Codice civile

Art. 2240 c.c. — Norme applicabili

Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico e' regolato dalle disposizioni di questo capo e, in quanto piu' favorevoli al prestatore di lavoro, dalla convenzione e dagli usi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 193/1995

    Questione infondata
    26 maggio 1995

    Gli artt. 2239 e 2240 cod. civ., nella parte in cui, non prevedendo l'applicabilità al lavoro domestico dell'art. 2110, secondo comma, cod. civ., non consentono al giudice di determinare, secondo equità, in base a tale articolo, in caso di gravidanza della collaboratrice, il periodo decorso il quale il datore di lavoro ha diritto di recedere dal rapporto, non possono ritenersi lesivi degli artt. 3 e 37 Cost. - come sostenuto dal giudice 'a quò - allorché, come nella specie, il licenziamento essendo stato comunicato alla lavoratrice in data anteriore a quella del certificato medico di gravidanza, manchi il presupposto formale costitutivo del divieto di licenziamento. In tale ipotesi, infatti, non essendo applicabile - come già precisato dalla Corte - la regola speciale dell'art. 2, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per cui "il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio", vale il principio opposto, che lega appunto la decorrenza del divieto alla data del certificato medico attestante lo stato di gravidanza. E poiché tale principio, già applicato dalla precedente legge 26 agosto 1950, n. 860, e sicuramente desumibile dall'art. 3, comma primo, della Convenzione n. 103 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) (concernente la protezione della maternità e ratificata dall'Italia, senza alcuna riserva, con legge 19 ottobre 1970, n. 864) trovando oltretutto conferma nell'art. 19 del contratto collettivo nazionale 15 luglio 1992 per la disciplina del rapporto di lavoro domestico, ha un fondamento legislativo, è da escludere che al giudice nell'esercizio di un potere - come quello previsto dall'art. 2110 cod. civ. - spettantegli in mancanza di leggi, contratti collettivi e usi, sia consentito di obliterarlo in via di equità. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., degli artt. 2239 e 2240 cod. civ.). - Sulla inapplicabilità al rapporto di lavoro domestico dell'art. 2, secondo comma, legge n. 1204 del 1971, v. S. n. 86/1994. V. anche, riguardo al valore dell'art. 3 della Convenzione n. 103 dell'OIL come "criterio di interpretazione della legge nazionale vigente", Cass., n. 3508 del 1968. red.: S. Pomodoro

    Art. 3 cost. · Art. 2239 c.c. · Art. 2240 c.c. · Art. 37 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il lavoro domestico, mentre è rimasto fuori dal movimento sindacale, ha anche scarsamente richiamato l'attenzione del legislatore, salvo per qualche particolare provvidenza, che fu giustamente estesa anche ad esso, come l'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, e per la nuzialità e natalità. A giustificazione di questa lacuna si adduce specialmente il fatto che il lavoro domestico si svolge nel recinto della famiglia, e quivi è soggetto all'influsso di fattori morali e sentimentali, i quali offrono al lavoratore sufficienti garanzie di un trattamento equo e benevolo. Ma nel nuovo clima corporativo è parso giusto assicurare anche al rapporto di lavoro domestico un'appropriata disciplina legislativa, tanto più che tale rapporto sfugge necessariamente alla sfera di disciplina dei contratti collettivi (art. 52 R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130). A questo fine provvedono gli articoli 2240 a 2246, in cui vengono consolidate e rafforzate le consuetudini già prevalse a tutela di questa categoria di lavoratori. L'art. 2240, attenendosi a quello che può dirsi un principio generale della disciplina del lavoro, dispone che le convenzioni o gli usi più favorevoli ai domestici prevalgono sulle norme di legge. L'art. 2241, che stabilisce la presunzione di un periodo di prova per i primi otto giorni, risponde a un uso generale. Risponde agli usi, oltre che a una manifesta ragione di equità, la norma dell'art. 2242, primo comma, che afferma, fra l'altro, il diritto del lavoratore domestico a ricevere dal capo di famiglia la cura e l'assistenza medica per le infermità di breve durata. I casi in cui si applicano forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sono stabiliti da leggi speciali: il secondo comma dell'art. 2242 si limita a richiamare per siffatti casi il principio della contribuzione di ambedue le parti ai relativi oneri. L'art. 2243 consacra il diritto al riposo settimanale, rimettendone la misura e le modalità agli usi, e inoltre afferma il diritto alle ferie annuali nella misura minima di otto giorni. L'art. 2244, estendendo al lavoro domestico le norme degli articoli 2118 e 2119 sul recesso, contiene tuttavia il periodo minimo di preavviso entro quei limiti, che sono richiesti dalla specialità del rapporto. Nuovo è il riconoscimento del diritto all'indennità di anzianità in seguito alla risoluzione del rapporto. Difficilmente è dato riscontrare in proposito usi generali e consolidati. Tuttavia è parso equo estendere anche ai lavoratori domestici questo diritto, che, mentre da un lato risponde a scopi di previdenza meritevoli di sempre più larga diffusione, dall'altro lato è consono alla natura di ogni attività professionalmente esercitata, e non solo di quelle che si applicano a servizio di un'impresa. Peraltro la misura dell'indennità è stata contenuta in ragionevoli limiti dall'art. 2245. L'obbligo di rilascio del certificato di servizio, sancito dall'art. 2246, trova la sua ragione d'essere in un'esigenza che può ritenersi comune a qualsiasi forma di lavoro subordinato. Delle società in generale.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 921

