Corte costituzionale

Ordinanza n. 111/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1969 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156, primo

comma, del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre

1968 dal tribunale di La Spezia nel procedimento civile vertente tra

Lucca Carla e Bevilacqua Dario, iscritta al n. 27 del Registro

ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 66 del 12 marzo 1969.

Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

Ritenuto che l'ordinanza di rimessione propone una questione di

legittimità costituzionale dell'art. 156, primo comma, del Codice

civile nella parte in cui esso disciplina l'ipotesi di separazione

personale per colpa di uno dei coniugi;

che l'ordinanza denuncia la predetta disposizione in riferimento

agli artt. 3 e 29 della Costituzione a causa della disparità di

trattamento determinata dal fatto che il marito separato dalla moglie

per colpa di questa ha diritto al mantenimento solo nel caso di suo

bisogno, mentre la moglie separata dal marito per colpa di quest'ultimo

ha diritto al mantenimento anche quando disponga di propri mezzi

economici;

che nessuna parte si è costituita innanzi a questa Corte;

Considerato che con sentenza n. 45 del 1969 questa Corte ritenne

non fondata un'identica questione di legittimità costituzionale;

che nel caso ora in esame non sussistono né risultano proposti

motivi che possano indurre ad una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 156, primo comma, del Codice civile, nella

parte relativa all'ipotesi di separazione personale per colpa di uno

solo dei coniugi, sollevata dall'ordinanza del tribunale di La Spezia

in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOEO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari