Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/04/1974 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 156,

primo comma, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14.ottobre 1971 dal tribunale di Gorizia nel

procedimento civile vertente tra Ziglio Ezio e Zacutti Egle, iscritta

al n. 79 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972;

2) ordinanza emessa il 27 marzo 1973 dalla Corte d'appello di

Genova nel procedimento civile vertente tra Ghiani Pietro e Contin

Renata, iscritta al n. 246 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.

Udita nella camera di consiglio del 19 febbraio 1974 la relazione

del Presidente Francesco Paolo Bonifacio.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.- Con ordinanza del 14 ottobre 1971, emessa in un procedimento

civile tra Ezio Ziglio ed Egle Zacutti il tribunale di Gorizia ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, una questione

di legittimità costituzionale concernente l'art. 156, primo comma, del

codice civile.

Nel provvedimento di rimessione, premesso che secondo la costante

ed univoca interpretazione giurisprudenziale sui coniugi

consensualmente separati continua a gravare il reciproco obbligo di

fedeltà coniugale, il giudice a quo osserva che in tal modo si

stabilisce un trattamento eguale per situazioni obbiettivamente

diverse, quali sono quelle dei coniugi non separati e dei coniugi

separati: per i primi all'obbligo di fedeltà si accompagnano

"l'obbligo reciproco della coabitazione e dell'assistenza e la doverosa

reciproca disponibilità sessuale", per i secondi quell'obbligo, avulso

dal complesso regime che ne costituisce motivazione e giustificazione,

si risolve "in un innaturale e difficilmente sopportabile dovere di

astinenza sessuale". L'eguale trattamento di situazioni nettamente

differenziate - non giustificato dall'unità della famiglia già venuta

meno con la separazione né dal principio dell'indissolubilità del

matrimonio oramai non più vigente nella nostra legislazione -

comporterebbe, ad avviso del tribunale, il contrasto fra l'art. 156,

primo comma, del codice civile, nella parte in cui impone ai coniugi

separati consensualmente l'obbligo della fedeltà coniugale, e l'art. 3

della Costituzione.

2. - Con ordinanza del 27 marzo 1973, emessa in un procedimento

civile tra Pietro Ghiani e Renata Contin, la Corte di appello di Genova

ha sollevato un'identica questione di legittimità costituzionale.

3. - Nei due giudizi non si sono costituite le parti private e non

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Le cause

vengono pertanto decise in camera di consiglio. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze indicate in epigrafe propongono la stessa

questione di legittimità costituzionale e di conseguenza i relativi

giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - L'art. 156, primo comma, del codice civile è stato denunziato

- con espressa limitazione alla sola ipotesi di "separazione

consensuale" - nella parte in cui esso dispone che i coniugi separati

debbano osservare l'obbligo della fedeltà coniugale. Ad avviso del

tribunale di Gorizia e della Corte di appello di Genova, l'imposizione

di un siffatto, identico dovere ai coniugi non separati (per i quali

vigono altresì gli obblighi della coabitazione e dell'assistenza) ed

ai coniugi separati (per i quali coabitazione ed assistenza vengono

meno) darebbe luogo ad una disciplina identica per situazioni

nettamente diverse e di conseguenza contrasterebbe con l'art. 3 della

Costituzione.

3. - Secondo la costante interpretazione dei giudici ordinari,

dalla quale questa Corte non ha ragione di discostarsi, in forza

dell'art. 156, primo comma, cod. civ. il dovere di ciascun coniuge di

osservare la fedeltà coniugale permane, inalterato nel suo contenuto,

pur dopo la separazione personale: sicché esatta è la premessa dalla

quale muovono le ordinanze di rimessione, e cioè che de iure condito

un identico obbligo di fedeltà viene imposto ai coniugi non separati

ed ai coniugi separati. Può aggiungersi che nel vigente ordinamento

all'identità dell'obbligo corrisponde una piena, assoluta identità di

sanzione. Ed infatti - venuta meno (per effetto delle sent. n. 126 del

1968 e n. 147 del 1969 di questa Corte) la disciplina penalistica

dell'adulterio, la quale prevedeva, rispetto ai coniugi non separati,

un trattamento differenziato per il coniuge separato per colpa

dell'altro coniuge (non punibilità: art. 561, secondo comma, c.p.) e

per il coniuge separato per colpa propria, per colpa di entrambi o per

mutuo consenso (diminuzione della pena: cit. art. 561, ultimo comma) -

la violazione della fedeltà nella quale sia incorso il coniuge,

separato o non separato che sia, dà luogo alla stessa sanzione:

l'adulterio è causa di "separazione per colpa" o di conversione in

"separazione per colpa" di un preesistente stato di separazione

consensuale o di separazione per colpa dell'altro coniuge.

