Codice civile

Art. 2705 c.c. — Telegramma

[1]Il telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura privata, se l'originale consegnato all'ufficio di partenza e' sottoscritto dal mittente, ovvero se e' state consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo.

[2]La sottoscrizione puo' essere autenticata da notaio.

[3]Se l'identita' della persona che ha sottoscritto l'originale del telegramma e' stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, e' ammessa la prova contraria.

[4]Il mittente puo' fare indicare nel telegramma se l'originale e' stato firmato con o senza autenticazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'efficacia probatoria del telegramma è regolata dagli articoli 2705 e 2706 con norme sostanzialmente conformi a quelle degli articoli 45 e 46 del codice di commercio del 1882, ma con maggior cura della precisione tecnica e della completezza. Ho creduto tuttavia opportuno aggiungere (art. 2705, ultimo comma) che il mittente può fare indicare nel telegramma se l'originale contenga o meno l'autenticazione della sottoscrizione, nonchè stabilire (art. 2706, primo comma), codificando un'opinione largamente seguita sotto l'impero del detto codice, che la conformità tra il testo originale e il testo consegnato al destinatario si presume fino a prova contraria.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1107

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2705 · fonte del testo

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