Codice civile

Art. 156 c.c.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 29 maggio 1966. Leggi il testo vigente →

[1]Il coniuge, che non ha colpa nella separazione personale, conserva i diritti inerenti alla sua qualita' di coniuge che non sono incompatibili con lo stato di separazione.

[2]Il coniuge, per colpa del quale e' stata pronunziata la separazione, non ha diritto che agli alimenti. Egli incorre nella perdita di tutti gli utili che l'altro coniuge gli ha concessi col contratto di matrimonio, anche se sono stati stipulati con reciprocita'.

[3]Il tribunale puo' altresi' privarlo, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale che ad esso spetti sui beni dei figli minori.

[4]Se la sentenza di separazione e' pronunziata per colpa di ambedue i coniugi, ciascuno di essi incorre nella perdita indicata nel secondo comma, e il tribunale, secondo le circostanze, da' le disposizioni opportune per l'usufrutto legale.

[5]Il tribunale, secondo le circostanze, puo' anche vietare alla moglie l'uso del cognome del marito.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 29 maggio 1966

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Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 156 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14864/2026

    18 maggio 2026

    In tema di assegno di mantenimento, la revisione dell'an o del quantum dell'obbligo di un coniuge di contribuire al mantenimento dell'altro ha effetto dalla domanda; tuttavia, laddove, nel corso del procedimento, e quindi anche in secondo grado, si accerti l'evoluzione delle condizioni economiche dei coniugi con la modifica dei presupposti di fatto dell'obbligo o della sua quantificazione, allora la modifica o la revoca potranno avere, motivatamente, una decorrenza diversa, anche dalla decisione.

    Art. 156 c.c. · Art. 710 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6176/2026

    17 marzo 2026

    Costituisce fatto sopravvenuto, rilevante ai fini della modifica delle condizioni della separazione ai sensi dell'art. 156 c.c., il radicamento del contesto di vita realizzatosi e consolidatosi in fatto dell'habitat familiare goduto dai figli unitamente al genitore assegnatario, in conseguenza della protrazione del godimento per un arco temporale pluriennale significativo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in presenza di accordi di separazione prevedenti l'obbligo per la moglie assegnataria di rilasciare la casa coniugale, di proprietà del marito, entro otto mesi, a fronte dell'aumento del contributo di mantenimento per i figli, aveva individuato il fatto sopravvenuto nel mancato rilascio dell'immobile e nel continuare a risiedervi della moglie con i figli per oltre sette anni).

    Art. 156 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25556/2025

    18 settembre 2025

    L'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile hanno un'autonomia non solo processuale ma anche sostanziale, in quanto il primo risponde all'esigenza di garantire, in sede di separazione personale, un contributo al coniuge economicamente più debole, nella permanenza del vincolo matrimoniale e dei doveri che ne discendono, mentre il secondo ha natura assistenziale e compensativo-perequativa, in un contesto di cessazione definitiva del vincolo, e si fonda su differenti presupposti valutativi; ne consegue che non può ritenersi sussistente un conflitto di giudicati ex art. 2909 c.c. tra le determinazioni assunte, al riguardo, nella sentenza di separazione e le statuizioni della sentenza di divorzio, posto che la preclusione del giudicato opera esclusivamente nell'ambito di giudizi identici quanto a soggetti, petitum e causa petendi.

    Art. 156 c.c. · Art. 151 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 1 divorzio

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18952/2025

    10 luglio 2025

    In tema di separazione coniugale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 c.c., nella parte in cui subordina il diritto all'assegno di mantenimento alla mancata addebitabilità della separazione, in quanto è rimessa alla discrezionalità legislativa la ponderazione tra rispetto degli obblighi derivanti dal matrimonio e ragioni della solidarietà, le quali non sono assolutamente neglette o conculcate, perché al coniuge separato con addebito, se bisognoso, viene comunque garantito il diritto agli alimenti.

    Art. 156 c.c. · Art. 29 cost. · Art. 2 cost.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 258/1996

    Ha colpito questo articolo
    19 luglio 1996

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., l'art. 156, comma 6, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare, nel corso della causa di separazione, il provvedimento di sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato al mantenimento, in quanto le ragioni che hanno indotto la Corte a dichiarare l'illegittimità costituzionale della stessa disposizione, nella parte relativa all'ordine di distrazione delle somme dovute (sent. n. 278/1994), non possono non valere anche per la parte relativa allo speciale potere di sequestro dei beni del coniuge obbligato, posto che ambedue le misure coercitive rispondono alla 'ratiò di dare tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze, penalmente tutelate, di mantenimento del coniuge bisognoso e, soprattutto, dei figli minori (che sussistono anche prima della sentenza di separazione in relazione agli obblighi di mantenimento stabiliti in sede presidenziale), e che l'omogeneità di dette situazioni postula un eguale trattamento, mancando un valido motivo che giustifichi una diversità di disciplina. - S. nn. 234/1992, 278/1994; O. nn. 341/1993, 503/1995. red.: S. Di Palma

