Corte costituzionale

Sentenza n. 144/1983

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/05/1983 · relatore Arnaldo Maccarone

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156, comma

sesto, cod. civ. (Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali

tra i coniugi) promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1976 dal

Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Zoppellaro

Giustina e Spinello Quintino, iscritta al n. 711 del registro ordinanze

1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10 del

12 gennaio 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

minisri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1983 il Giudice relatore

Arnaldo Maccarone;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso 30 marzo 1976 Zoppellaro Giustina, consensualmente

separata da Spinello Quintino ed affidataria delle figlie minori

Adriana e Valentina, premesso che il coniuge era inadempiente

all'obbligo di corrisponderle il contributo al mantenimento delle

figlie, chiedeva al Tribunale di Torino che venisse ordinato al datore

di lavoro dello Spinello di versarle direttamente quanto dovuto

detraendone l'importo dalle competenze del predetto. E ciò in

applicazione dell'art. 156, sesto comma, cod. civ., secondo il quale il

giudice, in caso di inadempienza, può disporre il sequestro di parte

dei beni del coniuge obbligato al mantenimento e ordinare ai terzi

tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro

all'obbligato che una parte di esse venga versata direttamente agli

aventi diritto.

Il Tribunale riteneva inapplicabile al caso di specie la invocata

disposizione, in quanto dettata esclusivamente per la separazione

giudiziale, e considerava che il diverso trattamento così riservato

dalla legge alla separazione consensuale potrebbe contrastare con il

principio di eguaglianza in quanto, senza ragionevole motivo, gli

interessi dei figli minori troverebbero, con l'esclusione di tale mezzo

di esecuzione, una minore tutela nella separazione consensuale rispetto

a quella giudiziale. Ciò posto, con ordinanza del 31 maggio 1976, il

Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale del

citato art. 156, sesto comma, codice civile, in riferimento all'art. 3

Costituzione.

L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata sulla G.U. n. 10 del 12 gennaio 1977.

Si è costituito ritualmente il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

che ha depositato nei termini le proprie deduzioni.

L'Avvocatura ricorda anzitutto che a norma dei precedenti commi

dell'art 156 c.c., il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce

a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il

diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo

mantenimento, ed aggiunge che, certamente, dei particolari poteri del

giudice in discussione possono beneficiare anche i figli. Per quanto

riguarda il diritto del coniuge a fare ricorso a tali poteri, precisa

l'Avvocatura, è ragionevole che esso spetti al solo coniuge cui in

sede di separazione giudiziale è stata riconosciuta non addebitabile

la separazione medesima, essendo opportuno che i poteri stessi non

vadano a vantaggio del coniuge, magari colpevole, cui però, come può

in pratica accadere, l'altro coniuge, in sede di separazione

consensuale, benevolmente riconosca il diritto al mantenimento.

Ciò premesso l'Avvocatura osserva tuttavia che, nel caso di

specie, trattandosi di diritto del coniuge al contributo per il

mantenimento dei figli minori, dovrebbe farsi ricorso ad una

interpretazione dell'art. 156, sesto comma, che ne estenda

l'applicabilità anche alla ipotesi della separazione consensuale, dato

che la situazione dei figli, in entrambi i casi di separazione,

parteciperebbe delle stesse esigenze.

Ritenendosi applicabile la norma ordinaria anche nel caso oggetto

del giudizio principale, sulla base della eguaglianza delle due

fattispecie di mantenimento dei figli a seguito di separazione di

coniugi, sia essa giudiziale o consensuale, la lamentata

discriminazione non sussisterebbe e la questione sarebbbe da dichiarare

non fondata. Considerato in diritto :

1. - In base all'ordinanza di rimessione, la Corte è chiamata a

stabilire se contrasti o meno con il principio di eguaglianza l'art.

156, comma sesto c.c., come modificato dalla legge 19 maggio 1975 n.

151, nella parte in cui non estende la disposizione ivi contenuta a

favore dei figli di coniugi consensualmente separati.

