Delicata e difficile è la questione relativa alle conseguenze della violazione delle norme relative al collocamento sulla sorte del contratto. Nel conflitto fra la prevalente dottrina, che opina per la nullità, e la giurisprudenza, che riconosce invece la validità del contratto, si è adottata nell'art. 2098 la via intermedia della semplice annullabilità. La soluzione della nullità assoluta, a prescindere dai dubbi che solleva dal punto di vista tecnico, è parsa incongrua e inopportuna nel caso di un rapporto, come quello di lavoro, che, una volta attuato, determina effetti irrevocabili. La tendenza legislativa è nel senso di ridurre al minimo le sanzioni di nullità, che nuocciono più che non giovino al prestatore di lavoro, come pure è nel senso di separare la sorte del rapporto da quella del suo contratto costitutivo, quando, essendosi attuato l'uno, sia riconosciuto o dichiarato nullo l'altro (art. 2126). L'esigenza di non protrarre troppo a lungo uno stato di incertezza, atto a pregiudicare sopratutto gli interessi dei lavoratori, ha consigliato di fissare per l'azione di annullamento il termine perentorio di un anno dalla data di assunzione. Che poi sia legittimato a istituire l'azione solo il pubblico ministero, previa denuncia dell'ufficio di collocamento, si spiega per l'ovvia considerazione che nella violazione in oggetto non è in gioco direttamente nessun interesse particolare dei contraenti, ma solo l'interesse pubblico all'attuazione della disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro. DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI DELLE PARTI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 849