Corte costituzionale

Ordinanza n. 16/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1974 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 574

del codice penale e dell'art. 316 del codice civile, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 maggio 1971 dal pretore di Porretta Terme

nel procedimento penale a carico di Passini Iride, iscritta al n. 293

del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971;

2) ordinanza emessa il 26 gennaio 1972 dal pretore di Avigliana nel

procedimento penale a carico di Dell'Aquila Domenica, iscritta al n. 92

del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 110 del 26 aprile 1972.

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1973 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Ritenuto che con ordinanza del 6 maggio 1971, nel corso del

procedimento penale a carico di Iride Passini, imputata del reato di

sottrazione di persone incapaci, per avere sottratto al proprio

coniuge, esercente la patria potestà, la figlia Luciana, minore degli

anni 14, il pretore di Porretta Terme sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 574 del codice penale e dell'art.

316 del codice civile, in riferimento agli art. 3 e 29 della

Costituzione;

che detto pretore ha sollevato tale questione pur mostrandosi

edotto che con la sentenza 28 marzo 1969, n. 54, questa Corte ha

dichiarato non fondata identica questione sollevata in relazione

all'art. 574 c.p. e con la sentenza 8 luglio 1967, n. 102, questione

identica per motivazione, sebbene sollevata a fini diversi, in

relazione all'art. 316 del codice civile;

che il giudice a quo - argomentando dalla sentenza 5 febbraio 1964,

n. 9, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 574 c.p. in riferimento all'articolo 29, comma

secondo, della Costituzione "in quanto limita il diritto di querela al

solo genitore esercente la patria potestà" - insiste nel sostenere che

si deve pervenire a dichiarare la piena parità di entrambi i coniugi

anche in materia di esercizio di patria potestà, con la conseguente

dichiarazione di illegittimità della norma denunziata, sia in

riferimento all'art. 3, sia in riferimento all'art. 29 della

Costituzione;

Ritenuto altresì che, con ordinanza 26 gennaio 1972, emessa nel

corso del procedimento penale a carico di Domenica Dell'Aquila,

imputata del reato di sottrazione di persone incapaci e di violazione

degli obblighi di assistenza familiare, il pretore di Avigliana ha

sollevato, alla sua volta, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 574 c.p., in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

sostenendo che la disparità di trattamento fra i due genitori,

nell'esercizio della patria potestà, tra l'altro, disgregherebbe

l'unità familiare, tutelata dall'art. 29 della Costituzione stessa;

che non vi è stata costituzione di parti;

che i due giudizi vanno riuniti, avendo, sostanzialmente, per

oggetto la stessa questione.

Considerato che di tali questioni deve dichiararsi la manifesta

infondatezza, in quanto sono già state decise in senso negativo con le

sentenze di questa Corte 8 luglio 1967, n. 102, e 28 marzo 1969, n. 54

(alla quale ha fatto seguito l'ordinanza di manifesta infondatezza 11

luglio 1969, n. 130) e non è stato addotto alcun nuovo argomento che

valga a fare mutare l'adottata soluzione;

che basta, al riguardo, tener presente l'ampia motivazione della

sentenza n. 54 del 1969, la quale non ha trascurato di confutare le

argomentazioni che anche in quel giudizio si erano tratte dalla

sentenza 5 febbraio 1964, n. 9.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 574 del codice penale, in riferimento agli

artt. 3 e 29 della Costituzione, sollevata con entrambe le ordinanze di

cui in epigrafe, e dell'art. 316 del codice civile, in riferimento agli

stessi artt. 3 e 29 della Costituzione, sollevata dal pretore di

Porretta Terme con l'ordinanza 6 maggio 1971, questioni già decise con

le sentenze n. 102 del 1967 e n. 54 del 1969.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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