Corte costituzionale

Sentenza n. 133/1970

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/07/1970 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

dichiarata illegittima

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 145,

primo comma, e 156, primo comma, del codice civile, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 ottobre 1968 dal tribunale di Udine nel

procedimento civile vertente tra Ellero Gianvittore e Pinto Carmela,

iscritta al n. 26 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969;

2) ordinanza emessa il 9 gennaio 1969 dalla Corte d'appello di

Genova nel procedimento civile vertente tra Tognetti Elio e Ballarini

Gina, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 1969 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969;

3) ordinanza emessa il 21 dicembre 1968 dalla Corte d'appello di

Roma nel procedimento civile vertente tra Alliata di Montereale

Gianfranco e Guirola Margherita, iscritta al n. 170 del registro

ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 145 dell'11 giugno 1969;

4) ordinanza emessa l'8 gennaio 1969 dalla Corte di appello di

Roma nel procedimento civile vertente tra Biagioni Ernesto e Passi

Rosa, iscritta al n. 222 del registro ordinanze 1969 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 2 luglio 1969;

5) ordinanza emessa il 17 giugno 1969 dal pretore di Venezia nel

procedimento penale a carico di Paganuzzi Aldo, iscritta al n. 297 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969.

Visti gli atti di costituzione di Ellero Gianvittore e di Alliata

di Montereale Gianfranco;

udito nell'udienza pubblica del 17 giugno 1970 il Giudice relatore

Francesco Paolo Bonifacio;

udito l'avv. Sergio Belardini, per l'Alliata.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Quattro ordinanze del tribunale di Udine (17 ottobre 1968),

della Corte di appello di Roma (21 dicembre 1968 e 8 gennaio 1969) e

della Corte di appello di Genova (9 gennaio 1969) propongono una

questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 156, primo

comma, in relazione all'art. 145 del codice civile, nella parte

relativa agli obblighi patrimoniali che nei confronti del coniuge

incolpevole gravano sul coniuge per colpa del quale sia stata

pronunziata la separazione personale.

Le ordinanze mettono in rilievo che dalla disposizione impugnata

deriva un trattamento più sfavorevole per il marito colpevole della

separazione, tenuto a somministrare alla moglie incolpevole tutto ciò

che è necessario ai bisogni della vita indipendentemente dalle

condizioni economiche di lei, e più favorevole per la moglie in

colpa, che al mantenimento del marito incolpevole è tenuta solo se

egli non abbia mezzi sufficienti: siffatta disparità - concludono le

ordinanze violerebbe gli artt. 3 e 29 della Costituzione, non essendo

possibile giustificarla in funzione di quella unità della famiglia

che con la separazione è venuta meno. A questo proposito il tribunale

di Udine e la Corte di appello di Genova richiamano la sentenza n. 46

del 1966, con la quale questa Corte dichiarò l'illegittimità

costituzionale del primo comma dell'art. 156 nella parte riferibile

alla separazione consensuale, e sostengono che i principi ivi

affermati dimostrano la fondatezza anche dell'attuale questione.

2. - L'art. 145, primo comma, del codice civile viene denunziato

dal pretore di Venezia (ord. 17 giugno 1969) in riferimento all'art.

29 della Costituzione e limitatamente alla "parte in cui prevede

l'obbligo del marito di somministrare alla moglie tutto ciò che è

necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze".

Il giudice a quo - che esprime un motivato e positivo giudizio in

ordine alla rilevanza della questione osserva che il riesame della

legittimità costituzionale dell'art. 145 del codice civile non trova

ostacolo nella precedente sentenza n. 144 del 1967, giacché la

motivazione di quella decisione di non fondatezza deve considerarsi

superata in seguito a successive pronunzie adottate dalla Corte in

tema di eguaglianza fra i coniugi. In particolare il pretore si

riferisce alla sentenza n. 127 del 1968, con la quale venne dichiarata

l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 151 del

codice civile, ed osserva che per effetto di essa è venuta meno

quella situazione di vantaggio del marito in relazione alla quale la

Corte aveva ritenuto dovessero essere valutati anche i particolari

obblighi a lui imposti dalla legge, nell'ambito di un sistema unitario

che peraltro la stessa Corte mostrava di considerare non perfettamente

aderente allo spirito della Costituzione. L'ordinanza rileva che,

poiché la residua preminenza del marito (quale è quella che si

esprime nella patria potestà e nella potestà maritale) non si

risolve in un complesso di privilegi ma è strumento necessario per la

formazione di una volontà unitaria della famiglia, la diversificazione

degli obblighi nascenti dalla disposizione impugnata non si inserisce

in un insieme unitario, ora venuto meno, di vantaggi e svantaggi del

marito: di tal che essa oramai va valutata come fonte di un

illegittimo privilegio della moglie.

3. - Nel giudizio promosso dal tribunale di Udine si è costituito

il signor Gianvittore Ellero (atto del 24 dicembre 1968), il quale,

richiamandosi alla motivazione dell'ordinanza di rimessione, chiede

che l'art. 156, primo comma, del codice civile venga dichiarato

costituzionalmente illegittimo nella parte denunziata.

