Corte costituzionale

Ordinanza n. 459/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/10/1990 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma,

del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in

materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa

pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con

modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promossi con

ordinanze emesse il 28 novembre 1989, il 2 dicembre 1989, il 26

gennaio 1990, il 2 e 3 febbraio 1990 dal Pretore di Torino, iscritte

rispettivamente ai nn. 259, 260, 261, 262 e 263 del registro

ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Iveco FIAT, di Geraci

Umberto nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con le cinque ordinanze indicate in epigrafe il

Pretore di Torino ha sollevato due diverse questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12

settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e

sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni

per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni

termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre

1983, n. 638, impugnandolo:

a) nella parte in cui, ai fini della retribuibilità ex art.

2110 cod. civ. delle assenze per cure idrotermali, richiederebbe -

secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di

cassazione - l'indifferibilità di tali cure fino al periodo feriale,

ciò che ad avviso del Pretore darebbe luogo a contrasto con gli

artt. 3, 32, 36, 38 e 102 della Costituzione (questione sollevata con

le ordinanze, di identico tenore, iscritte ai nn. 259, 260, 261, 263

reg. ord. 1990);

b) nella parte in cui escluderebbe il predetto trattamento di

cui all'art. 2110 cod. civ. in caso di assenza per cure idrotermali

aventi finalità preventive (ord. n. 262 del 1990);

che nel giudizio di cui all'ordinanza n. 260/1990 la parte

privata Iveco FIAT S.p.a. e l'Avvocatura dello Stato hanno chiesto

che la questione sub a) sia dichiarata inammissibile o infondata,

mentre nel giudizio di cui all'ordinanza n. 263/1990 la parte privata

Geraci Umberto ne ha chiesto l'accoglimento;

Considerato che la questione sub a), già sollevata dal medesimo

Pretore con altra ordinanza di tenore identico a quelle qui in esame,

è stata dichiarata non fondata, "nei sensi di cui in motivazione",

con la sentenza n. 297 del 1990;

che pertanto essa va dichiarata manifestamente infondata;

che la questione sub b) è prospettata nell'assunto che le cure

idrotermali con finalità preventive per le quali non possono

concedersi permessi extraferiali siano quelle tendenti alla

prevenzione del peggioramento della patologia o alla riduzione di

esso, ciò che presuppone l'esistenza di uno stato di malattia, pur

se non in fase acuta; che viceversa l'esclusione delle cure

preventive che discende dalla limitazione di permessi extraferiali ai

casi in cui ricorrano "effettive esigenze terapeutiche o

riabilitative" concerne - secondo quanto precisato dalla Corte di

cassazione, oltre che da questa stessa Corte (sentenza n. 559 del

1987) - le sole ipotesi in cui le prestazioni idrotermali siano

destinate a prevenire una malattia non ancora insorta, mentre

l'evitare o attenuare il peggioramento delle affezioni a carattere

cronico o recidivante alla cui cura tali prestazioni sono tipicamente

preordinate rientra a pieno titolo tra le finalità terapeutiche e

riabilitative cui la norma impugnata riconosce tutela;

che pertanto anche tale questione, in quanto fondata in un

presupposto erroneo, va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12

settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e

sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni

per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni

termini) convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983,

n. 638, sollevata dal Pretore di Torino in riferimento agli artt. 3,

32, 36, 38 e 102 della Costituzione con ordinanza del 28 novembre, 2

dicembre 1989, 26 gennaio e 3 febbraio 1990 ed in riferimento

all'art. 32 della Costituzione con ordinanza del 2 febbraio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:459 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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