Art. 216 c.p.c. — Istanza di verificazione

[1]La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione.

[2]L'istanza per la verificazione puo' anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse; ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 216 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 34223/2025

    26 dicembre 2025

    L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento, e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non proposta l'istanza di verificazione della sottoscrizione apposta su un contratto di patrocinio, pur a fronte della palese volontà di avvalersene, evincibile dalla richiesta di concessione di un termine per la produzione del documento in originale e per la formalizzazione dell'istanza di verificazione).

    Art. 216 c.p.c. · Art. 214 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 80 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 20158/2025

    18 luglio 2025

    L'azione di accertamento della falsità della sottoscrizione di una scrittura privata non riconosciuta è ammissibile solo in via incidentale, vale a dire strumentalmente al riconoscimento di diritti (ad esempio, risarcitori), mentre non è proponibile in via autonoma, salvo il ricorso alla querela di falso ex art. 221 c.p.c., sicché, in caso di rinuncia alla domanda risarcitoria, la suddetta domanda è inammissibile in seno al giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., il quale è limitato alle statuizioni civili risarcitorie e restitutorie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile la domanda in discorso, proposta autonomamente in sede di riassunzione a seguito di annullamento ex art. 622 c.p.p., dopo l'abbandono della domanda risarcitoria).

    Art. 216 c.p.c. · Art. 622 c.p.p. · Art. 214 c.p.c. · Art. 2702 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 203 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 379/1987

    Illegittimità dichiarata
    4 novembre 1987

    Non e` ammissibile la questione che possa essere risolta in sede di interpretazione delle norme denunciate e non involga sospetti d'incostituzionalita`. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - del combinato disposto degli artt. 648, comma primo e 216, comma primo, codice procedura civile, nella parte in cui si consente al giudice istruttore di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo anche nel caso in cui l'opposizione sia fondata su prova scritta costituita da scrittura proveniente dal creditore ingiungente che l'abbia disconosciuta).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 648 c.p.c. · Art. 216 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art216 · fonte del testo

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