Corte costituzionale

Sentenza n. 128/1970

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/07/1970 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156, ultimo

comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio

1968 dal tribunale di Milano nel procedimento di separazione personale

dei coniugi Russo Lucia e Zambo Pasquale, iscritta al n. 220 del

registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 275 del 26 ottobre 1968.

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice

relatore Costantino Mortati.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso della causa di separazione personale promossa avanti il

tribunale di Milano da Russo Lucia contro Zambo Pasquale, l'attrice ha

chiesto, tra l'altro, di essere autorizzata ad omettere di usare il

cognome del marito, ed il collegio, ravvisando il possibile fondamento

normativo della domanda nell'art. 156, ultimo comma, del codice civile,

per il quale, con la sentenza di separazione personale per colpa della

moglie, può esserle vietato l'uso del cognome del marito, si è

proposta, d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale di

tale disposizione in riferimento all'art. 29 della Costituzione.

Nell'ordinanza di rimessione, pronunciata il 14 febbraio 1968, il

tribunale osserva che i lavori preparatori dimostrano come l'art. 156,

ultimo comma, del codice civile, non possa venir inteso nel senso di

accordare tutela alla pretesa della moglie di non usare il cognome del

marito in caso di indegnità di lui, parallelamente alla tutela

esplicitamente accordata al marito mediante l'inibizione alla moglie

dell'uso del cognome stesso, e che l'art. 144 del codice civile, nel

prevedere che la moglie assuma il cognome del marito, sancisce a

carico di lei un obbligo e non una semplice facoltà.

Donde la conseguenza che, tutelando l'art. 156, ultimo comma, del

codice civile, l'interesse del marito ad evitare il pregiudizio che,

in particolari circostanze, può venire alla sua onorabilità dal

fatto che la moglie porti il cognome di lui, e non anche il

correlativo interesse della moglie a che la propria onorabilità non

riceva pregiudizio dall'uso del cognome del marito, si palesa non

manifestamente infondata la questione di costituzionalità proposta

con riferimento all'articolo 29 della Costituzione, nella parte in cui

stabilisce l'eguaglianza dei coniugi.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 ottobre 1968, ma

nessuno si è costituito nel giudizio avanti la Corte costituzionale. Considerato in diritto :

La questione sollevata dal tribunale di Milano relativa alla

legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 156 del codice

civile per violazione del secondo comma dell'art. 29 della

Costituzione, in quanto esso prevede che dalla separazione personale

dei coniugi, ove venga disposta per colpa della moglie, possa farsi

discendere anche il divieto per costei di usare del cognome del marito,

ma non regola il caso inverso di richiesta della moglie, in seguito a

separazione avvenuta per colpa dell'altro coniuge, di essere

autorizzata a non assumere il cognome di lui, appare fondata.

Infatti la diversità del trattamento nei due casi, che pur

presentano caratteri simili, si pone in palese contrasto con il

principio regolatore del rapporto matrimoniale che sanziona

l'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi, suscettibile di venire

limitata per opera della legge solo quando si tratti di salvaguardare

esigenze attinenti all'unità della famiglia. Esigenze che nella

specie, riferentesi alla situazione di separazione personale, non

ricorrono, come risulta del resto, a tacere ogni altra considerazione,

dalla stessa disposizione impugnata.

Non potrebbe opporsi, a giustificazione della unilateralità della

disposizione in esame, che solo pel marito sorga l'interesse ad

esigere l'inibizione dell'uso del proprio cognome da parte della

moglie che se ne renda indegna, mentre nei riguardi di costei non sia

da riconoscere un analogo interesse, nella considerazione che l'uso del

cognome maritale corrisponde solo ad un diritto della medesima e non

già ad un dovere giuridicamente vincolante. A contestare l'esattezza

di tale opinione si deve tener presente la dizione dell'art. 144 del

codice civile da cui si argomenta che (salvo espressa disposizione

legislativa contraria) l'assunzione da parte della moglie del cognome

del marito è intesa quale parte integrante di un insieme di obblighi

ad essa imposti, tutti collegati alla posizione di capo della famiglia

attribuita allo stesso, tutti intesi a raccogliere intorno a lui

l'unità familiare, e che formano il contenuto della potestà maritale

di cui egli è investito.

Una conferma può trarsi dall'art. 149, ultimo comma, del codice

civile, secondo cui la moglie durante lo stato vedovile conserva il

cognome del marito: disposizione che, come risulta dai lavori

preparatori, è stata promossa dalla considerazione che anche dopo la

morte del marito la vedova continua a far parte della famiglia di lui,

sicché è naturale che continui a portarne il cognome.

Non sono da prendere in considerazione, perché non pertinenti

alla soluzione della questione, i dubbi da qualcuno sollevati circa la

compatibilità con l'art. 29 della Costituzione di tale preminenza

conferita al marito. È certo che, una volta questa sia affermata,

l'assunzione, da parte della moglie, o solo o anche del nome di lui in

aggiunta al proprio (come elemento costitutivo essenziale della

denominazione personale e della sua qualità di coniugata) si

ricollega necessariamente, nell'intento del legislatore, a quella

preminenza, quale manifestazione dell'unità familiare che, come si è

detto, si è voluta accentrare intorno al capo.

Neppure è il caso di esaminare se l'obbligo ora affermato trovi

applicazione in ogni caso, quale che sia l'indole dei rapporti per cui

ricorre l'impiego del nome, o se invece si renda possibile

discriminare, e non richiedersene l'osservanza per alcuni di essi,

poiché, anche a volere accogliere una tale soluzione restrittiva,

rimane in piedi l'interesse della moglie a richiedere l'autorizzazione

rivolta a sottrarsi all'obbligo limitatamente ai rapporti per i quali

debba ricorrere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 156, quinto

comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la pretesa della

moglie a non usare il cognome del marito, in regime di separazione per

colpa di quest'ultimo, nel caso che da quell'uso possa derivarle un

pregiudizio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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