Art. 156 c.c.
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[1]Il coniuge, che non ha colpa nella separazione personale, conserva i diritti inerenti alla sua qualita' di coniuge che non sono incompatibili con lo stato di separazione.
[2]Il coniuge, per colpa del quale e' stata pronunziata la separazione, non ha diritto che agli alimenti. Egli incorre nella perdita di tutti gli utili che l'altro coniuge gli ha concessi col contratto di matrimonio, anche se sono stati stipulati con reciprocita'.
[3]Il tribunale puo' altresi' privarlo, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale che ad esso spetti sui beni dei figli minori.
[4]Se la sentenza di separazione e' pronunziata per colpa di ambedue i coniugi, ciascuno di essi incorre nella perdita indicata nel secondo comma, e il tribunale, secondo le circostanze, da' le disposizioni opportune per l'usufrutto legale.
[5]Il tribunale, secondo le circostanze, puo' anche vietare alla moglie l'uso del cognome del marito.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 29 maggio 1966