Il giudice a quo, sul presupposto che il particolare mezzo di

tutela previsto dalla norma innanzi indicata - applicabile anche

all'assegno di mantenimento dovuto per i figli - sia espressamente

stabilito per la separazione giudiziale dei coniugi e non sia perciò

applicabile a quella consensuale, dubita della legittimità

costituzionale della norma stessa, per la disparità di trattamento

operata, in identità di situazioni, tra i figli di coniugi separati

giudizialmente e quelli di coniugi separati con atto negoziale

omologato, non apparendo "per quale motivo gli interessi dei figli

debbano avere una tutela minore quando i genitori, per loro autonoma

decisione, ritennero di separarsi consensualmente".

2. - La questione è fondata. L'art. 156, sesto comma c.c. -

analogamente a quanto dispongono gli artt. 8 della legge 1 dicembre

1970 n. 898 e 148, comma secondo c.c. per le ipotesi rispettivamente

previste - stabilisce un particolare mezzo di tutela per assicurare al

coniuge separato ed ai figli minori il pagamento di quanto dovuto

dall'altro coniuge per il loro mantenimento, consentendo al giudice di

disporre il sequestro di parte dei beni dell'obbligato e di ordinare a

terzi, tenuti a corrispondere al predetto, anche periodicamente, somme

di danaro, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi

diritto.

Tale previsione riguarda unicamente gli effetti della separazione

giudiziale e, come ha ritenuto anche la Corte di Cassazione in

relazione alla norma analoga contenuta nel secondo comma dell'art. 148

c.c., trattasi di procedimento singolare rispetto ai normali istituti

processuali e, come tale, inapplicabile a casi diversi da quelli per i

quali è stato previsto. Ciò comporta la impossibilità di pervenire

per via interpretativa alla estensione del mezzo di tutela alla

separazione consensuale.

3. - Poste tali premesse, occorre verificare se sussista la dedotta

disparità di trattamento. Va, innanzi tutto, precisato che l'ordinanza

di rimessione, come è stato innanzi già chiarito, limita il dubbio di

costituzionalità al diverso trattamento riservato ai figli nelle

ipotesi di separazione giudiziale e consensuale, sicché è fuori della

materia del contendere la situazione del coniuge, pur se creditore di

un assegno di mantenimento. Del resto solo nei limiti anzidetti la

questione appariva rilevante per la decisione nel giudizio principale,

avente ad oggetto soltanto il pagamento dell'assegno di mantenimento

dovuto per i figli dal coniuge obbligato.

Così precisati i termini e l'oggetto di questo giudizio, non

sembra dubbia la disparità di trattamento riservata ai figli, ai quali

sia dovuto un assegno di mantenimento, nelle due ipotesi di separazione

dei coniugi: quelli i cui genitori si siano giudizialmente separati

possono avvalersi del particolare mezzo di tutela previsto dall'art.

156, comma sesto c.c., mentre i figli dei coniugi che hanno preferito

la separazione consensuale non possono invocarlo.

Ma la funzione di garanzia insita nel disposto del citato art. 156,

sesto comma c.c., non può ragionevolmente essere limitata agli effetti

della separazione giudiziale e non estesa anche al caso di separazione

consensuale giacché essa risponde all'esigenza di tutelare l'interesse

dei figli per quanto concerne la concreta operatività del loro diritto

al mantenimento in caso di separazione dei genitori; tale esigenza

resta valida indipendentemente dalla specie della separazione che,

giudiziale o consensuale, produce in materia riflessi sostanzialmente

analoghi nei confronti dei figli. La natura contenziosa o negoziale

della separazione stessa non può spiegare alcuna incidenza nei

confronti della garanzia del diritto al mantenimento dei figli, al

quale deve essere riconosciuta piena autonomia rispetto al tipo di

separazione dei genitori.

L'omogeneità evidente di dette situazioni postula un eguale

trattamento, in assenza di qualsiasi valida ragione che giustifichi una

diversità di disciplina; e la minore tutela accordata ai figli di

genitori separati consensualmente concreta una palese discriminazione

in loro danno, che si rende evidente anche in relazione al trattamento

riservato dall'art. 148 c.c. ai figli in costanza di convivenza

matrimoniale, prevedendo appunto tale norma pure in quell'ipotesi

misure analoghe a quella in discussione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma

del Codice Civile, nella parte in cui non prevede che le disposizioni

ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi

consensualmente separati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzlonale,

Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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