Corte costituzionale

Sentenza n. 278/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1994 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156, sesto

comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 22 giugno

1993 dal giudice istruttore del Tribunale di Benevento nel

procedimento di separazione personale tra Rufo Antonietta e Quercia

Pietro Lucio Remo, iscritta al n. 666 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima

serie speciale dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un'udienza istruttoria relativa ad un

procedimento di separazione personale tra coniugi, la ricorrente,

deducendo che il marito le aveva corrisposto solo una parte della

somma a titolo di mantenimento a lei dovuta, chiedeva al giudice di

ordinare, ai sensi dell'art. 156, sesto comma, del codice civile,

all'ente erogatore dello stipendio del marito (il Ministero del

Tesoro) il versamento della somma suddetta direttamente alla moglie.

Il giudice istruttore del Tribunale di Benevento, con ordinanza

emessa il 22 giugno 1993, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione,

dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non

prevede che il provvedimento inteso ad ordinare ai terzi - tenuti a

corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge

obbligato al mantenimento - di versare una parte di esso direttamente

agli aventi diritto, possa essere adottato anche dal giudice

istruttore in corso di causa.

Al riguardo, ritiene il giudice rimettente che non possa essere

condiviso l'orientamento della giurisprudenza di merito in ordine

alla possibilità, per il giudice istruttore, di ordinare ai terzi il

versamento diretto della quota di reddito, sulla base di quanto

disposto dall'art. 708, quarto comma, del codice di procedura civile:

essendo, infatti, detto potere previsto dall'art. 156, tale

disposizione va ritenuta di natura specifica e relativa ai (soli)

casi in cui sia stata già pronunciata separazione.

Pertanto, secondo il giudice a quo, la norma che esclude la

predetta possibilità, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 30

della Costituzione: relativamente al primo parametro, in quanto la

disposizione introdurrebbe una ingiustificata disparità di

trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche, quali quella

precedente e quella successiva alla sentenza di separazione, atteso

che l'esigenza di assicurare un pronto e tempestivo adempimento

dell'obbligo di mantenimento sussiste anche prima della pronuncia di

separazione; quanto alla supposta violazione dell'art. 30 della

Costituzione, rileva il giudice rimettente che, in attesa della

definizione del procedimento ordinario, potrebbe risultare

impossibile per il coniuge l'osservanza dei doveri che incombono sui

genitori, in ordine alla cura, educazione, istruzione dei figli.

Circa infine la propria legittimazione a sollevare questione di

legittimità costituzionale, il giudice a quo sottolinea che la

suddetta questione ben difficilmente potrebbe essere sollevata dal

collegio in quanto, potendo questo adottare il provvedimento di cui

all'art. 156 del codice civile, non sussisterebbe il requisito della

rilevanza, per la mancanza del nesso tra la censura di

costituzionalità e la decisione da pronunciare.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della

questione.

Circa la richiesta di inammissibilità, rileva la difesa erariale

che il giudice istruttore civile non è legittimato a promuovere il

giudizio, in quanto tale legittimazione spetterebbe esclusivamente

all'organo giurisdizionale di cui egli fa parte, e quindi al

collegio.

Rileva inoltre l'Avvocatura dello Stato che l'interpretazione data

dal giudice rimettente alla disposizione dell'art. 708, quarto comma,

del codice di procedura civile, nel senso di escludere la

possibilità del giudice istruttore di adottare l'ordine giudiziale

di pagamento nei confronti dei terzi obbligati, non può ritenersi

"diritto vivente".

In subordine, la difesa erariale esclude la violazione dell'art. 3

della Costituzione, in quanto i provvedimenti adottati in via

temporanea nel corso del giudizio avrebbero una funzione solo

cautelare e anticipatoria, e non potrebbero pertanto equipararsi ai

provvedimenti che seguono la pronuncia di separazione, i quali si

fondano invece sull'intero complesso delle acquisizioni istruttorie.

Le ragioni di opportunità prospettate dal giudice rimettente

appartengono alla sfera della discrezionalità del legislatore, anche

alla luce del principio, più volte affermato da questa Corte,

secondo cui la tutela cautelare non costituisce elemento

indefettibile della tutela giurisdizionale. Considerato in diritto

1. - Il giudice istruttore del Tribunale civile di Benevento

dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli

articoli 3 e 30 della Costituzione, dell'art. 156, sesto comma, del

codice civile, nella parte in cui non consente che possa essere

adottato anche dal giudice istruttore nel corso della causa di

separazione personale dei coniugi l'ordine ai terzi - tenuti a

corrispondere somme di denaro al coniuge obbligato al mantenimento -

di versare una parte delle stesse direttamente agli aventi diritto.

2. - Deve preliminarmente esaminarsi la prima eccezione con la

quale l'Avvocatura dello Stato deduce l'inammissibilità della

questione, ritenendo che la legittimazione a sollevare la stessa

spetterebbe esclusivamente al collegio di cui il giudice istruttore

fa parte.

Prevenendo l'eccezione, nell'ordinanza di rimessione il giudice a

quo motiva la propria legittimazione sia richiamando i poteri

decisori che allo stesso vengono riconosciuti dall'art. 708, quarto

comma, del codice di rito, sia per il rilievo che, "potendo il

collegio adottare il provvedimento di cui all'art. 156 codice civile,

non emergerebbe il requisito della rilevanza".

Queste osservazioni non sarebbero del tutto sufficienti a

sostenere l'infondatezza della eccezione sollevata, dal momento che

l'art. 708 citato consente al giudice istruttore soltanto di

modificare i provvedimenti temporanei e urgenti adottati dal

presidente del tribunale; mentre l'art. 156, sesto comma, non

riconosce al presidente e nemmeno al collegio il potere di emanare,

in corso di causa il predetto ordine ai terzi debitori.

L'eccezione di inammissibilità va comunque respinta per la

considerazione che, se normalmente il giudice istruttore viene

ritenuto legittimato a sollevare le questioni di legittimità

costituzionale relative alle norme di cui egli può fare applicazione

per l'emanazione di provvedimenti di sua competenza, non si può

escludere la sua legittimazione qualora l'oggetto della questione sia

proprio il riconoscimento delle competenze dello stesso giudice

istruttore. In altri termini, se quest'ultimo avesse già competenza

ad emanare quel provvedimento, non sussisterebbe la presente

questione di costituzionalità, mentre se fosse necessario

riconoscere tale competenza, non ci sarebbe nessun giudice

legittimato a sollevare la questione medesima.

3. - Deduce inoltre l'Avvocatura che la giurisprudenza prevalente

già riconosce in via interpretativa che il giudice istruttore abbia

il potere di adottare, in sede di modifica dei provvedimenti

presidenziali ( ex art. 708, quarto comma, del codice di procedura

civile), anche l'ordine giudiziale di pagamento nei confronti dei

terzi obbligati. Dal che la difesa erariale sembra concludere per un

ulteriore motivo di inammissibilità della questione, dal momento che

il giudice avrebbe potuto dare l'ordine ai terzi seguendo

l'orientamento da lui ritenuto più corretto e secundum

constitutionem.

Anche tale eccezione non può essere condivisa. Il giudice

istruttore di Benevento, non solo dubita di avere egli la competenza

ad emettere il menzionato ordine - ancorché egli ritenga che il

disconoscimento di questa competenza sia costituzionalmente

illegittimo -, ma è pure convinto che l'orientamento della

giurisprudenza che riconosce detta competenza contrasti nettamente

con la portata sia dell'art. 156 codice civile, sia dell'art. 708

codice di rito.

Ed invero, come si è già accennato, il primo dei citati

articoli, specie per la successione sequenziale dei vari commi, rende

palese che la volontà normativa è quella di escludere che nel corso

della causa di separazione sia il giudice istruttore che il collegio

possano impartire l'ordine ai terzi debitori di pagare parte delle

somme (non al creditore ma) direttamente al coniuge. Quanto alla

seconda norma richiamata (art. 708 del codice di procedura civile),

essa stabilisce che all'inizio della causa di separazione personale

il presidente del tribunale emana in via cautelare i provvedimenti

temporanei ed urgenti, tra i quali non sono menzionati quelli

previsti dal sesto comma dell'art. 156 del codice civile, non essendo

- al momento - ancora comprovata una inadempienza al pagamento di

somme cui uno dei coniugi sia stato giudizialmente obbligato. Detti

provvedimenti presidenziali possono essere modificati, nel successivo

corso della trattazione della causa, dal giudice istruttore ( ex art.

708, quarto comma).

Nella fase terminale del procedimento, qualora "il giudice che

pronunzia la separazione" abbia stabilito con piena cognizione quanto

è necessario al mantenimento del coniuge e dei figli (primo, secondo

e terzo comma dell'art. 156 del codice civile), lo stesso giudice

può imporre idonee garanzie personali o reali "se esiste il pericolo

che l'obbligato possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi"

(quarto e quinto comma dello stesso articolo). E solo "in caso di

inadempienza", successiva e dimostrata dall'avente diritto che ne fa

richiesta, il giudice può disporre il sequestro dei beni o dare il

predetto ordine ai terzi debitori, con ulteriore possibilità di

successiva revoca o modifica (sesto e settimo comma).

Il giudice istruttore di Benevento aveva, quindi, fondato motivo

quanto meno di nutrire seri dubbi, sulla base della normativa

vigente, circa la propria competenza a dare l'ordine a terzi debitori

nel corso della causa di separazione; onde l'opportunità di

rimettere la soluzione della questione al giudice delle leggi.

A ciò si deve aggiungere il rilievo che parte della

giurisprudenza e alcuni studiosi escludono che la norma consenta a

qualsiasi giudice di emanare il predetto ordine nel corso di causa;

mentre, a motivo delle grandi incertezze e disparità di vedute di

quanti sono sospinti dall'esigenza di riconoscere un siffatto potere

anche nel corso di causa, non vi è univocità nell'individuazione

dell'autorità giudiziaria cui debba attribuirsi il potere in

questione.

4. - Nel merito, va anzitutto precisato che - per quanto il

problema possa essere opportunamente riesaminato in modo completo ed

organico dal legislatore - i limiti di intervento della Corte, anche

in aderenza al petitum, possono così circoscriversi: se la norma

denunziata contrasti con gli articoli 3 e 30 della Costituzione

nell'escludere il potere del giudice istruttore di adottare nel corso

della causa di separazione il provvedimento di ordinare ai terzi

debitori del coniuge obbligato al mantenimento di versare una parte

delle somme direttamente agli aventi diritto.

La questione così posta è fondata.

Giova premettere che il legislatore ordinario, coerentemente ai

principi costituzionali (artt. 29, 30 e 31 della Costituzione), ha

attribuito all'autorità giudiziaria il potere di disporre immediati

provvedimenti per rendere tempestivo ed efficace l'obbligo di

mantenere il coniuge bisognoso e, soprattutto, i figli. Tra questi

provvedimenti si annovera anche la distrazione delle somme dovute da

terzi debitori direttamente a favore del coniuge, al fine di

soddisfare le esigenze di quest'ultimo e della prole. Trattandosi di

una misura coercitiva che può avere anche negativi effetti economici

e sociali, il legislatore ne ha fatto un'applicazione eccezionale,

subordinata peraltro all'accertamento di una inadempienza tale da

determinare un serio pregiudizio per gli aventi diritto.

