Corte costituzionale

Sentenza n. 45/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1969 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.

145, primo comma, e 156, primo comma, del Codice civile, promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 gennaio 1967 dal tribunale di Caltagirone

nel procedimento civile vertente tra Lo Monaco Giacoma e Interlandi

Vincenzo, iscritta al n. 126 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 29 luglio 1967;

2) ordinanza emessa il 23 maggio 1967 dal tribunale di Venezia nel

procedimento civile vertente tra Bertocchi Lidia e Traina Franco

Cesare, iscritta al n. 156 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967;

3) ordinanza emessa il 29 aprile 1967 dal tribunale di Torino nel

procedimento civile vertente tra Dolci Maria Angela e Bellino

Francesco, iscritta al n. 157 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967;

4) ordinanza emessa il 5 luglio 1967 dalla Corte suprema di

cassazione - sezione prima civile - nel procedimento civile vertente

tra Ameghino Remo e Iannitto Clara, iscritta al n. 192 del Registro

ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 271 del 28 ottobre 1967;

5) ordinanza emessa il 7 luglio 1967 dal tribunale di Palermo nel

procedimento civile vertente tra Roscica Francesca e Caronia Vincenzo,

iscritta al n. 221 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967;

6) ordinanza emessa il 14 luglio 1967 dal tribunale di Perugia nel

procedimento civile vertente tra Gigliarelli Anita e Cosmi Aldo,

iscritta al n. 229 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 del 25 novembre 1967;

7) ordinanza emessa il 31 ottobre 1967 dalla Corte suprema di

cassazione - sezione prima civile - nel procedimento civile vertente

tra Frigerio Giuseppina e Santambrogio Primo, iscritta al n. 2 del

Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 65 del 9 marzo 1968;

8) ordinanza emessa l'8 gennaio 1968 dalla Corte di appello di Roma

nel procedimento civile vertente tra Serra Bruno e Basile Vera,

iscritta al n. 22 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 84 del 30 marzo 1968;

9) ordinanza emessa il 31 maggio 1968 dal tribunale di Lucca nel

procedimento civile vertente tra Gini Lola e Mancini Giuseppe, iscritta

al n. 122 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968;

10) ordinanza emessa il 19 gennaio 1968 dalla Corte di appello di

Bologna nel procedimento civile vertente tra Samoggia Alessandro e

Barbieri Lina, iscritta al n. 129 del Registro ordinanze 1968 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31

agosto 1968;

11) ordinanza emessa il 9 maggio 1968 dal giudice istruttore del

tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Gasparini

Italo e Rossi Giulia, iscritta al n. 233 del Registro ordinanze 1968 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 14

dicembre 1968.

Visti gli atti di costituzione di Bertocchi Lidia, Traina Franco

Cesare, Ameghino Remo, Iannitto Clara, Frigerio Giuseppina, Serra

Bruno, Mancini Giuseppe e Rossi Giulia;

udita nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1969 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

uditi gli avvocati Massimo Severo Giannini e Giorgio Franco, per

Traina, l'avv. Pietro Mancini, per Ameghino, l'avv. Antonio Acquaroli,

per Mancini; l'avv. Bruno Gallo, per Bertocchi, e l'avv. Lelio della

Pietra, per Iannitto.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Dieci ordinanze di varie autorità giudiziarie (ord. 26

gennaio 1967 del tribunale di Caltagirone; 23 maggio 1967 del tribunale

di Venezia; 28 aprile 1967 del Tribunale di Torino; 5 luglio 1967 della

Corte di cassazione; 7 luglio 1967 del tribunale di Palermo; 14 luglio

1967 del tribunale di Perugia; 31 ottobre 1967 della Corte di

cassazione; 8 gennaio 1968 della Corte di appello di Roma; 31 maggio

1968 del tribunale di Lucca; 19 gennaio 1968 della Corte di appello di

Bologna) hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale

concernente il primo comma dell'art. 156 del Codice civile nella parte

in cui - in relazione a quanto dispone l'articolo 145 del codice civile

- viene posto a carico del marito, in regime di separazione per colpa

di lui, l'obbligo di somministrare alla moglie tutto ciò che è

necessario ai bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni

economiche di costei.

