Corte costituzionale

Sentenza n. 90/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/04/1984 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2110, secondo

comma, del codice civile promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1977

dal pretore di Roma tra Bartolini Sergio e l'ENEL, iscritta al n. 398

del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 286 dell'anno 1977;

visto l'atto di costituzione dell'ENEL nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1984 il Giudice relatore

Livio Paladin;

uditi l'avv. Antonino Cataudella per l'ENEL e l'Avvocato generale

dello Stato Ivo Bragaglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nella causa civile di lavoro fra Sergio Bartolini e l'ENEL,

vertente sulla legittimità del recesso dal rapporto di lavoro attuato

dall'ente, per l'impedimento all'esecuzione della prestazione

lavorativa conseguente all'arresto del ricorrente e al protrarsi del

suo stato di carcerazione preventiva, il Pretore di Roma ha sollevato

questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art.

2110 cod. civ., "nella parte in cui esclude, in caso di carcerazione

preventiva del lavoratore, la sospensione del rapporto di lavoro

subordinato fino alla sentenza definitiva".

Secondo l'ordinanza di rimessione - datata 7 aprile 1977 - la norma

impugnata determinerebbe un privilegio per "le esigenze della

produzione", giustificando in sostanza "un licenziamento nell'interesse

dell'impresa": il che, tuttavia, contrasterebbe tanto con il secondo

comma dell'art. 27 Cost. (per cui " l'imputato non è considerato

colpevole sino alla condanna definitiva"), quanto con il principio

costituzionale di eguaglianza. Da un lato, infatti, la richiamata

presunzione di non colpevolezza avrebbe "il carattere della polivalenza

e della assolutezza e universalità di direzione", proiettandosi

pertanto "anche all'interno dell'organizzazione di impresa";

sicché non si potrebbe "attribuire effetti risolutori sul rapporto

di lavoro al mero fatto della carcerazione preventiva", senza eccedere

i limiti e le finalità di questa. D'altro lato, essendo stato

introdotto nel settore del pubblico impiego "il principio della

sospensione del rapporto in caso di carcerazione preventiva del

dipendente", il difforme trattamento del lavoro privato non sarebbe

sorretto da "ragionevoli e idonei motivi".

2. - Dinanzi alla Corte si è costituito l'ENEL chiedendo che la

questione venga dichiarata " inammissibile, poiché irrilevante, o

comunque infondata".

Nel primo senso, si afferma che "la mancata previsione della

carcerazione quale ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro poteva

considerarsi influente solo dopo che si fosse accertata l'esistenza,

nella specie in esame, dei presupposti indispensabili per legittimare"

- secondo lo stesso Pretore - "il recesso del datore di lavoro"; mentre

di un tale accertamento non vi sarebbe traccia nell'ordinanza di

rimessione.

Nel secondo senso, la difesa dell'ENEL osserva anzitutto che nel

giudizio a quo "non si discute di un recesso motivato dalla presunzione

che il dipendente sia colpevole dei reati imputatigli bensì di un

recesso giustificato dall'impossibilità nella quale il dipendente si

è trovato, di fornire la prestazione di lavoro". Né sarebbe

sostenibile che l'imputato debba rimanere immune, sino alla sentenza

definitiva di condanna, da ogni conseguenza pregiudizievole del

procedimento penale in corso.

D'altronde, non ci si potrebbe limitare al raffronto tra specifici

aspetti del rapporto di pubblico impiego e del rapporto di lavoro

privato, senza considerare il contesto in cui tali aspetti si

inseriscono. Al contrario, andrebbero tenute presenti sia le " maggiori

garanzie di stabilità", caratterizzanti l'impiego pubblico, sia lo

spazio che spetta all'autonomia individuale e collettiva nella

disciplina dell'impiego privato.

3. - Argomentazioni e conclusioni analoghe sono state proposte

dall'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri.

Anche l'Avvocatura dello Stato premette che la questione sarebbe

inammissibile "per manifesta irrilevanza", non avendo il Pretore

accertato se il recesso dell'ENEL non fosse comunque illecito in vista

dell'art. 1464 cod. civ., vale a dire in difetto d'una impossibilità

sopravvenuta della prestazione, che abbia determinato il venir meno di

"un interesse apprezzabile all'adempimento parziale". Nel merito,

l'atto di intervento esclude la pertinenza del richiamo al secondo

comma dell'art. 27 Cost., dato che l'arresto del lavoratore - secondo

la giurisprudenza della Cassazione - non verrebbe in considerazione "

di per sé, ma come causa della forzata interruzione della prestazione

di opera". Quanto poi alla pretesa disparità di trattamento fra

dipendenti pubblici e privati, le due situazioni così messe a

confronto sarebbero "ben diverse", sia per la loro "genesi" che per la

loro "struttura" e "funzione". In particolar modo, la sospensione

cautelare obbligatoria del pubblico impiegato sottoposto a carcerazione

preventiva risponderebbe "allo scopo di evitare che egli continui a

prestare servizio" in danno del prestigio dell'amministrazione (oltre

che per impedire la perpetrazione di reati e l'inquinamento delle prove

a carico); e la differenziazione giocherebbe, se mai, a favore del

lavoratore privato, dal momento che questi non verrebbe sospeso di

diritto. Considerato in diritto :

