Codice civile

Art. 145 c.c.

[1]Intervento del giudice.

[2]In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi puo' chiedere, senza formalita', l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, dai figli conviventi che abbiano compiuto gli anni dodici o anche di eta' inferiore ove capaci di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata. 321322

[3]Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente da uno o entrambi i coniugi, adotta la soluzione che ritiene piu' adeguata all'interesse dei figli e alle esigenze dell'unita' e della vita della famiglia. 321322

[4]In caso di inadempimento all'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143, il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, provvede ai sensi dell'articolo 316-bis. 321322

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

19

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno-13 luglio 1970, n. 133 (in G.U. 1a s.s. 15/07/1970, n. 177), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 145, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non subordina alla condizione che la moglie non abbia mezzi sufficienti il dovere del marito di somministrarle, in proporzione delle sue sostanze, tutto cio' che e' necessario ai bisogni della vita".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

321

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

322

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 133/1970

    Ha colpito questo articolo
    13 luglio 1970

    Nella sentenza n. 144 del 1967 la Corte, pur rilevando che l'art. 145 del codice civile è fonte di obblighi sostanzialmente differenziati secondo che si tratti della moglie o del marito, pervenne, alla dichiarazione di non fondatezza sulla base della considerazione che i particolari doveri imposti dalla legge al marito - fra i quali, appunto, quelle derivanti dalla norma de qua - si trovano in rapporto di necessaria correlazione con la situazione di preminenza a lui conferita (specie con l'attribuzione della potestà maritale), sicché, ferma restando quest'ultima, "nessuna attenuazione potrebbe apporsi negli obblighi, venendo altrimenti meno l'equilibrio voluto costituire nei rapporti reciproci". Nella stessa sentenza, tuttavia, la Corte non mancò di ribadire l'esigenza di una sollecita adeguazione legislativa secondo le direttive tracciate dalla Costituzione.

    Art. 145 c.c. · Art. 156 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 45/1969

    Questione infondata
    26 marzo 1969

    La questione di legittimità costituzionale della norma dell'art. 156 e dell'art. 145 del Codice civile sulla determinazione, nella separazione giudiziale, del contenuto dell'obbligo di mantenimento a carico del marito colpevole, sollevata in riferimento al principio costituzionale della parità dei coniugi (art. 29, secondo comma, Cost.), deve essere dichiarata infondata. Se una questione sulla costituzionalità di una legge sorge in relazione alla emanazione di un provvedimento di diretta competenza del giudice istruttore civile, questi ha il potere di iniziativa del processo incidentale di legittimità costituzionale.

    Art. 145 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 156 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 144/1967

    Questione infondata
    15 dicembre 1967

    Non è costituzionalmente illegittimo l'art. 145, primo comma, cod. civ., che, in relazione all'ipotesi dei coniugi non separati legalmente ne' consensualmente, stabilisce l'obbligo del marito di somministrare alla moglie quanto sia necessario ai bisogni di lei, senza considerazione delle sue condizioni economiche, laddove la moglie è tenuta soltanto a contribuire al mantenimento del marito, se questi non ha mezzi sufficienti. La diversità della distribuzione degli oneri fra i due coniugi trova fondamento nella diversa posizione che il vigente codice di diritto privato, ritenendola necessaria ad assicurare l'unità della famiglia, conferisce loro e che si concreta nell'attribuzione al marito di una "potestà maritale", cui giustamente corrisponde un suo maggior onere per quanto attiene agli obblighi di mantenimento.

    Art. 145 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nel capoverso dell'art. 145 non si è fatto conto dell'obbligo della moglie di contribuire al buon andamento della famiglia, come era stato proposto, poichè questa disposizione contempla i doveri della moglie verso il marito, mentre i doveri dei coniugi verso la famiglia sono disciplinati nell'art. 147.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 103

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023. .

In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi puo' chiedere, senza formalita', l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e,tolto: ..., dai figli conviventi che abbiano compiuto gli anni dodici o anche di eta' inferiore ove capaci di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art145 · fonte del testo

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