Art. 156 c.c.
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[1]Il coniuge, che non ha colpa nella separazione personale, conserva i diritti inerenti alla sua qualita' di coniuge che non sono incompatibili con lo stato di separazione. 8
[2]Il coniuge, per colpa del quale e' stata pronunziata la separazione, non ha diritto che agli alimenti. Egli incorre nella perdita di tutti gli utili che l'altro coniuge gli ha concessi col contratto di matrimonio, anche se sono stati stipulati con reciprocita'.
[3]Il tribunale puo' altresi' privarlo, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale che ad esso spetti sui beni dei figli minori.
[4]Se la sentenza di separazione e' pronunziata per colpa di ambedue i coniugi, ciascuno di essi incorre nella perdita indicata nel secondo comma, e il tribunale, secondo le circostanze, da' le disposizioni opportune per l'usufrutto legale.
[5]Il tribunale, secondo le circostanze, puo' anche vietare alla moglie l'uso del cognome del marito.18
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
8La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 23 maggio 1966, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 28/5/1966, n. 131), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 156, primo comma, del Codice civile, nella parte in cui pone a carico del marito, in regime di separazione consensuale senza colpa di nessuno dei coniugi, l'obbligo di somministrare alla moglie tutto cio' che e' necessario ai bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni economiche di costei".
Corte Costituzionale
18La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno-13 luglio 1970, n. 128 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177), ha dichiarato "illegittimita' costituzionale dell'art. 156, quinto comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la pretesa della moglie a non usare il cognome del marito, in regime di separazione per colpa di quest'ultimo, nel caso che da quell'uso possa derivarle un pregiudizio".
Testo in vigore dal 16 luglio 1970 al 25 aprile 1974