  • I titoli V e VI sono dedicati alla disciplina delle società, come strumenti essenziali dell'attività produttiva sopratutto in relazione all'organizzazione delle forze associate del lavoro e del risparmio dell'impresa. Come nel libro delle obbligazioni sono stati rifusi in un sistema unitario i contratti civili e commerciali, così nella nuova disciplina delle società risultano coordinate in un sistema unitario le diverse figure di società, eliminando quella soluzione di continuità che sino ad oggi esisteva tra società civili e società commerciali. Dal tipo più elementare della società semplice, a cui pure viene riconosciuta una limitata autonomia patrimoniale, si passa gradualmente alla società in nome collettivo e in accomandita semplice, con più accentuata autonomia patrimoniale, fino ai tipi di società più complessi, con personalità giuridica: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata, società cooperative. Le innovazioni più importanti riguardano la società a garanzia limitata e la società per azioni, la prima riservata specialmente alle imprese di proporzioni più modeste; la seconda destinata alle imprese di maggiori proporzioni, che costituiscono i capisaldi della moderna economia organizzata. La società a responsabilità limitata, che ha già fatto un'esperienza ventennale nella Venezia Giulia e Tridentina, è favorita da notevoli facilitazioni per ciò che riguarda specialmente il trasferimento delle quote, l'amministrazione, i controlli. La società per azioni acquista una struttura più robusta e viene circondata da una disciplina più severa. Gli eccessi della dottrina individualistica, di cui era rimasto schiavo il codice di commercio, portano in notevole misura la responsabilità di quegli abusi in materia di società per azioni, che, per quanto episodici nel quadro storico dell'istituto, hanno non poco contribuito a creare intorno alla società per azioni un'atmosfera di ingiustificata prevenzione. Il problema politico non era quello di mortificare la società per azioni con una legislazione di sospetto, poichè la società per azioni rappresenta uno degli strumenti più essenziali della moderna economia organizzata, di cui si avvale su larga scala anche lo Stato per la gestione di molte imprese; ma era quello di restituire alla società per azioni la chiarezza della sua funzione, come leva del risparmio e del lavoro per le maggiori imprese produttive a servizio della Nazione, sgombrando il terreno da quelle forme degenerative, che sotto l'impero del mal costume liberale avevano troppo facilmente allignato. Intorno a questo problema dal 1895 ad oggi erano falliti numerosi progetti. Solo il clima fascista poteva permettere al nuovo codice di vincere le difficoltà, con una riforma di impronta corporativa. L'odierna riforma infatti è totalitaria e investe l'organizzazione dei controlli, il regime dei gruppi e delle partecipazioni, la responsabilità dell'unico azionista, il funzionamento delle assemblee, la responsabilità dei promotori e degli amministratori, l'organizzazione degli obbligazionisti, la formazione del bilancio, le garanzie dell'integrità del capitale di fronte ai terzi, la tutela dei diritti del lavoro associato nell'impresa. Nuove sono in particolare le norme sulle società con partecipazione dello Stato e sulle società di interesse nazionale, in cui trova espressione uno degli orientamenti più interessanti della moderna economia, specialmente in relazione ai problemi dell'autarchia. Anche la società cooperativa trova nel nuovo codice una disciplina profondamente innovatrice, liberata dagli equivoci del codice di commercio e notevolmente rafforzata, in modo che l'istituto possa adeguatamente assolvere i nuovi importanti compiti a cui la cooperazione è chiamata dall'ordinamento corporativo.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 922

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2240 · fonte del testo

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