Corte costituzionale

Sentenza n. 46/1966

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/05/1966 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156, primo

comma, del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 19 maggio

1965 dal Tribunale di La Spezia nel procedimento civile vertente tra

Curnilli Italia e Calamassi Egidio, iscritta al n. 166 del Registro

ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 223 del 4 settembre 1965.

Udita nella camera di consiglio del 3 marzo 1966 la relazione del

Giudice Costantino Mortati.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di citazione del 16 settembre 1963 la signora Curnilli

Italia conveniva avanti al Tribunale di La Spezia il proprio marito

Calamassi Egidio, dal quale era consensualmente separata fin dal 1956,

chiedendo la condanna di questi a corrisponderle l'assegno di

mantenimento, cui egli si era impegnato all'atto della separazione, in

misura superiore a quella allora stabilita in L. 20.000 mensili.

Poiché il convenuto ha fatto rilevare che la moglie, quale dipendente

del Ministero della difesa, godeva di una retribuzione solo leggermente

inferiore agli emolumenti da lui percepiti quale maresciallo di

sanità, ed ha eccepito la incostituzionalità dell'art. 145 del Codice

civile, in relazione all'art. 3 della Costituzione, il Tribunale, nella

considerazione che la rilevanza della questione sollevata, al fine

della decisione della causa sottopostagli, dovesse essere stabilita in

confronto all'art. 156, riguardante i rapporti fra coniugi separati,

che rinvia per la disciplina dei medesimi all'art. 145, e che

l'eccezione di incostituzionalità così prospettata, in relazione agli

artt. 3 e 29 della Costituzione non fosse manifestamente infondata,

ebbe a disporre, con sua ordinanza del 19 maggio 1965 la sospensione

del giudizio e l'invio degli atti del medesimo alla Corte.

L'ordinanza, notificata e comunicata ai sensi di legge, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 4 settembre 1965.

Nessuna delle parti si è costituita e pertanto la Corte decide in

camera di consiglio. Considerato in diritto :

1. - Si rende necessario anzitutto precisare i termini della

questione entro i quali è da contenere la decisione della Corte.

Risulta dalla precedente esposizione che l'eccezione di

incostitunalità, per contrasto con il principio di eguaglianza, non

riguarda la diversità di trattamento che sembra derivare dal confronto

fra i due commi dell'art. 145 (cui rinvia l'art. 156 pel caso di

coniugi separati, allorché entrambi siano incolpevoli della

separazione) pel fatto che viene addossato al marito l'obbligo di

somministrare alla moglie quanto sia necessario ai suoi bisogni di

vita, ed invece a quest'ultima l'altro diverso di provvedere al solo

mantenimento del marito, bensì la sperequazione fra gli obblighi dei

due coniugi, dato che gli articoli predetti, nel determinare la misura

delle prestazioni dovute dal marito per soddisfare le esigenze della

moglie non richiedono che si abbia riguardo alle condizioni economiche

di lei, in difformità di quanto dispongono nel caso inverso,

dell'obbligo a carico della moglie che viene invece condizionato al

fatto della mancanza nel consorte di mezzi sufficienti.

2. - Per accertare se la discriminazione fra i coniugi, nei termini

prospettati, contrasti con la Costituzione, è da ricordare che

l'assoluto divieto fatto al legislatore dall'art. 3 di disporre

qualsiasi diversità di trattamento giuridico per ragioni di sesso,

incontra, per quanto riguarda i rapporti familiari, un solo e tassativo

limite, qual'è posto dall'art. 29, secondo comma, della Costituzione a

garanzia dell'unità della famiglia: limite che, rivestendo carattere

di eccezione al principio generale che l'articolo stesso formula, della

piena eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, dov'essere

interpretato restrittivamente, secondo quanto la Corte ha avuto

occasione di statuire con la sentenza n. 64 del 1961.

Non è qui da indagare se esigenze di unità possano essere assunte

per fornire una sufficiente giustificazione alla diversità di

trattamento disposta dall'art. 145 per i coniugi conviventi, poiché

tale questione non è stata proposta, sicché la sua soluzione deve

rimanere del tutto impregiudicata. Avendo invece riguardo al regime di

separazione, ricorrente nella specie, non è dato riscontrare alcun

elemento che consenta di ricollegare la diversità predetta con quelle

esigenze. Infatti, comunque si debba intendere l'unità voluta tutelare

dall'art. 29, si deve ritenere che essa non sia invocabile di fronte a

coniugi rispetto ai quali, pel fatto stesso della separazione, sono

venuti a mancare i presupposti dell'unità, sia che di questa si

consideri l'aspetto materiale o fisico, essendo cessata la convivenza,

e con essa la collaborazione della moglie alla gestione domestica, sia

quello spirituale, essendosi resa manifesta un'incompatibilità fra i

due tale da rendere non più possibile la vita in comune.

Deve pertanto ritenersi contrastante con l'art. 29 il disposto

dell'art. 156, nella parte in cui, prevedendo la separazione senza

colpa di nessuno dei due coniugi, impone al marito di provvedere a

tutto quanto si rende necessario ai bisogni di vita della moglie senza

alcuna considerazione dei mezzi di cui questa per avventura disponga. A

tali mezzi si deve invece avere riguardo per stabilire quale parte

debba essere impiegata per consentire alla moglie separata, non già di

sottrarsi allo stato di bisogno, che potrebbe anche non sussistere,

bensì di mantenere quello stesso tenore di vita che avrebbe goduto se

non fosse intervenuta la separazione; in concorso con le

somministrazioni rivolte allo stesso scopo, che devono rimanere a

carico del marito, in proporzione alle sue sostanze.

È ancora da precisare che la conclusione cui si è giunti deve

valere allorché, all'atto della separazione omologata dal Tribunale,

non sia stato stipulato alcun accordo circa gli obblighi patrimoniali

corrispettivi, o di uno solo dei coniugi verso l'altro, né si possa,

nonostante tale omissione, desumere una qualsiasi volontà implicita al

riguardo. Che se invece sussistano convenzioni su tale punto, spetterà

al giudice del merito stabilire se il marito, obbligandosi a erogazioni

a favore della moglie, pur quando essa risultasse provvista di propri

mezzi, non abbia inteso rinunciare a far valere l'esenzione che avrebbe

potuto invocare a proprio favore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, primo

comma, del Codice civile, nella parte in cui pone a carico del marito,

in regime di separazione consensuale senza colpa di nessuno dei

coniugi, l'obbligo di somministrare alla moglie tutto ciò che è

necessario ai bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni

economiche di costei.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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