In regime di convivenza dei coniugi, la riforma del 1975 ha

previsto questa possibilità (art. 148, secondo comma, del codice

civile), ma soltanto per la tutela delle esigenze dei figli e con uno

specifico procedimento: istanza di chiunque vi ha interesse,

dichiarazioni di entrambi i coniugi, assunzione di informazioni. A

conclusione di questa indagine, può essere emanato il predetto

ordine, avverso il quale è proponibile opposizione dalle parti o dal

terzo debitore.

Una disciplina, analoga ma particolare, è prevista per gli

assegni di divorzio dall'art. 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,

nel testo novellato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, in cui, dopo la

costituzione in mora - a mezzo raccomandata - del coniuge

inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, "il coniuge

creditore può notificare il provvedimento in cui è stabilita la

misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente

somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli

direttamente le somme dovute". E ove il terzo non adempia, il coniuge

creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti. Per i

dipendenti pubblici la distrazione non può superare la metà delle

somme dovute al coniuge obbligato.

5. - Anche per quanto riguarda il procedimento di separazione

personale la previsione di detta misura coercitiva assume peculiari

connotati. Essa non è specificamente menzionata fra i provvedimenti

nel corso della fase presidenziale che ha sia scopi conciliativi, sia

l'obiettivo di disporre in via cautelare misure temporanee ed

urgenti. A differenza del procedimento regolato dal secondo comma

dell'art. 148, tali provvedimenti non riguardano solo la tutela

dell'interesse della prole, non è necessaria la previa assunzione di

informazioni, né è consentito un giudizio di opposizione. Non è

previsto neppure l'accertamento dell'inadempienza agli obblighi di

mantenimento poiché questi, diversamente da quelli connessi al

regime di convivenza, vengono eventualmente fissati, appunto, con uno

dei provvedimenti temporanei.

Nella disciplina del giudizio di separazione la possibilità

dell'ordine di distrazione delle somme dovute viene menzionata

soltanto dal sesto comma dell'art. 156 del codice civile, che - come

si è sopra accennato - appare riferito alla fase successiva alla

pronuncia di separazione ed all'accertata inadempienza agli obblighi

economici in essa stabiliti.

6. - Di qui la questione se sia coerentemente tollerabile una

carenza di immediata tutela - quale quella data dalla possibilità

dell'ordine di distrazione - anche nel periodo che va dal momento in

cui sono adottati i provvedimenti presidenziali fino a quello della

sentenza, e soprattutto se una tale carenza si presenti come

violazione di norme costituzionali.

Per dare risposta affermativa appare sufficiente rilevare che i

provvedimenti presidenziali hanno forza esecutiva anche per gli

obblighi economici con essi stabiliti, e che il loro inadempimento

può determinare effetti gravemente pregiudizievoli per gli aventi

diritto, analogamente sia a quelli accertati nel procedimento ex art.

148 del codice civile per il regime di convivenza, sia a quelli che

vengono a determinarsi per l'inadempienza agli obblighi fissati con

la sentenza di separazione personale.

Se la competenza ad emanare l'ordine di distrazione si configura

normalmente come accessoria a quella relativa alla determinazione ed

alla modifica della misura delle somme dovute per il mantenimento, e

se soprattutto tale ordine coercitivo risponde alla stessa ratio di

dare effettiva soddisfazione ai provvedimenti giudiziali, si perviene

alla conclusione che, per evitare la disparità di trattamento degli

aventi diritto al mantenimento prima e dopo la sentenza di

separazione, ed apprestare un rimedio efficace all'inadempimento di

obblighi costituzionalmente tutelati, va riconosciuta anche al

giudice istruttore la competenza ad emettere il predetto ordine di

distrazione a seguito dell'accertata inadempienza agli obblighi di

mantenimento nel corso della causa di separazione personale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto

comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il

giudice istruttore possa adottare nel corso della causa di

separazione il provvedimento di ordinare ai terzi debitori del

coniuge obbligato al mantenimento di versare una parte delle somme

direttamente agli aventi diritto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 23 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:278 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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