In termini sostanzialmente analoghi le ordinanze, dopo aver

rilevato che in forza della stessa disposizione in caso di separazione

per colpa della moglie il marito incolpevole ha diritto al mantenimento

solo se non ha mezzi sufficienti, sostengono che le ragioni poste dalla

Corte a fondamento della sentenza n. 46 del 1966, relativa all'ipotesi

di separazione consensuale, sono invocabili anche per quella parte

dell'art. 156, primo comma, del Codice civile che viene ora impugnata.

Se con la separazione personale sono venuti meno i presupposti

dell'unità familiare e se, di conseguenza, le esigenze a questa

connesse non possono più essere invocate per consentire deroghe alla

parità dei coniugi, la disciplina dettata dalla disposizione

denunziata viola gli artt. 3 e 29 della Costituzione perché,

considerando rilevanti o irrilevanti, secondo si tratti del marito o

della moglie incolpevoli, i mezzi economici di cui il soggetto dispone,

perpetua un regime differenziato dei rapporti fra i coniugi, quale

risulta dall'art. 145 del Codice civile, che non trova giustificazione

nell'unità familiare, non più operante una volta che sia intervenuta

la separazione.

2. - Le ordinanze sono state ritualmente notificate alle parti ed

al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicate ai Presidenti

delle due Camere e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

3. - Nel giudizio promosso dall'ordinanza 23 maggio 1967 del

tribunale di Venezia si sono costituiti il dott. Franco Cesare Traina

e la signora Lidia Bertocchi.

Nell'atto di deduzioni depositato il 19 luglio 1967 la difesa del

dott. Traina, dopo aver riassunto i fatti relativi al giudizio di

merito, ricorda le ragioni storico-sociali che un tempo, ma solo fino

ad un certo punto, potevano costituire la ratio della disciplina

dettata dall'art. 145 del Codice civile per i rapporti patrimoniali fra

coniugi e mette in rilievo che nella nuova realtà, nella quale la

donna è stata effettivamente equiparata all'uomo soprattutto sul

terreno dell'economia e del lavoro, quel regime di discriminazione fra

marito e moglie non trova più giustificazione, e poiché non è

invocabile il limite dell'unità familiare (unità che non sarebbe

certo minacciata se i coniugi dovessero concorrere al reciproco

mantenimento in proporzione dei loro redditi così come devono

concorrere al mantenimento della prole), risulta violato l'art. 29

della Costituzione. Ad ogni modo, ad avviso della difesa, le ragioni

esposte dalla Corte nella sentenza n. 46 del 1966 devono

necessariamente valere per qualsiasi ipotesi di separazione, senza che

possa aver rilievo la causa alla quale questa sia dovuta: in effetti

l'art. 156 non distingue affatto a seconda che sia in colpa o meno il

coniuge nei cui confronti i diritti sono fatti valere, bensì soltanto

a seconda che sia o non sia in colpa il coniuge dei cui diritti si

tratta. Risulta allora inconcepibile che la sperequazione a favore

della moglie possa ritenersi giustificata solo perché la separazione,

anziché essere stata decisa di comune accordo, sia stata pronunciata

per colpa: in nessun modo, infatti, può ammettersi che il marito in

colpa debba continuare a mantenere la moglie senza riguardo alle

sostanze di lei e, viceversa, la moglie in colpa debba contribuire al

mantenimento del marito solo se questi non abbia mezzi sufficienti.

Quel che rende non invocabile il limite di cui all'art. 29 della

Costituzione - così conclude la difesa - non è lo stato soggettivo

di colpa, ma il fatto obiettivo della separazione.

