Codice civile

Art. 2239 c.c. — Norme applicabili

I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all'esercizio di un'impresa sono regolati dalle disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II, in quanto compatibili con la specialita' del rapporto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 193/1995

    Questione infondata
    26 maggio 1995

    Gli artt. 2239 e 2240 cod. civ., nella parte in cui, non prevedendo l'applicabilità al lavoro domestico dell'art. 2110, secondo comma, cod. civ., non consentono al giudice di determinare, secondo equità, in base a tale articolo, in caso di gravidanza della collaboratrice, il periodo decorso il quale il datore di lavoro ha diritto di recedere dal rapporto, non possono ritenersi lesivi degli artt. 3 e 37 Cost. - come sostenuto dal giudice 'a quò - allorché, come nella specie, il licenziamento essendo stato comunicato alla lavoratrice in data anteriore a quella del certificato medico di gravidanza, manchi il presupposto formale costitutivo del divieto di licenziamento. In tale ipotesi, infatti, non essendo applicabile - come già precisato dalla Corte - la regola speciale dell'art. 2, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per cui "il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio", vale il principio opposto, che lega appunto la decorrenza del divieto alla data del certificato medico attestante lo stato di gravidanza. E poiché tale principio, già applicato dalla precedente legge 26 agosto 1950, n. 860, e sicuramente desumibile dall'art. 3, comma primo, della Convenzione n. 103 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) (concernente la protezione della maternità e ratificata dall'Italia, senza alcuna riserva, con legge 19 ottobre 1970, n. 864) trovando oltretutto conferma nell'art. 19 del contratto collettivo nazionale 15 luglio 1992 per la disciplina del rapporto di lavoro domestico, ha un fondamento legislativo, è da escludere che al giudice nell'esercizio di un potere - come quello previsto dall'art. 2110 cod. civ. - spettantegli in mancanza di leggi, contratti collettivi e usi, sia consentito di obliterarlo in via di equità. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., degli artt. 2239 e 2240 cod. civ.). - Sulla inapplicabilità al rapporto di lavoro domestico dell'art. 2, secondo comma, legge n. 1204 del 1971, v. S. n. 86/1994. V. anche, riguardo al valore dell'art. 3 della Convenzione n. 103 dell'OIL come "criterio di interpretazione della legge nazionale vigente", Cass., n. 3508 del 1968. red.: S. Pomodoro

    Art. 3 cost. · Art. 2239 c.c. · Art. 2240 c.c. · Art. 37 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  • Il lavoro subordinato verso cui eminentemente converge l'attenzione della politica sociale del Regime è il lavoro prestato nell'impresa. Ciò spiega la separata disciplina datane nel capo I titolo II di questo libro. Ma, come è ovvio, anche fuori dell'impresa sono possibili e si presentano effettivamente forme di lavoro subordinato, socialmente utili e degne di essere tutelate alla stregua di quei principi che ispirano la disciplina del suddetto titolo II. Perciò l'art. 2239 prende a modello quest'ultima per tutti i rapporti non inerenti all'esercizio dell'impresa, temperandone tuttavia l'applicabilità col riguardo dovuto alla specialità del rapporto, su cui può fra l'altro influire la circostanza che la prestazione di lavoro serva per la soddisfazione dei bisogni diretti del datore di lavoro, e non come mezzo o strumento dell'esercizio professionale di quest'ultimo. Fra queste forme di lavoro estraneo all'organizzazione dell'impresa, la più diffusa e importante è quella del lavoro domestico, a cui è dedicato il capo II del titolo IV.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 920

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2239 · fonte del testo

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