1. - Sia l'Avvocatura dello Stato sia l'ENEL, costituitosi dinanzi

alla Corte in quanto convenuto nel giudizio a quo, hanno eccepito

l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal Pretore di Roma,

argomentando - in sostanza - che la questione sarebbe stata sollevata

prematuramente, quando essa presentava una rilevanza soltanto

eventuale. Anziché impugnare in modo immediato l'art. 2110, secondo

comma, cod. civ. - "nella parte in cui esclude, in caso di carcerazione

preventiva del lavoratore, la sospensione del rapporto di lavoro

subordinato fino alla sentenza definitiva" - il Pretore avrebbe dovuto

accertare se nella specie ricorressero o meno le condizioni

indispensabili a legittimare il licenziamento del lavoratore arrestato,

secondo il vigente diritto del lavoro; per poi rivolgersi a questa

Corte, ma nel solo caso che ne fosse risultata la validità del recesso

in esame, alla stregua dei criteri fissati dalla giurisprudenza della

Cassazione.

L'eccezione è infondata. Il giudice a quo non ignora ma anzi

ricorda espressamente, nella prima parte dell'ordinanza di rimessione,

"che nella situazione posta a base del recesso è configurabile

un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta parziale della prestazione ex

art. 1464 cod. civ. la cui incidenza si manifesta con la sospensione

del rapporto di lavoro che resta in posizione di quiescenza sino a

quando, in relazione alla durata della carcerazione, all'importanza

delle mansioni del lavoratore e ai caratteri dell'organizzazione di

impresa, non sia venuto meno l'interesse del datore di lavoro al

mantenimento del vincolo contrattuale"; e ciò, precisamente, sulla

base dell'interpretazione che in materia era accolta dalla Corte

suprema, alla data dell'atto introduttivo del presente giudizio. Tale

interpretazione, tuttavia, è radicalmente contestata dal Pretore di

Roma, con l'assunto che essa troncherebbe il problema, privilegiando le

esigenze dell'impresa rispetto a quelle del lavoratore interessato. Ed

è appunto per non essere tenuto ad effettuare gli accertamenti

prescritti dalla Cassazione, che il Pretore ha sollevato la detta

questione di legittimità costituzionale: l'accoglimento della quale

sarebbe in tanto rilevante nel giudizio a quo, in quanto consentirebbe

a quel giudice di annullare il licenziamento intimato dall'ENEL -

secondo la richiesta primariamente avanzata dal lavoratore ricorrente -

senza dover operare alcuna ulteriore verifica.

2. - Per stabilire la sorte del rapporto di lavoro in seguito

all'arresto del lavoratore - sorte che non è mai stata considerata ex

professo dal legislatore - la giurisprudenza ha fatto, volta per volta,

ricorso a varie norme riferite o riferibili al rapporto stesso,

desumendole sia dal Codice civile che da fonti successive.

In un primo tempo, la Cassazione aveva ritenuto che l'arresto e la

conseguente detenzione andassero inquadrati fra le cause

d'impossibilità sopravvenuta della prestazione atte a risolvere il

rapporto ipso iure, indipendentemente da ogni manifestazione di recesso

ad opera del datore di lavoro: in applicazione del primo comma

dell'art. 1256 cod. civ., per cui "l'obbligazione si estingue, quando,

per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa

impossibile". Ma questo orientamento aveva subito autorevoli critiche

in dottrina, per non aver cercato di distinguere fra l'impossibilità

definitiva di cui al primo comma e l'impossibilità temporanea di cui

al capoverso dell'art. 1256; e non era stato, comunque, portato alle

sue estreme conseguenze, poiché l'estinzione veniva collegata alle

sole interruzioni del rapporto che si protraessero oltre i limiti di

normale tollerabilità. In un secondo tempo, perciò, la stessa

Cassazione ha rettificato la propria giurisprudenza, nello sforzo di

bilanciare gli interessi del lavoratore e del datore di lavoro:

dapprima applicando in materia l'art. 1464 cod. civ. nei termini

ricordati dall'ordinanza di rimessione; e quindi rifacendosi - come si

è verificato negli anni più recenti - all'art. 3, seconda parte,

della legge 15 luglio 1966, n. 604, in tema di "licenziamento per

giustificato motivo è determinato da ragioni inerenti all'attività

produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento

di essa".

Per contro, il Pretore di Roma è dell'avviso che nessun

bilanciamento del genere debba essere effettuato dai giudici di merito:

dal momento che l'unica soluzione costituzionalmente legittima

consisterebbe nel privilegiare in modo assoluto gli interessi del

lavoratore, precludendo l'estinzione del rapporto sino all'eventuale

condanna definitiva (o sino a quando la carcerazione preventiva non

fosse venuta altrimenti a cessare). In altri termini, il Pretore

richiede alla Corte di garantire comunque ai lavoratori interessati la

conservazione del posto di lavoro, introducendo nell'ordinamento un

nuovo caso di sospensione del rapporto, ben diverso per natura e per

effetti da quelli considerati nell'art. 2110 cod. civ.. Ed

effettivamente in questo articolo vengono previste le sole ipotesi

"d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio", consentendo

anche a fronte di esse che l'imprenditore addivenga al recesso, una

volta decorso il cosiddetto periodo di comporlo, "stabilito dalla

legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità"; mentre

nell'ipotesi in discussione si tratterebbe di escludere del tutto il

potere di recesso, finché non sia cessata quella causa di temporanea o

parziale impossibilità della prestazione di lavoro.