La difesa della signora Bertocchi nell'atto di costituzione del 27

luglio 1967 ed in una memoria depositata il 30 gennaio 1969, dopo aver

a sua volta ricordato le vicende giudiziarie relative alla sua

separazione dal marito, sostiene che la valutazione dell'attuale

questione di legittimità costituzionale deve essere condotta tenendo

presente l'intero sistema giuridico nel quale si inquadra la disciplina

degli obblighi patrimoniali dell'un coniuge verso l'altro. Da esso

emerge che il contributo di assistenza che il marito è tenuto a

prestare alla moglie è , in definitiva, un obbligo correlativo ed

equivalente agli obblighi, sia pure di diversa natura, gravanti sulla

moglie e trova giustificazione nel proporzionale equilibrio delle

funzione svolte nel comune superiore interesse della famiglia:

sottrarre il marito all'obbligo del mantenimento della moglie

significherebbe imporre a questa di procacciarsi i mezzi di

sussistenza, distogliendola dai compiti ad essa naturalmente affidati

nell'ambito familiare, e con ciò si infrangerebbe quella complessiva

equivalenza di diritti e di doveri nella quale si sostanzia

l'eguaglianza morale e giuridica voluta dalla Costituzione. Sulla base

di tale premessa - a proposito della quale vengono ricordate la

sentenza n. 144 del 1967 con la quale questa Corte ha respinto la

questione concernente l'art. 145 del Codice civile e la sentenza n. 102

dello stesso anno relativa agli artt. 316 e 320 del Codice civile - la

difesa sostiene che l'attuale questione di legittimità deve essere

dichiarata non fondata: ammettere, infatti, che il marito per colpa del

quale è stata pronunziata la separazione si avvantaggi economicamente

liberandosi dagli oneri che la legge gli impone durante la convivenza

significherebbe favorire la disgregazione familiare ed attuare un

regime giuridico contrario a quello voluto dalla Costituzione.

4. - Nel giudizio promosso con ordinanza 5 luglio 1967 della Corte

di cassazione si sono costituiti il signor Remo Ameghino, con atto

depositato il 27 settembre 1967, e la signora Clara Iannitto, con atto

depositato il 9 agosto 1967.

La difesa dell'Ameghino, premesso che la disciplina dettata

dall'art. 145 del Codice civile risponde ad una concezione dei rapporti

tra i coniugi insensibile all'esigenza della parità ed è in

contrasto con l'art. 29 della Costituzione, rileva che, comunque,

certamente incostituzionale è il primo comma dell'art. 156 del Codice

civile anche nella parte in cui esso dispone circa gli effetti della

separazione per colpa. Anche in questo caso, infatti, devono valere le

ragioni esposte dalla Corte nella sentenza n. 46 del 1966, perché, una

volta intervenuta la separazione, nessuna esigenza di unità familiare

può ancora giustificare una gravosa diseguaglianza fra i coniugi ed il

principio di parità deve necessariamente riprendere tutta la sua

estensione.

La difesa della Iannitto sostiene che la decisione dell'attuale

questione non può prescindere da una valutazione del complesso sistema

dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio ed illustra

ampiamente le ragioni che inducono a ritenere che il regime dettato

dall'art. 145 del Codice civile e, più in generale, del capo IV del

primo libro del Codice, rispetta pienamente l'art. 29 della

Costituzione: diritti e doveri dei coniugi, considerati necessariamente

in un quadro unitario, soddisfano il principio dell'eguaglianza morale

e giuridica, secondo le funzioni che ciascuno dei due coniugi è

chiamato a svolgere nella famiglia e con i limiti necessari a garantire

l'unità. Ad avviso della difesa, la pronunzia della Corte relativa

alla parziale illegittimità del primo comma dell'art. 156, in ordine

ad alcuni effetti della separazione consensuale, non può essere estesa

ad un ambito più ampio, a meno che non si vogliano ritenere

costituzionalmente illegittime tutte le norme che disciplinano la

posizione giuridica, i diritti ed i doveri dei coniugi: se la

separazione per colpa spezza la unità familiare, la colpa non può non

costituire il coniuge colpevole debitore di quelle prestazioni alle

quali egli è tenuto per gli oneri che derivano dal vincolo liberamente

contratto. Posto che legittimi sono questi oneri - così conclude la

difesa - essi devono permanere dopo la separazione per colpa del

marito, perché se così non fosse risulterebbe violato l'art. 3 della

Costituzione: in una situazione giuridica di inadempienza ricereverebbe

un vantaggio proprio l'inadempiente.

