Codice civile

Art. 2111 c.c. — Servizio militare

[1]La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative.

[2]In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 343/1988

    Questione inammissibile
    24 marzo 1988

    È manifestamente inammissibile - in quanto gia` decisa nel senso dell'inammissibilita` con precedente sentenza ed in quanto concernente norme dell'ordinamento corporativo - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2111 cod. civ. e dell'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria meccanica, metallurgica ed affine del 30 luglio 1936, denunziati - in riferimento all'art. 52, comma secondo, Cost. - nella parte in cui prevedono la risoluzione del rapporto di lavoro a causa di chiamata alle armi del lavoratore. - cfr. S. nn. 144/84; 1/1963, 76/1969, 72/1971, 246/1974; n. 144/1984.

    Art. 2111 c.c. · Art. 52 cost. · Art. 19 c.c. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 79/1976

    Altra decisione
    8 aprile 1976

    Sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2111 cod. civ., secondo cui "la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il rapporto di lavoro", in un giudizio avente ad oggetto il calcolo e la corresponsione dell'indennità di liquidazione richiesti all'INAM dall'interessato, anche con riguardo al periodo di prestazione del servizio militare, gli atti vanno restituiti al giudice "a quo" perché consideri o meno la rilevanza della questione in relazione alle deduzioni svolte dall'Istituto convenuto nel giudizio "a quo", secondo cui il periodo trascorso dall'istante in servizio militare non era stato comunque calcolato per il motivo assorbente che risultava omesso per quel periodo il corrispondente ed essenziale versamento dei contributi.

    Art. 2111 c.c. · Art. 52 cost. · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Casi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, dovuti a cause transitorie e indipendenti dalla volontà delle parti, formano oggetto degli articoli 2110 e 2111, per quanto riguarda particolarmente le infermità e il richiamo alle armi del prestatore di lavoro. Secondo i principi già prevalsi nelle leggi speciali e nelle norme corporative, viene conservato, in detti casi, al prestatore di lavoro almeno in parte il trattamento che gli spetta in base al rapporto di lavoro; il che significa che il rischio della sospensione rimane, entro certi limiti, addossato all'imprenditore, salvo naturalmente il caso del servizio di leva, di cui al primo comma dell'art. 2111, che risolve senz'altro il rapporto di lavoro, ove diversamente non dispongano le norme corporative. Al di là di questi limiti una congrua tutela dei lavoratori non può essere raggiunta che mediante adeguate forme di previdenza e di assistenza, delle quali l'art. 2110 fa cenno. Se poi dai due casi previsti, dell'infermità e del richiamo alle armi, sia possibile risalire a un principio più generale, per cui, almeno negli stessi limiti di cui sopra, il rischio di ogni sospensione del lavoro, sempre che sia indipendente dalla volontà del prestatore di lavoro ed anche se derivi da forza maggiore, che paralizzi temporaneamente in tutto o in parte l'attività dell'impresa, debba essere sopportato, anche ai fini della decorrenza dei salari, dall'imprenditore, è questione che, sulla scorta dei principi desumibili dagli articoli 2110 e 2111, può essere opportunamente risoluta dalle norme corporative, con quella maggiore elasticità e adattabilità alle esigenze di ogni ramo di produzione, che sono ad esse caratteristiche.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 853

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2111 · fonte del testo

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