4. - Per accertare se la constatata, indubbia identità di obbligo

e di sanzione per i coniugi non separati e per i coniugi

consensualmente separati contrasti o meno con l'art. 3 Cost. occorre

verificare se, sotto il profilo che qui viene in evidenza, le due

situazioni giuridiche messe a raffronto presentino o meno quel minimo

di omogeneità che possa ragionevolmente giustificare un trattamento

indifferenziato.

A tal proposito la Corte ritiene che gli obblighi derivanti dal

matrimonio, così come sanciti nell'art. 143 ed indirettamente

nell'art. 151 cod. civ., debbano esser valutati in un quadro unitario o

nella loro stretta correlazione; e, in particolare, rileva che

l'obbligo di fedeltà, in quanto si traduca in dovere di astensione da

ogni rapporto sessuale con terzi, non può non essere collegato con il

diritto - dovere che ha ad oggetto la disponibilità fisica dell'un

coniuge nei confronti dell'altro. Sarebbe contrario alla natura delle

cose ed alla stessa ratio che ispira nel suo complesso il regime

giuridico del rapporto matrimoniale negare che fra diritto alle

prestazioni sessuali dell'altro coniuge e dovere di astenersi da atti

di adulterio corra un rapporto così stretto da giustificare la

conclusione che trattasi di due aspetti di una inscindibile disciplina

giuridica.

Ciò posto, risulta evidente che, una volta che con la separazione

sia venuta meno la coabitazione con i connessi diritti e doveri, la

permanenza dell'obbligo di assoluta fedeltà, che in quella trovava il

suo ragionevole presupposto, si traduce in un egual trattamento

giuridico di situazioni giuridicamente differenziate e comporta di

conseguenza, secondo i principi costantemente affermati da questa

Corte, la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

5. - Quanto fin qui si è detto non giustifica tuttavia un

integrale accoglimento della questione così come proposta dalle due

ordinanze.

Va infatti considerato che fra gli obblighi imposti dal matrimonio

a ciascun coniuge c'è quello di astenersi da comportamenti che

costituiscano ingiuria grave all'altro coniuge (art. 151 cod. civ.) e

che siffatto dovere non può non permanere dopo la separazione, atteso

che esso non solo è pienamente compatibile col nuovo assetto dei

rapporti fra i coniugi ma è coessenziale al vincolo che continua a

legarli. Orbene, si deve pur rilevare che atti di infedeltà coniugale

possono costituire, per il concorso di concrete circostanze, ingiuria

grave all'altro coniuge: ipotesi coerente con le stesse valutazioni

fatte dal legislatore, il quale nell'originario testo dell'art. 151 (il

cui secondo comma fu da questa Corte dichiarato illegittimo - sent. n.

127 del 1968 - solo perché fonte di ingiustificata disparità di

trattamento fra marito e moglie) considerava l'adulterio come ingiuria

grave se ed in quanto concorressero circostanze atte ad integrarla.

In base a siffatta considerazione si deve giungere alla conclusione

che la disposizione impugnata è illegittima, nel limitato contenuto

oggetto del presente giudizio, solamente nella parte in cui, in tema di

fedeltà coniugale ed in riferimento al relativo obbligo, essa impone

al coniuge consensualmente separato anche quei comportamenti che non

siano idonei a costituire ingiuria grave all'altro coniuge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, primo

comma, del codice civile nella parte in cui, disponendo che per i

coniugi consensualmente separati perduri l'obbligo reciproco di

fedeltà, non limita quest'ultimo al dovere di astenersi da quei

comportamenti che, per il concorso di determinate circostanze, siano

idonei a costituire ingiuria grave all'altro coniuge.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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