5. - Nel giudizio promosso dall'ordinanza 31 ottobre 1967 della

Corte di cassazione si è costituita con atto del 1 marzo 1968 la

signora Giuseppina Frigerio in Santambrogio.

Nelle deduzioni ed in una successiva memoria depositata il 29

gennaio 1969 la difesa sostiene che una soluzione dell'attuale

questione nel senso che il marito per colpa del quale sia stata

pronunziata la separazione debba provvedere a quanto occorre alla

moglie se questa non abbia mezzi e, invece, non debba a tanto

provvedere se la moglie sia abbiente, contrasterebbe con l'art. 3 della

Costituzione per due ragioni: perché verrebbero trattati in modo

diseguale i mariti che abbiano tenuto il medesimo contegno, in base ad

una circostanza (posizione economica della moglie) estranea al loro

comportamento; perché verrebbero trattate in modo eguale situazioni

diseguali col porre la moglie separata per colpa del marito, se essa

abbia mezzi, nella stessa posizione della moglie separata per propria

colpa. Per quanto riguarda l'art. 29 della Costituzione, la difesa

mette in evidenza, anzitutto, che se si accogliesse un concetto di

eguaglianza assoluta fra i coniugi dovrebbe cadere l'art. 144 del

Codice civile, in forza del quale il marito è capo della famiglia, e

dovrebbero cadere altresì le norme sulla patria potestà e sulla

rappresentanza del minore, che invece sono state ritenute non in

contrasto con la Costituzione (sentenza n. 102 del 1967). Per quanto

riguarda i principi affermati nella sentenza n. 46 del 1966, la difesa

della Frigerio rileva che occorre tener conto anche della sentenza n.

144 del 1967 nella quale questa Corte ha affermato che l'art. 145 del

Codice civile è applicabile anche se sia intervenuta una separazione

di fatto, in un'ipotesi nella quale, secondo una consolidata

giurisprudenza, la moglie può aver avuto giuste cause per allontanarsi

dal domicilio coniugale anche se non vi sia stata colpa del marito: se

in questo caso il marito incolpevole è tenuto al mantenimento a

prescindere dai mezzi di cui la moglie disponga, la soluzione

prospettata dall'ordinanza di rimessione farebbe al marito incolpevole

un trattamento peggiore rispetto a quello colpevole.

La difesa conclude con l'osservazione che la separazione è

considerata come una situazione transitoria, in riferimento alla quale

il legislatore appare giustamente incline a favorire il ristabilimento

della convivenza: l'obbligo scaturante dal primo comma dell'art. 156 è

una spinta al ravvedimento del marito e comunque il suo carattere

sanzionatorio connesso alla colpa e rivolto sempre a spingere verso la

ricostituzione della famiglia concorre a far ritenere che non sussiste

alcuna violazione dell'art. 29 della Costituzione.

6. - Nel giudizio promosso con l'ordinanza 8 gennaio 1968 della

Corte di appello di Roma si è costituito (atto depositato il 27 marzo

1968) il signor Bruno Serra, il quale, dopo aver riportato i termini

della questione sollevata dal giudice a quo, osserva che la

disposizione impugnata non si armonizza con l'attuale assetto sociale

che consente alla donna sempre più frequentemente di disporre di

redditi propri: venuta meno l'unità familiare con la separazione, non

può più sussistere l'obbligo di mantenere la moglie in ogni caso e

senza alcun riferimento alle rispettive sostanze dei coniugi.

Anche il signor Giuseppe Mancini, costituitosi con atto 25 giugno

1968 nel giudizio promosso con ordinanza 31 maggio 1968 del tribunale

di Lucca, ha chiesto che l'art. 156, primo comma, venga dichiarato

illegittimo a causa della disparità che la disposizione impugnata crea

in una ipotesi nella quale il vincolo matrimoniale è risoluto di

fatto e non è più operante l'esigenza di garantire l'unità

familiare.

7. - Un'altra ordinanza è stata emanata il 9 maggio 1968 dal

giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento civile

vertente fra i coniugi Italo Gasparini e Giulia Rossi ed in riferimento

all'istanza con la quale quest'ultima, ai sensi dell'ultimo comma

dell'art. 708 del Codice di procedura civile, ha chiesto la modifica

dell'ordinanza provvisoria emessa il 26 aprile 1955 dal Presidente del

tribunale.

Nel provvedimento di rimessione il giudice richiama la sentenza n.

46 del 1966 ed esprime l'avviso che le ragioni ivi esposte dalla Corte

debbano valere non solo anche per il caso di dichiarata separazione per

colpa del marito ma anche nel corso di tale giudizio, fino al cui esito

entrambi i coniugi devono essere considerati non colpevoli. Contro

questa tesi non si potrebbe opporre che la Corte con la sentenza n. 144

del 1967 ha ritenuto la costituzionalità dell'art. 145 del Codice

civile anche per i coniugi separati di fatto: quest'ultima situazione

non è giuridicamente differenziabile dal rapporto di regolare

convivenza, laddove i coniugi separati sia pure con provvedimento

provvisorio non possono essere considerati come separati meramente di

fatto. Sulla base di queste ragioni il giudice, ritenendo non

manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità delle norme

da applicare in sede di fissazione dell'assegno provvisorio, ha

proposto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 145,

primo comma, e 156, primo comma, del Codice civile in riferimento agli

artt. 3 e 29 della Costituzione.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata alle parti ed al

Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle

due Camere e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Innanzi a questa Corte si è costituita, con atto depositato il 3

gennaio 1969, la signora Giulia Rossi, la quale ha chiesto che la

questione venga dichiarata inammissibile e, subordinatamente,

infondata.

Per quanto riguarda l'eccezione preliminare, la difesa, dopo aver

posto in rilievo che nel caso di specie deve essere adottato uno dei

provvedimenti temporanei ed urgenti previsti dall'art. 708 del codice

di procedura civile e caratterizzati da una discrezionalità che va

esercitata in base ad una prudente valutazione di opportunità, osserva

che il giudice istruttore è stato chiamato ad una sommaria cognizione

del mutamento delle circostanze rispetto a quelle sussistenti nel

momento in cui fu adottato il provvedimento presidenziale e non già ad

accertare la volontà della legge sul fondamento di una completa

cognizione di merito: dal che consegue che non devono trovare specifica

applicazione le norme della cui costituzionalità si dubita.

Nel merito la difesa mette in evidenza che l'autorizzazione

presidenziale di vivere separatamente non produce alcuno degli effetti

connessi alla pronunzia di separazione per colpa: solo questa, col suo

carattere costitutivo, potrà modificare lo stato matrimoniale; prima

di essa, eccetto il fatto che la convivenza è provvisoriamente

sospesa, nessuno degli obblighi derivanti dal matrimonio viene meno ed

è ampiamente operante la deroga che l'art. 29 della Costituzione pone

alla parità dei coniugi in funzione dell'unità familiare.

8. - Nell'udienza pubblica gli avvocati intervenuti nella

discussione hanno insistito nelle proprie tesi e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Le undici ordinanze indicate in epigrafe propongono analoghe

questioni di legittimità costituzionale e pertanto i relativi giudizi

- congiuntamente discussi nell'udienza pubblica - possono essere

riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Le ordinanze di rimessione - salvo quanto si dirà al n. 5 per

quanto riguarda l'ordinanza emessa il 9 maggio 1968 dal giudice

istruttore civile del tribunale di Milano - riguardano tutte l'art.

