Corte costituzionale

Sentenza n. 101/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1965 · relatore Biagio Petrocelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 316, 317 e

320 del Codice civile e 22, 23 e 91 del Codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1964 dal Pretore di

Tricarico nel procedimento penale a carico di Evangelista Rocco,

iscritta al n. 144 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 225 del 12 settembre 1964.

Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione

del Giudice Biagio Petrocelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale davanti al Pretore di Tricarico a

carico di Evangelista Rocco imputato di lesioni colpose in danno della

minore Schiavone Rosa, si costituiva parte civile nell'interesse di

quest'ultima la madre Bolettieri Caterina. Contro tale atto faceva

opposizione la difesa dell'imputato, osservando che il diritto di

costituirsi parte civile avrebbe potuto essere legittimamente

esercitato solo dal padre della minore, non risultando nei suoi

riguardi alcuna ragione di impedimento.

Nell'ulteriore corso del processo, essendosi intanto il Pretore

riservato di pronunciarsi sulla opposizione, il difensore della

Bolettieri eccepiva la illegittimità costituzionale degli artt. 316,

317 e 320 del Codice civile e 22, 23 e 91 del Codice di procedura

penale in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione. In tale

sede si faceva espresso richiamo alla sentenza della Corte

costituzionale n. 9 del 5 febbraio 1964, con cui fu dichiarata la

illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 29, secondo

comma, della Costituzione, degli artt. 573 e 574 del Codice penale, che

prevedono rispettivamente i reati di sottrazione consensuale di

minorenne e di sottrazione di incapace, in quanto le predette norme

limitavano il diritto di querela al solo genitore esercente la patria

potestà.

Il Pretore, ritenute sussistenti le condizioni di cui all'art. 23

della legge 11 marzo 1953, n. 87, con ordinanza del 10 giugno 1964 ha

sollevato questione di legittimità costituzionale "del combinato

disposto degli artt. 22, 23 e 91 del Codice di procedura penale e 316,

317 e 320 del Codice civile" in riferimento al solo art. 29, secondo

comma, della Costituzione e ha rimesso gli atti alla Corte

costituzionale, sospendendo il giudizio.

Nell'ordinanza si osserva che in virtù del combinato disposto

delle suddette norme, il diritto all'esercizio dell'azione civile nel

procedimento penale compete, quando l'offeso è un minore, solo al

genitore esercente la patria potestà. Da ciò discenderebbe - ad

avviso del Pretore - una limitazione del principio della eguaglianza

morale e giuridica dei coniugi, limitazione però non giustificata dal

fine di garantire l'unità familiare. Questa infatti - sempre secondo

l'opinione del Pretore - non potrebbe dirsi compromessa per il solo

fatto di possibili dissensi fra i coniugi circa la opportunità di

esercitare o meno l'azione civile nell'interesse di un figlio minore

offeso da un reato.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata e notificata e risulta

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n. 225 del 12 settembre 1964.

Non vi è stata costituzione di parti. Considerato in diritto :

La Corte ritiene insussistente la lesione del principio della

eguaglianza morale e giuridica dei coniugi nel caso denunziato

nell'ordinanza del Pretore. Il diritto di costituirsi parte civile nel

procedimento penale nell'interesse del minore è attribuito nel vigente

ordinamento al genitore esercente la patria potestà non da una

particolare norma limitatrice della posizione dell'altro coniuge,

bensì in applicazione del sistema generale della rappresentanza

dell'incapace, di cui la rappresentanza in giudizio è una delle

manifestazioni. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale

mediante la costituzione di parte civile, non ostante la sua

particolare disciplina, in nulla differisce da una qualsiasi azione

civile per risarcimento di danni; ed è ben noto che le ragioni del

danneggiato dal reato possono essere esercitate anche autonomamente

davanti al magistrato civile. Pertanto, nei confronti del minore

incapace essa altro non è che una delle tante azioni che nel suo

interesse possono essere esercitate dal suo legittimo rappresentante.

Né la posizione del coniuge non esercente la patria potestà subisce

in questo caso una limitazione che possa dirsi diversa da quella che si

verifica in ogni altra ipotesi di rappresentanza del minore.

La Corte ritiene d'altra parte che non a proposito, nel giudizio di

merito, nella istanza della difesa con cui si proponeva la questione,

sia stata invocata la sentenza n. 9 del 1964. Con questa sentenza fu

dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 573 e 574 del

Codice penale nella parte in cui limitavano il diritto di querela al

solo genitore esercente la patria potestà; ma ciò avvenne per ragioni

che se, in via generale, possono farsi rientrare nella tutela degli

interessi dei minori, in realtà non sono identificabili con quelle che

specificamente riguardano il sistema della rappresentanza degli

interessi civili, e risalgono invece a quelle preminenti esigenze di

interesse pubblico che si riassumono nel principio del favor querelae e

in rapporto alle quali la disparità fra i due coniugi non ha ragione

di essere.

Ritiene tuttavia la Corte che le questioni di legittimità

costituzionale che vengono in materia sollevate, a parte la loro

fondatezza in ciascun caso, stiano a rivelare uno stato della pubblica

coscienza assai sensibile al principio costituzionale della parità

morale e giuridica dei coniugi, per la cui piena attuazione, nel

rispetto dell'altro principio costituzionale dell'unità familiare, è

da auspicare un organico intervento del legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Pretore di Tricarico con ordinanza del 10 giugno 1964,

degli artt. 22, 23, 91 del Codice di procedura penale in relazione agli

artt. 316, 317, 320 del Codice civile, in riferimento all'art. 29 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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