Corte costituzionale

Ordinanza n. 56/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/2002 · relatore Francesco Amirante

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 11legge 537/1993

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 16 e

18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di

finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 2000

dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione

Trentino-Alto Adige, sede di Trento, sul ricorso proposto da Scatena

Paolo contro Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento ed

altro, iscritta al n. 745 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di Scatena Paolo nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2002 il giudice

relatore Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato Mario Fedrizzi per Scatena Paolo e l'Avvocato

dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da un ex primario

ospedaliero avverso il provvedimento di liquidazione provvisoria del

trattamento di pensione la Corte dei conti, sezione giurisdizionale

per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 16 e 18, della legge

24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica);

che il ricorrente nel giudizio principale, collocato in

pensione (di anzianita) a seguito dell'annullamento, disposto con

sentenza definitiva del Consiglio di Stato, della delibera di

assunzione in qualità di primario, si è visto liquidare il

trattamento provvisorio di pensione con la riduzione dell'undici per

cento prevista - per il caso di conseguimento della pensione di

anzianità prima del raggiungimento della soglia dei trentacinque

anni di cui alle leggi vigenti - dalla norma impugnata e dall'art. 1,

commi 26 e 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

che la norma impugnata, infatti, nell'ottica della

progressiva eliminazione dell'istituto della pensione di anzianità,

stabilisce, con effetto dal 1 gennaio 1994, che coloro i quali

conseguono detta pensione con un'anzianità contributiva inferiore ai

trentacinque anni, a meno che non si tratti di cessazione dal

servizio per invalidità, subiscano una riduzione del trattamento

economico in proporzione al numero di anni mancanti al raggiungimento

del predetto requisito, secondo quanto indicato dalla tabella A

allegata alla legge n. 537 del 1993;

che l'impugnato art. 11 va collegato con le successive norme

intervenute sul punto, ossia i commi 27 e 32 dell'art. 1 della legge

n. 335 del 1995, i quali dispongono che, nella fase transitoria, la

pensione di anzianità può ancora essere conseguita, purché in

presenza di determinati requisiti contributivi, con applicazione

delle riduzioni percentuali di cui alla tabella D allegata a

quest'ultima legge;

che il menzionato art. 1, comma 32, dispone che le precedenti

disposizioni in materia di pensione di anzianità (scilicet più

favorevoli) continuano a trovare applicazione in una serie ben

identificata di casi;

che il complesso normativo richiamato non risolve - a detta

della Corte dei conti - il problema dell'applicabilità delle

riduzioni in questione nei casi in cui non ne venga stabilita

espressamente l'esclusione; nel giudizio pendente, infatti, il

ricorrente si è collocato in pensione non di propria spontanea

volontà, bensì a seguito dell'annullamento del proprio atto di

assunzione;

che, ad avviso del giudice a quo, stante la formulazione

tassativa contenuta nell'art. 1, comma 32, della legge n. 335 del

1995, la riduzione di cui alla norma impugnata dev'essere applicata

anche nel caso del ricorrente, benché il pensionamento sia avvenuto

per fatti indipendenti dalla volontà del medesimo; e ciò in quanto

non possono essere aggiunte in via di interpretazione altre

fattispecie di esclusione non previste dalla norma;

che tale lettura del sistema, pur essendo l'unica

tecnicamente possibile, appare al rimettente in contrasto con gli

invocati parametri costituzionali;

che da un lato, infatti, ricondurre al medesimo trattamento i

lavoratori che optano per il pensionamento anticipato di anzianità e

quelli che, viceversa, si trovano in pensione contro la propria

volontà, appare lesivo del principio di eguaglianza, trattandosi di

situazioni difformi; dall'altro, la penalizzazione rappresentata dal

decurtamento della pensione può determinare la compressione delle

esigenze vitali dell'interessato, con violazione anche dell'art. 38

della Carta fondamentale;

che la Corte dei conti, quindi, sollecita l'emissione di una

pronuncia che dichiari l'illegittimità costituzionale della norma

impugnata nella parte in cui dispone la riduzione, "anche per il

personale involontariamente collocato a riposo ante tempus per motivi

diversi da quelli indicati nel comma 32 dell'art. 1 della legge

n. 335/1995, del trattamento pensionistico in proporzione agli anni

mancanti al raggiungimento dell'anzianità contributiva di

trentacinque anni";

che si è costituito in giudizio il medico ricorrente,

sollecitando l'accoglimento della prospettata questione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la prospettata questione venga dichiarata

inammissibile o infondata.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

proposta dal giudice remittente si centra essenzialmente sulla

mancata estensione delle norme che consentono di fruire del

pensionamento anticipato di anzianità, senza incorrere in

decurtazioni del trattamento pensionistico, a tutti i casi nei quali

il collocamento a riposo non è riconducibile ad una libera scelta

dell'interessato;

che alla predetta ipotesi sarebbe da ricondurre, nella

ricostruzione operata dal giudice a quo, anche la fattispecie oggetto

del giudizio principale, nella quale il medico ricorrente si è visto

annullare il proprio atto di nomina con sentenza definitiva del

giudice amministrativo, optando per il pensionamento soltanto in

virtù di detta situazione sopravvenuta;

che la Corte remittente, peraltro, omette completamente di

considerare che, proprio in conseguenza dell'intervenuto annullamento

dell'atto di nomina a primario ospedaliero, la controversia

attualmente pendente non ha ad oggetto un pensionamento derivante

dalla cessazione di un rapporto di lavoro validamente instaurato,

bensì il diverso caso di un pensionamento derivante dal venir meno

di un rapporto contrattuale di fatto ricadente nell'ambito di

applicazione dell'art. 2126 cod. civ., norma pacificamente valevole

anche per il pubblico impiego (ordinanza n. 12 del 1994);

che il giudice remittente, perciò, non ha in alcun modo

ottemperato all'obbligo di motivazione circa il profilo preliminare

della riconducibilità della cessazione di un rapporto di fatto alla

diversa fattispecie del pensionamento susseguente alla conclusione di

un rapporto di lavoro validamente instaurato, presupposto

indispensabile per l'eventuale pronuncia additiva sollecitata nei

confronti di questa Corte;

che tale carenza di motivazione sul requisito preliminare

della rilevanza si traduce in manifesta inammissibilità della

sollevata questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 16 e 18, della legge

24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige,

sede di Trento, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Amirante

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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