156, primo comma, del Codice civile, nella parte in cui tale

disposizione, valutata in relazione all'art. 145 dello stesso Codice,

pone a carico del marito, in regime di separazione personale per

esclusiva colpa di lui, l'obbligo di somministrare alla moglie tutto

ciò che è necessario ai bisogni della vita. Come risulta dalle

rispettive motivazioni, questo è anche l'unico oggetto del giudizio

promosso dal tribunale di Caltagirone, nonostante che nel dispositivo

si faccia riferimento agli "artt. 156, comma primo, e 145, comma primo,

del Codice civile", e del giudizio promosso dal tribunale di Palermo,

ancorché nel dispositivo la norma impugnata venga identificata con

"l'art. 145, comma primo, in relazione all'art. 156, cpv., del Codice

civile".

3. - Il primo comma dell'art. 156 del Codice civile nella sua

sintetica formulazione testuale contiene una duplice statuizione, l'una

relativa ai coniugi consensualmente separati, l'altra concernente il

coniuge incolpevole nel caso di separazione pronunziata per colpa

dell'altro coniuge: la disciplina è uniforme, nel senso che i

soggetti presi in considerazione dalla disposizione conservano i

diritti inerenti alla loro qualità di coniuge che non siano

incompatibili con lo stato di separazione.

Limitando il discorso ai soli rapporti patrimoniali

inter-coniugali, è da osservare che dal predetto testo, interpretato

in relazione al disposto dell'art. 145 del Codice civile, discendeva,

prima della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale

pronunziata con sentenza n. 46 del 1966, che nell'ipotesi di

separazione consensuale la moglie conservasse il diritto alla

somministrazione di tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita

in proporzione delle sostanze del marito e indipendentemente dalle

proprie condizioni economiche; e discende tuttora - giacché la

predetta dichiarazione di illegittimità ha avuto ad oggetto solo la

disciplina degli effetti della separazione consensuale - che quel

diritto, nella descritta configurazione, la moglie conserva nel caso di

separazione disposta per colpa del marito.

A seguito della ricordata decisione del 1966 il diritto della

moglie consensualmente separata risulta condizionato dalle risorse di

cui ella personalmente disponga. L'attuale thema decidendum consiste

nell'accertare se l'art. 156, primo comma, nella parte ora impugnata,

in quanto considera irrilevanti le condizioni economiche della moglie

in riferimento al diritto di questa nei confronti del marito per colpa

del quale la separazione sia intervenuta, risulti contrastante con

l'eguaglianza dei coniugi e se, di conseguenza, si debba pervenire ad

una parziale dichiarazione di illegittimità, analoga a quella

pronunciata a proposito dell'ipotesi di separazione consensuale.

4. - La presente questione di legittimità costituzionale si basa

sul duplice presupposto che la norma impugnata sottoponga marito e

moglie ad un trattamento diseguale e che tale diseguaglianza non possa

giustificarsi in funzione dell'unità familiare. Da un lato, si osserva

che nel caso di separazione per colpa della moglie il diritto del

marito al mantenimento è condizionato all'insufficienza dei suoi mezzi

economici, mentre nel caso di separazione per colpa del marito la

moglie ha diritto alle somministrazioni quali che siano le proprie

risorse; si rileva, dall'altro, che con l'intervenuta separazione è

cessata l'unità familiare e non è quindi invocabile il limite della

parità dei coniugi consentito dall'art. 29 della Costituzione. In

definitiva, ad avviso dei giudici che hanno sollevato la questione,

questa si porrebbe in termini assolutamente identici a quelli della

questione decisa con la precedente sentenza.

