Art. 2098 c.c. — Violazione delle norme sul collocamento dei lavoratori

[1]Il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro puo' essere annullato, salva l'applicazione delle sanzioni penali.

[2]La domanda di annullamento e' proposta dal pubblico ministero, su denunzia dell'ufficio di collocamento, entro un anno dalla data dell'assunzione del prestatore di lavoro.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Delicata e difficile è la questione relativa alle conseguenze della violazione delle norme relative al collocamento sulla sorte del contratto. Nel conflitto fra la prevalente dottrina, che opina per la nullità, e la giurisprudenza, che riconosce invece la validità del contratto, si è adottata nell'art. 2098 la via intermedia della semplice annullabilità. La soluzione della nullità assoluta, a prescindere dai dubbi che solleva dal punto di vista tecnico, è parsa incongrua e inopportuna nel caso di un rapporto, come quello di lavoro, che, una volta attuato, determina effetti irrevocabili. La tendenza legislativa è nel senso di ridurre al minimo le sanzioni di nullità, che nuocciono più che non giovino al prestatore di lavoro, come pure è nel senso di separare la sorte del rapporto da quella del suo contratto costitutivo, quando, essendosi attuato l'uno, sia riconosciuto o dichiarato nullo l'altro (art. 2126). L'esigenza di non protrarre troppo a lungo uno stato di incertezza, atto a pregiudicare sopratutto gli interessi dei lavoratori, ha consigliato di fissare per l'azione di annullamento il termine perentorio di un anno dalla data di assunzione. Che poi sia legittimato a istituire l'azione solo il pubblico ministero, previa denuncia dell'ufficio di collocamento, si spiega per l'ovvia considerazione che nella violazione in oggetto non è in gioco direttamente nessun interesse particolare dei contraenti, ma solo l'interesse pubblico all'attuazione della disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro. DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI DELLE PARTI.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 849

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2098 · fonte del testo

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