Codice dell’ambiente

Art. 202 t.u.a. — affidamento del servizio

L'Autorita' d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali in conformita' ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalita' e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia. 41 (( L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attivita' di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualita' e alla copertura dei costi efficienti. 1-ter. L'ARERA richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalita' di svolgimento dell'attivita' di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale)) I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantita' di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti. Nella valutazione delle proposte si terra' conto, in particolare, del peso che gravera' sull'utente sia in termini economici, sia di complessita' delle operazioni a suo carico. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti locali gia' esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di cui agli articoli 37 bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994. Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sara' soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168

41

Il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 ha disposto (con l'art. 12, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'articolo 202, comma 1 "ad eccezione della parte in cui individua la competenza dell'Autorita' d'ambito per l'affidamento e l'aggiudicazione".

Testo vigente dal 27 agosto 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 202 t.u.a., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14947/2025

    4 giugno 2025

    La modifica dello statuto della società affidataria di servizi pubblici che esclude, per il socio ente locale, la facoltà, precedentemente prevista, di recedere dalla società in caso di cessazione dell'affidamento, riproduce un divieto imposto dalla normativa in materia di gestione dei medesimi servizi e, pertanto, non modificando la situazione in base alla quale il socio dissenziente ha deciso l'investimento iniziale, non è idonea a determinare, per quest'ultimo, l'insorgenza del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. e) c.c..

    Art. 202 t.u.a. · Art. 2437 c.c. · Art. 147 t.u.a.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 27 agosto 2022

Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 2010 al 27 agosto 2022. 96 parole aggiunte.

… della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia. aggiunto: L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attivita' di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualita' e alla copertura dei costi efficienti. 1-ter. L'ARERA richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalita' di svolgimento dell'attivita' di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art202 · fonte del testo

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