La Corte ritiene, invece, che nell'esame della parte del primo

comma dell'art. 156 ora sottoposta al controllo di costituzionalità

non ci si possa limitare alla pura e semplice constatazione che, una

volta intervenuta la sentenza definitiva, i coniugi vengono a trovarsi

in stato di separazione, ma si debba dare necessario rilievo alla

circostanza che la cessazione della convivenza è stata determinata

dal comportamento illecito di uno dei due soggetti del rapporto

matrimoniale. Ed invero la situazione dei coniugi separati non può non

apparire obiettivamente diversa secondo che alla separazione essi siano

addivenuti per concorde volontà ovvero per colpa di uno dei due,

giudizialmente accertata. Nella prima ipotesi, i coniugi, che hanno

volontariamente rinunziato alla convivenza ed agli eventuali vantaggi

con essa connessi, si trovano su un piano di assoluta parità, e questa

esige che la disciplina alla quale nei reciproci rapporti essi saranno

sottoposti dal momento della separazione in poi sia eguale per il

marito e per la moglie, indipendentemente dal regime giuridico operante

in costanza di unione; nella seconda, invece, la convivenza viene meno

per fatto imputabile ad uno dei due, sicché nella determinazione dei

rapporti patrimoniali non si può non tener conto, rispetto al coniuge

incolpevole, dei diritti da lui goduti prima della separazione;

prescindere da questi significherebbe rendere possibile un

inammissibile trattamento preferenziale per chi vi ha dato causa.

Posto, infatti, che nel vigente ordinamento - in base all'art. 145 del

Codice civile, ritenuto dalla Corte (sentenza n. 144 del 1967) non in

contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione - durante lo stato di

convivenza la moglie ha diritto alla somministrazione di tutto ciò che

è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sostanze del

marito e indipendentemente dai mezzi di cui ella disponga, non si può

consentire che il marito, nel dar luogo alla separazione per propria

colpa, ponga in essere la premessa, ove la moglie sia fornita di

risorse economiche, per affrancarsi, in tutto o in parte, dai suoi

obblighi. Una disciplina dalla quale discendesse questa conseguenza

sacrificherebbe alla parità formale delle fattispecie normative

relative ai diritti della moglie o del marito incolpevole quella

eguaglianza sostanziale alla quale il legislatore deve aver riguardo

quando si tratti di regolare i rapporti fra i due soggetti: nel

doveroso rispetto di essa la legge non può all'illecito commesso da

uno dei due collegare conseguenze negative nella sfera giuridica

dell'altro, né può disporre un trattamento che sia tale da poter

recare svantaggio a chi ha subito il torto, vantaggio a chi lo ha

commesso.

Ad identica conclusione si perviene, del resto, se dal rapporto fra

moglie incolpevole e marito che ha dato causa alla separazione

l'attenzione si sposta alla valutazione comparativa del regime del

coniuge che non ha colpa, secondo che si tratti del marito o della

moglie. È sufficiente in proposito osservare che nell'ipotesi di una

modifica legislativa quale risulterebbe dall'accoglimento

dell'eccezione di incostituzionalità il marito non colpevole

continuerebbe a godere, nella stessa misura e configurazione, il

diritto attribuitogli dall'art. 145, la moglie non colpevole potrebbe

subirne la diminuzione o addirittura, nel caso limite, l'estinzione.

Ciò conferma che nella vicenda del rapporto matrimoniale dovuta alla

separazione per colpa di uno dei due coniugi - e finché permane

l'attuale, differenziata disciplina dei loro diritti in costanza di

convivenza - il principio di parità può essere rispettato solo a

condizione che il marito o la moglie incolpevoli conservino nei

confronti del coniuge in colpa gli stessi diritti patrimoniali che la

legge fa discendere dal matrimonio. E questa, in effetti, è la

disciplina statuita dal primo comma dell'art. 156: una soluzione nel

senso prospettato dalle ordinanze di rimessione darebbe vita ad un

ingiustificato trattamento di discriminazione ai danni della moglie in

una fattispecie nella quale la diminuzione dei suoi diritti non

potrebbe collegarsi come avviene invece nel caso della separazione

consensuale, ad una situazione nuova promossa col concorso anche della

sua volontà.