Negli stessi sensi conclude il signor Gianfranco Alliata,

costituitosi (atto del 9 maggio 1969) nel giudizio promosso con

l'ordinanza 21 dicembre 1968 della Corte di appello di Roma.

La difesa dell'Alliata non manca di tener conto che nel frattempo

la stessa questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata

non fondata con sentenza n. 45 del 1969, ma esprime la fiducia che la

Corte possa ora giungere a diversa conclusione. A tal fine la difesa

richiama particolarmente l'attenzione sul caso del marito povero e

della moglie ricca, in relazione al quale non è esatto affermare che

il primo, ove non fosse mantenuta la disciplina vigente, trarrebbe un

vantaggio dalla separazione pronunziata per sua colpa: ed invero il

marito povero in costanza di convivenza deve essere mantenuto dalla

moglie ricca, mentre, intervenuta la separazione per colpa, egli ha

diritto solo agli alimenti e non partecipa più "alla fiorente vita cui

la convivenza con la moglie ricca lo porterebbe". La difesa,

richiamandosi al principio di eguaglianza, conclude mettendo in

rilievo che è da escludersi che l'unità familiare sarebbe minacciata

ove i coniugi, in regime di parità, dovessero concorrere al reciproco

mantenimento in proporzione dei rispettivi redditi.

All'udienza pubblica la difesa dell'Alliata ha insistito nelle

proprie conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Le cinque ordinanze indicate in epigrafe propongono identiche

o connesse questioni di legittimità costituzionale e pertanto i

relativi giudizi vengono riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - In forza di quanto dispone l'art. 145 del codice civile

mentre il marito ha il dovere di somministrare alla moglie, in

proporzione delle sue sostanze, tutto ciò che è necessario ai

bisogni della vita (primo comma), la moglie è tenuta a contribuire al

mantenimento del marito (solo) se questi non ha mezzi sufficienti

(secondo comma).

Sul presupposto che questa disciplina si traduca in una disparità

di trattamento fra i due coniugi e ponga la moglie in situazione di

ingiustificato vantaggio, il pretore di Venezia, facendo richiamo ai

più recenti orientamenti giurisprudenziali di questa Corte in materia

di diritti e doveri dei coniugi, ripropone, in riferimento all 'art. 29

della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del

primo comma della predetta disposizione, che già fu dichiarata non

fondata con sentenza n. 144 del 1967.

3. - Nella ricordata precedente occasione la Corte, pur rilevando

che l'art. 145 del codice civile è fonte di obblighi sostanzialmente

differenziati secondo che si tratti della moglie o del marito,

pervenne alla dichiarazione di non fondatezza sulla base della

considerazione che i particolari doveri imposti dalla legge al marito -

fra i quali, appunto, quello derivante dalla norma de qua - si trovano

in rapporto di necessaria correlazione con la situazione di preminenza

a lui conferita (specie con l'attribuzione della potestà maritale),

sicché, ferma restando quest'ultima, "nessuna attenuazione potrebbe

apportarsi negli obblighi, venendo altrimenti meno l'equilibrio voluto

costituire nei rapporti reciproci". La Corte, tuttavia, non mancò di

ribadire l'esigenza di una sollecita adeguazione legislativa del

sistema al nuovo ordine sociale secondo le direttive tracciate dalla

Costituzione.

Successivamente a tale decisione - mentre l'auspicata riforma del

diritto di famiglia è rimasta tuttora inattuata - la Corte è stata

più volte chiamata ad esercitare il controllo di legittimità

costituzionale di altre disposizioni attinenti alla materia. Ed è di

particolare rilievo la circostanza che, a partire dalla sentenza n. 126

del 1968, è stato affermato il principio che, quando si tratti di

questioni relative all'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi,

queste vanno esaminate non alla stregua dell'art. 3, ma solo in

riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione: e

quest'ultima disposizione è stata interpretata (sentenze n. 127 del

1968 e n. 147 del 1969) nel senso che "la Costituzione direttamente

impone che la disciplina giuridica del matrimonio - col solo limite

dell'unità della famiglia - contempli obblighi e diritti eguali per il

marito e per la moglie"; è stato infine precisato che ciò si traduce

nella irrilevanza di ragioni di differenziazione nel trattamento che

siano "diverse da quelle concernenti la predetta unità".

Conformemente a tale indirizzo - sulla base del quale la Corte è

già pervenuta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale

delle disposizioni penali e civili che in ordine alle sanzioni del

dovere di fedeltà coniugale operavano una discriminazione fra marito

e moglie - si deve ritenere che le norme che siano fonte di svantaggio

per un coniuge non possano essere giustificate, nell'ambito di una

valutazione di legittimità costituzionale, dal fatto che altre norme

conferiscano allo stesso coniuge, a proposito di altre situazioni

subbiettive nascenti dal matrimonio, una posizione di vantaggio (o

viceversa). Ed invero, dal momento che si riconosce che la salvaguardia

dell'unità familiare costituisce il solo legittimo limite

dell'eguaglianza dei coniugi, bisogna convenire che l'unico

accertamento rilevante è se le diversità di trattamento di volta in

volta considerate trovino in quella esigenza - e solo in essa - la

loro giustificazione costituzionale.

