsi dalla dichiarazione di illegittimità di tale

limitazione, essenzialmente fondata dalla Corte sul riconoscimento

della esistenza di un interesse anche del genitore non esercente la

patria potestà ad ottenere la punizione del colpevole, le conseguenze

di ordine generale a favore dell'interpretazione restrittiva del

concetto di unità della famiglia desunte dal giudice a quo.

Le conclusioni che precedono non possono nemmeno essere scosse dal

richiamo che nell'ordinanza di rinvio è fatto al criterio

interpretativo enunciato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 46

del 1966, secondo cui il limite di cui all'art. 29, secondo comma,

della Costituzione dovrebbe intendersi solo come eccezionale deroga al

fondamentale principio di parità fra i coniugi, per cui non vi si

potrebbe fare riferimento in un caso come quello in esame, che attiene

a rapporti normali e continui quali sono quelli dell'esercizio della

patria potestà, senza capovolgere il sistema, facendo dell'unità

familiare il principio base e della eguaglianza dei coniugi una

disposizione di applicazione eventuale e secondaria.

Con la citata sentenza n. 46 del 1966, invero, la Corte, nel

ribadire il limite posto dall'art. 29, secondo comma, della

Costituzione ha effettivamente riconosciuto che esso rappresenta

un'eccezione al principio di parità, da interpretarsi pertanto

restrittivamente. Ma non può affermarsi che nella specie tale criterio

interpretativo sia violato quando si riconosce che l'esigenza

dell'unità familiare richiede l'adozione di una disciplina unitaria

del momento determinativo dell'esercizio dei poteri-doveri inerenti

alla patria potestà poiché, se è vero che nel concetto di limite è

insito un aspetto di eccezionalità, è anche vero che non per questo

è consentito snaturare l'essenza del limite medesimo interpretandone

restrittivamente la portata fino al punto da svuotarlo di contenuto,

come avverrebbe ove si ritenesse prevalente il principio di parità dei

coniugi sulla necessità di tutelare l'unità della famiglia attraverso

l'apprestamento di norme che garantiscano, come si è detto, la

concreta possibilità di perseguire quello che è il fine principale

della famiglia stessa.

Concludendo, pertanto, poiché la prevalenza della volontà paterna

nell'esercizio della patria potestà è conseguenza della sopraccennata

esigenza unitaria, e siccome questa rientra indubbiamente fra i limiti

della parità morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29,

secondo comma, della Costituzione, la Corte ritiene che l'impugnato

art. 316 del Codice civile non si ponga in contrasto con il detto

precetto costituzionale.

Da quanto premesso consegue altresì che, nella specie, non può

parlarsi di discriminazione a danno della madre fondata su distinzione

di sesso, giacché non può ovviamente ravvisarsi una discriminazione

nella imposizione legislativa di un limite costituzionalmente

consentito, nel che appunto si risolve, per le esposte ragioni, la

riconosciuta prevalenza della volontà del padre nell'esercizio della

patria potestà.

Egualmente deve escludersi il lamentato contrasto dell'art. 316 del

Codice civile con l'art. 30 della Costituzione, che investe

sostanzialmente buona parte degli aspetti concreti dell'esercizio della

patria potestà e deve essere quindi, ovviamente, inteso il

coordinamento con il precedente art. 29, per cui i limiti alla parità

dei coniugi previsti da quest'ultima disposizione debbono

necessariamente riflettersi anche sul contenuto dell'art. 30 suddetto.

Le considerazioni che precedono sono integralmente valide anche in

relazione all'altra norma impugnata, cioè all'art. 320 del Codice

civile, che attribuisce al padre la rappresentanza dei figli nati e

nascituri negli atti civili e l'amministrazione dei beni e costituisce

quindi ulteriore manifestazione dell'accentramento nel padre dei

compiti relativi agli interessi morali e materiali dei figli minori,

offrendo pertanto profili identici a quelli illustrati in relazione

alla norma fondamentale dell'art. 316 del Codice civile per quanto

riguarda la valutazione della fondatezza della questione di

legittimità costituzionale in esame.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

proposta, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione, con

l'ordinanza del pretore di Imola del 7 gennaio 1966 nei riguardi degli

artt. 316 e 320 del Codice civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -

LUIGI OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari