Corte costituzionale

Sentenza n. 258/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/07/1996 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156, sesto

comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 25 luglio

1995 dal giudice istruttore del tribunale di Napoli nel procedimento

civile vertente tra Randolo Nunzia e Nardi Luigi, iscritta al n. 812

del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di separazione personale tra coniugi,

il giudice istruttore del Tribunale di Napoli ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice

civile, nella parte in cui non prevede che tale giudice possa

adottare, nel corso della causa di separazione, il provvedimento di

sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato.

Rileva il giudice a quo che la corretta interpretazione della norma

impugnata, compiuta alla luce della giurisprudenza della Corte di

cassazione, porta ad escludere che il giudice istruttore possa

emettere in corso di causa il provvedimento di sequestro in oggetto,

poiché l'art. 156 cod. civ. presuppone l'accertamento dell'avvenuto

inadempimento degli obblighi già fissati con la sentenza di

separazione. L'eccezionalità della misura in questione, d'altronde,

non suscettibile di interpretazione analogica, porta ad escludere che

al sequestro de quo possa applicarsi il nuovo rito previsto per i

procedimenti cautelari, non rientrando tale ipotesi nel generico

richiamo di cui all'art. 669-quaterdecies cod. proc. civ.

Tanto premesso, il giudice a quo, richiamata la sentenza n. 278 del

1994 di questa Corte, nella quale si ravvisa un precedente del tutto

simile al caso di specie, osserva che l'esclusione di tale potere per

il giudice istruttore verrebbe a collidere con gli artt. 3, 29, 30 e

31 della Costituzione, poiché il coniuge in difficoltà si

troverebbe nella concreta impossibilità di ottenere il sequestro

durante la fase istruttoria, non potendosi neppure applicare la norma

generale di cui all'art. 671 cod. proc. civ., dal momento che il

sequestro conservativo si fonda su presupposti del tutto differenti.

In ordine al requisito della rilevanza, il giudice a quo precisa

che, nel caso di specie, egli era stato investito di una richiesta di

sequestro molto probabilmente fondata, poiché il marito aveva

ammesso in udienza di non corrispondere l'assegno di mantenimento

alla moglie.

Nessun dubbio può sorgere, infine, a parere del giudice

rimettente, relativamente alla possibilità per il giudice istruttore

di sollevare la questione, poiché l'oggetto del contendere è

proprio il mancato riconoscimento di una sua competenza.

2. - Non si sono costituite le parti private, né ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto

1. - Il giudice istruttore del tribunale di Napoli solleva

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

3, 29, 30 e 31 della Costituzione, dell'art. 156, sesto comma, del

codice civile, nella parte in cui non prevede che tale giudice possa

adottare, nel corso della causa di separazione personale tra coniugi,

il provvedimento di sequestro di parte dei beni del coniuge

obbligato.

2. - Va innanzitutto ricordato che questa Corte si è recentemente

pronunciata sul problema della legittimazione del giudice istruttore

a sollevare questioni di costituzionalità (sentenza n. 278 del

1994); in quella occasione la Corte, ribadendo un consolidato

orientamento (v. sentenza n. 234 del 1992, ordinanza n. 341 del 1993

e, da ultimo, ordinanza n. 503 del 1995), ha chiarito che, se

normalmente il giudice istruttore viene ritenuto legittimato a

sollevare le questioni di legittimità costituzionale relative alle

norme di cui egli può fare applicazione per l'emanazione di

provvedimenti di sua competenza, non si può escludere la sua

legittimazione qualora l'oggetto della questione sia proprio il

riconoscimento delle competenze dello stesso giudice istruttore. In

altri termini, se a quest'ultimo fosse già riconosciuto il

presupposto della competenza ad emanare quel provvedimento, non

sussisterebbe la questione di costituzionalità, mentre se fosse

necessario estendere tale competenza, non ci sarebbe nessun giudice

legittimato a sollevare la questione medesima.

L'ordinanza di rimessione è anche sufficientemente motivata in

ordine alla rilevanza della questione.

3. - Nel merito, la questione è fondata.

Con la citata sentenza n. 278 del 1994 questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del

codice civile, nella parte in cui non prevede che il giudice

istruttore possa adottare nel corso della causa di separazione il

provvedimento con il quale si ordina ai terzi debitori del coniuge

obbligato al mantenimento di versare una parte delle somme

direttamente agli aventi diritto.

In tale pronuncia è stato rilevato che i provvedimenti

presidenziali hanno forza esecutiva anche per gli obblighi economici

con essi stabiliti, e che il loro inadempimento può determinare

effetti gravemente pregiudizievoli per i componenti della famiglia,

analogamente a quanto previsto per gli obblighi fissati con la

sentenza di separazione personale e per i casi di cui agli artt. 146

e 148 cod. civ. in regime di convivenza.

È stato anche considerato che la competenza ad emanare il predetto

ordine di distrazione si configura normalmente come accessoria a

quella relativa alla determinazione ed alla modifica della misura

delle somme dovute per il mantenimento e, soprattutto, che tale

ordine coercitivo risponde alla stessa ratio di dare effettiva

soddisfazione ai provvedimenti giudiziali; si perviene così alla

conclusione che, per evitare la disparità di trattamento degli

aventi diritto al mantenimento prima e dopo la sentenza di

separazione, ed apprestare un rimedio efficace all'inadempimento di

obblighi costituzionalmente tutelati, va riconosciuta anche al

giudice istruttore la competenza ad emettere la misura della

distrazione.

4. - Ora, come si rileva correttamente nell'ordinanza di

rimessione, le ragioni che hanno indotto la Corte a dichiarare

l'illegittimità dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella

parte relativa all'ordine di distrazione delle somme dovute, non

possono non valere anche per la parte relativa allo speciale potere

di sequestro dei beni del coniuge obbligato, previsto dal medesimo

comma. Entrambe le misure coercitive rispondono infatti alla ratio di

dare tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di

mantenimento del coniuge bisognoso e, soprattutto, dei figli minori,

esigenze penalmente tutelate che sussistono anche prima della

sentenza di separazione in relazione agli obblighi di mantenimento

stabiliti in sede presidenziale. L'omogeneità di dette situazioni

postula un eguale trattamento, mancando un valido motivo che

giustifichi una diversità di disciplina.

5. - Viene espressa in dottrina qualche perplessità in relazione

al quesito se il giudice istruttore, durante il procedimento di

separazione personale, non disponga già di poteri sostanzialmente

equivalenti a quelli dei quali si chiede ora il riconoscimento, cioè

di poteri che gli consentano di tutelare in maniera adeguata la

posizione degli aventi diritto al mantenimento. Ci si domanda

comunque, se il sistema normativo in questa materia esiga di

estendere al giudice istruttore, con sentenza additiva, la ulteriore

facoltà di disporre la misura di cui all'art. 156 cod. civ.,

superando il dubbio circa una possibile sovrapposizione o

sovrabbondanza di strumenti di tutela per l'adempimento degli

obblighi di mantenimento a favore dei componenti più bisognosi della

famiglia.

In realtà, prima della riforma del diritto di famiglia del 1975 si

affermava che al presidente del tribunale, in sede di provvedimenti

temporanei e urgenti (art. 708 del codice di procedura civile), ed al

giudice istruttore, ove sopravvengano nuovi elementi, non si potesse

certo negare la facoltà di disporre anche un sequestro conservativo;

tale eventualità (relativamente cioè al normale sequestro

conservativo) appare ammissibile anche dopo la novella in materia di

procedimenti cautelari introdotta con la legge 26 novembre 1990, n.

353.

Peraltro la dottrina dominante e la giurisprudenza, anche di

legittimità, ritengono che il provvedimento previsto dall'art. 156

cod. civ. - ancorché denominato "sequestro" - abbia caratteri del

tutto peculiari rispetto all'ordinario sequestro conservativo

disciplinato dagli artt. 671 e seguenti del codice di procedura

civile.

Va riconosciuto, in effetti, che tra le due misure ora indicate

esistono significative differenze. Mentre il sequestro conservativo

presuppone, secondo una consolidata tradizione, la sussistenza del

fumus boni iuris e del periculum in mora, il provvedimento previsto

dall'art. 156 cod. civ. presuppone un credito già dichiarato, sia

pure in via provvisoria, e può essere disposto pur in mancanza del

secondo di detti requisiti, sulla base della semplice inadempienza

agli obblighi di mantenimento. Il sequestro conservativo, poi, può

essere concesso anche prima dell'inizio della causa di merito, mentre

l'applicabilità della misura in esame è stata subordinata dal

legislatore alla conclusione del giudizio di separazione (e ora si

intende riconoscerla anche nel corso del giudizio).

Ciò comporta, tra l'altro, che, mentre il sequestro conservativo

ha un'efficacia strettamente connessa all'esito del parallelo

giudizio di merito (art. 669-novies cod. proc. civ.) e può colpire

anche tutti i beni mobili ed immobili del debitore, avendo natura di

mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale finalizzato al

pignoramento, la misura di cui all'art. 156 cod. civ. può invece

riguardare soltanto "parte dei beni" del coniuge obbligato, non può

convertirsi in pignoramento e non ha natura cautelare, essendo

finalizzata, come ha riconosciuto la Corte di cassazione, ad una

funzione di coazione, anche psicologica, all'adempimento degli

obblighi di mantenimento posti a carico di uno dei coniugi.

6. - Per le differenze ora tratteggiate, detto provvedimento non si

sovrappone al sequestro conservativo, né è possibile ricomprenderlo

nel richiamo che l'art. 669-quaterdecies cod. proc. civ. fa alle

cosiddette misure cautelari atipiche. Ne deriva che, come si rileva

nell'ordinanza di rimessione, il diverso "sequestro" in esame è

illegittimamente escluso dalla competenza del giudice istruttore.

Tale esclusione è ancor più censurabile ove si pensi che il

provvedimento previsto dall'art. 156, sesto comma, cod. civ. si

configura con tali aspetti di specialità da doversi ritenere di

applicazione prevalente, se non esclusiva, in sede di separazione

personale tra coniugi, rispetto all'ordinario sequestro conservativo.

La sua ammissibilità deve essere quindi riconosciuta per coerenza

con la già riconosciuta ammissibilità dell'ordine di distrazione

previsto dalla stessa norma e per rispetto dei principi

costituzionali invocati.

Resta ovviamente affidato alla saggia valutazione del giudice

istruttore bilanciare in modo equilibrato l'uso dei vari strumenti

offerti dalla legge per conseguire il risultato di soddisfare nel

modo migliore le ragioni economiche dei componenti più bisognosi

della famiglia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto

comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il

giudice istruttore possa adottare, nel corso della causa di

separazione, il provvedimento di sequestro di parte dei beni del

coniuge obbligato al mantenimento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:258 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari