Art. 156 c.c.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 maggio 1966 al 16 luglio 1970. Leggi il testo vigente →
[1]Il coniuge, che non ha colpa nella separazione personale, conserva i diritti inerenti alla sua qualita' di coniuge che non sono incompatibili con lo stato di separazione. 8
[2]Il coniuge, per colpa del quale e' stata pronunziata la separazione, non ha diritto che agli alimenti. Egli incorre nella perdita di tutti gli utili che l'altro coniuge gli ha concessi col contratto di matrimonio, anche se sono stati stipulati con reciprocita'.
[3]Il tribunale puo' altresi' privarlo, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale che ad esso spetti sui beni dei figli minori.
[4]Se la sentenza di separazione e' pronunziata per colpa di ambedue i coniugi, ciascuno di essi incorre nella perdita indicata nel secondo comma, e il tribunale, secondo le circostanze, da' le disposizioni opportune per l'usufrutto legale.
[5]Il tribunale, secondo le circostanze, puo' anche vietare alla moglie l'uso del cognome del marito.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
8La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 23 maggio 1966, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 28/5/1966, n. 131), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 156, primo comma, del Codice civile, nella parte in cui pone a carico del marito, in regime di separazione consensuale senza colpa di nessuno dei coniugi, l'obbligo di somministrare alla moglie tutto cio' che e' necessario ai bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni economiche di costei".
Testo in vigore dal 29 maggio 1966 al 16 luglio 1970