Non senza ragione, perciò, l'ordinanza di rimessione noli indica a

sostegno della prospettata pronuncia di accoglimento additivo nessun

disposto o principio desunto dal diritto privalo in generale o dal

diritto del lavoro in ispecie. Al di là del Codice civile e delle

"norme sui licenziamenti individuali", l'ordinanza fa invece

riferimento, da un lato, alla disciplina concernente il rapporto di

pubblico impiego, con particolare riguardo agli artt. 85 e 91 del

D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (contenente lo statuto degli impiegati

civili dello Stato), per argomentarne che il diverso trattamento del

rapporto di lavoro privato determinerebbe una violazione del principio

generale d'eguaglianza; e, d'altro lato, assume che la mancata

conservazione del posto a beneficio del lavoratore arrestato

contrasterebbe senz'altro con il parametro costituzionale dell'art. 27,

secondo comma, per cui "l'imputato non è considerato colpevole sino

alla condanna definitiva".

3. - Sotto entrambi gli aspetti, però, la proposta questione non

è fondata.

Anzitutto, è ben vero che questa Corte ha dato atto - nella

sentenza n. 118 del 1976 (e in altre decisioni precedenti) - della

"tendenziale convergenza tra lo stato giuridico del lavoratore privato

e quello del lavoratore pubblico, che va realizzandosi mediante una

osmosi tra le due discipline". Ma la Corte stessa ha contestualmente

sottolineato "le innegabili differenze che tuttora intercorrono tra

impiego privato ed impiego pubblico, per la diversa genesi, per la

diversa struttura, per la diversa funzione"; ed è appunto in vista di

siffatte differenze che l'art. 91, primo comma, del citato D.P.R. n. 3

del 1957 (come pure l'art. 249, primo comma, della legge comunale e

provinciale del 1934, anch'essa ricordata dal giudice a quo), dispone

la "sospensione cautelare obbligatoria" dell'impiegato sottoposto a

procedimento penale, a carico del quale venga " emesso mandato od

ordine di cattura". Come ha giustamente ricordato l'Avvocatura dello

Stato, la sospensione prevista in tal caso non ha di mira la

conservazione del posto già ricoperto dal dipendente sospeso, bensì

la tutela degli interessi della pubblica amministrazione, con

particolare riguardo alla regolarità del servizio ed al prestigio

dello Stato - apparato: tanto è vero che la sospensione stessa va

disposta in modo immediato e che lo stipendio si converte senz'altro in

un ridotto "assegno alimentare" (cfr. l'art. 82 D.P.R. cit.), mentre la

destituzione non dipende neppure - in varie ipotesi - da una condanna

passata in giudicato ma da un successivo procedimento disciplinare.

Sia nel primo che nel secondo senso, le vicende del rapporto di

pubblico impiego sono dunque dissimili da ciò che si verifica per il

rapporto di lavoro privato, la sospensione del quale non è affatto

dovuta ad alcun particolare effetto, mentre la risoluzione di esso

richiede che l'assenza del lavoratore arrestato si protragga a tal

punto da costituire un giustificato motivo di licenziamento. E ciò

conferma che le situazioni e le discipline messe a raffronto dal

giudice a quo non sono omogenee, sicché non sussiste la denunciata

violazione del principio generale di uguaglianza.

Inoltre, anche la presunzione di non colpevolezza dell'imputato

viene impropriamente richiamata dal giudice a quo. Indipendentemente

dal problema se l'art. 27, secondo comma, della Costituzione sia

caratterizzato dalla "polivalenza" che il Pretore di Roma pone a base

del suo ragionamento, sta di fatto che "nel caso di specie la

carcerazione preventiva è stata disposta con riferimento alla

imputazione di un illecito estraneo al rapporto e ai doveri verso il

datore di lavoro"(come ricorda espressamente l'ordinanza di

rimessione). In tali circostanze, l'eventuale licenziamento non implica

nessun anticipato giudizio sulla colpevolezza del lavoratore arrestato,

ma presuppone soltanto che sussistano - secondo la più recente

giurisprudenza della Cassazione - le obiettive ragioni di

giustificazione del recesso, indicate dall'art. 3, seconda parte, della

legge n. 604 del 1966.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2110, secondo comma, del codice civile - "nella parte in cui

esclude, in caso di carcerazione preventiva del lavoratore, la

sospensione del rapporto di lavoro subordinato fino alla sentenza

definitiva" - sollevata dal Pretore di Roma, in riferimento agli artt.

3, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.

F.to: ANTONIO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ABTIBUI LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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