4. - È sulla base degli anzidetti principi che deve essere

riesaminata la questione proposta dal pretore di Venezia.

Che l'art. 145 del codice civile, nella parte oggetto della

denunzia, tratti diversamente i due coniugi è cosa di cui non si può

dubitare. Si deve, è vero, riconoscere che il dovere del marito di

somministrare alla moglie "tutto ciò che è necessario ai bisogni

della vita in proporzione delle sue sostanze" corrisponde al dovere di

"contribuire al mantenimento del marito" che il capoverso dello stesso

articolo pone a carico della moglie. Lo dimostra il successivo art.

146 che all'abbandono ingiustificato del domicilio coniugale da parte

della donna collega la sospensione dell'"obbligazione del marito di

provvedere al mantenimento della moglie": ciò significa che obbligo

di somministrazione di tutto ciò che è necessario ai bisogni della

vita equivale ad obbligo di mantenimento, e se a proposito della moglie

si parla di "contributo" ciò avviene perché la rilevanza dei mezzi

economici di cui il marito disponga (del che subito si dirà) importa

necessariamente che il mantenimento sia totale solo se questi difettino

del tutto e parziale se essi sussistano in misura non pienamente

sufficiente. Ma, nonostante questa equivalenza di contenuto, è

chiaro che i due obblighi restano nettamente differenziati, perché

mentre quello a carico del marito è incondizionato, nel senso che

esso è imposto quali che siano le condizioni economiche della moglie,

quest'ultima è tenuta al mantenimento del marito solo se egli non

abbia mezzi sufficienti: l'assenza di questa condizione nel primo

comma dell'art. 145 del codice civile comporta una sostanziale ed

assai rilevante diseguaglianza giuridica fra i due coniugi.

La Corte ritiene che siffatta disparità di trattamento non trovi

giustificazione in funzione dell'unità familiare. Si può, anzi,

affermare che, quando si tratti dei rapporti patrimoniali fra i

coniugi, è proprio l'eguaglianza che garantisce quella unità e,

viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo. Certo è, in

verità, che, per quanti sforzi si facciano, l'obbligo del marito di

mantenere la moglie se questa disponga di mezzi sufficienti o più che

sufficienti in nessun modo riesce ad apparire come strumento necessario

all'unità della famiglia: la quale, al contrario, si rafforza nella

misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla

solidarietà e dalla parità.

Ciò è sufficiente a dimostrare l'illegittimità costituzionale

di una diversità di trattamento che, un tempo coerente con una

concezione dei rapporti fra marito e moglie radicalmente diversa da

quella poi assunta dal legislatore costituente a fondamento della

nuova disciplina, appare ora come fonte di un puro privilegio della

moglie, non conforme all'odierna valutazione dei rapporti familiari e

- ciò che conta ai fini del controllo della sua legittimità

costituzionale - contrastante con l'art. 29 della Costituzione.

5. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 156,

primo comma, del codice civile, nella parte concernente la ipotesi

della separazione personale per colpa del marito, venne dichiarata non

fondata con sentenza n. 45 del 1969 sulla base della considerazione

che la diversità di trattamento fra la moglie colpevole - tenuta al

mantenimento del marito solo se questi non disponga di mezzi

sufficienti - ed il marito colpevole - tenuto ad analogo obbligo nei

confronti della moglie, ma indipendentemente dalle condizioni

economiche di costei - trovava la sua premessa nella corrispondente

differenziazione di trattamento fra i coniugi conviventi e la sua

giustificazione costituzionale sia nel principio secondo il quale, nel

rispetto dell'eguaglianza sostanziale, la legge non può collegare

all'illecito commesso da un soggetto nei confronti di un altro

conseguenze vantaggiose per il primo e svantaggiose per l'altro, sia

nella stessa esigenza di tutela dell'unità della famiglia.

La questione va ora dichiarata non fondata per esser venuto meno

il suo presupposto. Ed infatti, poiché a seguito della pronunzia di

parziale illegittimità del primo comma dell'articolo 145 il

trattamento della moglie e del marito - Conviventi risulta parificato,

il denunziato primo comma dell'art. 156, che in regime di separazione

conserva al coniuge incolpevole i diritti inerenti alla sua qualità

(quando, come nel caso in esame, non si tratti di diritti

incompatibili con lo stato di separazione), non contiene più alcuna

differenziazione secondo che si tratti dell'obbligo di mantenimento

gravante sul marito in colpa verso la moglie incolpevole ovvero

dell'eguale obbligo della moglie in colpa verso il marito incolpevole.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 145, primo

comma, del codice civile, nella parte in cui non subordina alla

condizione che la moglie non abbia mezzi sufficienti il dovere del

marito di somministrarle, in proporzione delle sue sostanze, tutto

ciò che è necessario ai bisogni della vita;

dichiara pertanto non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 156, primo comma, del codice civile, nella

parte concernente l'ipotesi di separazione personale per colpa del

marito, proposta dalle ordinanze del tribunale di Udine, della Corte

di appello di Roma e della Corte di appello di Genova, indicate in

epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 29, secondo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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