    Art. 156 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 278/1994

    Ha colpito questo articolo
    6 luglio 1994

    Pur nell'incertezza interpretativa presente in giurisprudenza e parte della dottrina, l'art. 156 cod. civ., specie per la successione sequenziale dei vari commi, rende palese che la volontà normativa è quella di escludere che nel corso della causa di separazione personale dei coniugi sia il giudice istruttore che il collegio possano impartire l'ordine ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento di pagare delle somme (non al creditore ma) direttamente all'altro coniuge. Infatti da un lato l'art. 708 cod. proc. civ. non menziona tra i provvedimenti temporanei ed urgenti di competenza del presidente del Tribunale all'inizio della causa di separazione (successivamente modificabili dal giudice istruttore) quelli previsti dal sesto comma dell'art. 156 cod. civ., non essendovi, al momento, ancora comprovata una inadempienza al pagamento di somme cui uno dei coniugi sia stato giudizialmente obbligato; dall'altro lato, è "il giudice che pronunzia la separazione" che, nella fase terminale del procedimento, una volta stabilito quanto è necessario per il mantenimento del coniuge e dei figli, può imporre idonee garanzie personali o reali nei confronti del coniuge obbligato; e solo in caso di inadempienza, successiva e dimostrata dall'avente diritto che ne fa richiesta, il giudice può disporre il sequestro dei beni o dare il predetto ordine ai terzi debitori. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 156 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 5/1987

    Ha colpito questo articolo
    19 gennaio 1987

    La garanzia del diritto al proprio personale mantenimento dell'un coniuge verso l'altro, non può essere ragionevolmente fatta dipendere dal titolo della separazione, consensuale o giudiziale, intervenuta tra i coniugi stessi. È pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 156, comma sesto, cod.civ., nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute (concernenti il potere del giudice di disporre il sequestro dei beni dell'obbligato e di ordinare a terzi il pagamento delle somme dovute direttamente agli aventi diritto) si applichino ai coniugi separati consensualmente. - cfr. S.n. 144/1983.

    Art. 156 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • È stato criticato il sistema del progetto per quanto riguarda gli obblighi del mantenimento e degli alimenti in caso di separazione tra coniugi, osservandosi che esso pone sullo stesso piano il coniuge non colpevole, che ha ottenuto la separazione, e il coniuge colpevole, contro il quale la separazione è stata dichiarata, in quanto che attribuisce in ogni caso al coniuge separato il diritto agli alimenti nella misura dello stretto necessario (articoli 428 e 433 del progetto definitivo). Ciò costituirebbe un'innovazione rispetto al codice del 1865, secondo il quale il coniuge colpevole aveva diritto, a norma dell'art. 156, agli alimenti in caso di bisogno, mentre il coniuge incolpevole conservava sempre il diritto al mantenimento, diritto assai più ampio e di diverso fondamento, poichè prescinde dal bisogno e può allargarsi fino a comprendere le spese voluttuarie. Devesi rilevare in proposito che il progetto non intendeva portare innovazioni al sistema del codice. Come, pur mancando una esplicita norma, si riteneva, secondo il vecchio codice, che il coniuge separato senza sua colpa conservasse il diritto al mantenimento, così lo stesso principio si sarebbe potuto dedurre dal sistema del progetto, il quale nell'art. 161 si limitava a disciplinare l'ipotesi del coniuge separato per propria colpa. Comunque, nella redazione dell'art. 156, corrispondente all'art. 161 del progetto, si è tenuto largo conto dei suggerimenti avuti, aggiungendosi una disposizione sui diritti del coniuge incolpevole e ponendosi questa disposizione al principio dell'articolo, sembrando più esatto prevedere per prima questa ipotesi, nella quale la posizione giuridica del coniuge subisce mutamenti meno rilevanti per effetto della separazione. Nel regolare la posizione del coniuge colpevole, è stato espressamente enunciato il diritto agli alimenti, senza peraltro parlare di alimenti strettamente necessari, per non creare un regime alimentare del tutto particolare al coniuge colpevole, che non sarebbe stato opportuno. DEL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA. Disposizioni generali.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 107

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art156 · fonte del testo

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