Le considerazioni fin qui svolte appaiono sufficienti a dimostrare

che la diversa rilevanza data dalla legge, secondo che questa regoli i

diritti del marito o della moglie, ai mezzi economici di cui dispone il

coniuge incolpevole non viola il principio di eguaglianza e parità. Si

può aggiungere, ad ogni modo, che quella diversità soddisfa anche le

esigenze connesse alla tutela dell'unità familiare. Vero è che

nella sentenza n. 46 del 1966 la Corte affermò che "riguardo al regime

di separazione ricorrente nella specie" non era dato di riscontrare

alcun elemento che consentisse di ricollegare la disparità con le

garanzie dell'unità. A siffatta affermazione, tuttavia, non si deve

attribuire un significato così generale da investire, al di là del

caso della separazione consensuale cui essa esplicitamente era

limitata, anche l'ipotesi di separazione per colpa. A proposito di

quest'ultima basta osservare che un ordinamento il quale consentisse

che uno dei coniugi, rendendosi colpevole della separazione, venga

avvantaggiato da un regime giuridico più favorevole rispetto a quello

antecedente alla rottura della convivenza, finirebbe con l'agevolare la

disgregazione familiare. Bisogna in verità riconoscere che, proprio

perché la separazione fa venir meno l'obbligo della convivenza, il

legislatore deve preoccuparsi di predisporre una disciplina che non sia

di favore per il coniuge che col suo unilaterale ed illecito

comportamento metta in pericolo il bene protetto dall'art. 29 della

Costituzione.

Sulla base di queste concorrenti ragioni risulta non fondata la

denunzia di illegittimità costituzionale dell'art. 156, primo comma,

del Codice civile, nella parte relativa al trattamento della moglie

nell'ipotesi di separazione per colpa del marito.

5. - Con l'ordinanza 9 maggio 1968 il giudice istruttore del

tribunale di Milano, in sede di esame di un'istanza proposta ai sensi

dell'art. 708, ultimo comma, del Codice di procedura civile, ha

sollevato una questione di legittimità costituzionale degli artt. 145,

primo comma, e 156, primo comma, del Codice civile in riferimento agli

artt. 3 e 29 della Costituzione.

L'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza opposta

dalla difesa della signora Rossi va respinta. Premesso che il giudice

a quo ha proposto la questione in relazione all'emanazione di un

provvedimento che la legge attribuisce alla sua diretta competenza e

che si versa, quindi, in una ipotesi nella quale il giudice istruttore

civile ha il potere di iniziativa del processo incidentale di

legittimità costituzionale, deve essere osservato che l'ordinanza

mette in evidenza che le due norme impugnate precludono all'autorità

giudiziaria, anche in occasione dei provvedimenti provvisori

autorizzati dalla legge in pendenza del giudizio di separazione per

colpa, di tener conto delle condizioni economiche della moglie attrice.

In tale affermazione è implicito che il giudice a quo ha ritenuto che

nell'emanazione delle statuizioni concernenti gli assegni provvisori le

inerenti valutazioni discrezionali non possono prescindere dal tener

conto del regime al quale la legge assoggetta i coniugi conviventi e

dalle conseguenze giuridiche che possono derivare dall'accoglimento

della domanda. Non può dirsi, dunque, né che manchi il giudizio sulla

rilevanza né che esso sia inficiato da un vizio tale da giustificare

una pronunzia di inammissibilità.

Nel merito la questione risulta infondata in base alle ragioni

esposte innanzi, per quanto concerne l'art. 156, ed a quelle svolte

nella sentenza n. 144 del 1967, per quanto concerne l'art. 145. In

riferimento a quest'ultima disposizione l'eccezione di illegittimità

viene sollevata dall'ordinanza in relazione alla posizione giuridica

nella quale, sia pure in via provvisoria, vengono a trovarsi i coniugi

a seguito del provvedimento presidenziale che autorizza la sospensione

della convivenza. Ma neanche sotto questo nuovo profilo la questione

può essere accolta. A prescindere, infatti, dalla valutazione degli

effetti che conseguono a quel provvedimento, è sufficiente osservare

che se è vero, per quanto precedentemente si è detto, che

nell'ipotesi di separazione per colpa del marito, in base al disposto

dell'art. 156, permane l'obbligo di costui nei confronti della moglie

nella configurazione che esso riceve dall'art. 145, evidentemente non

c'è ragione per ritenere che quell'obbligo non sia legittimamente

imposto anche durante la pendenza del giudizio di separazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 145, primo comma, del Codice civile, sollevata con ordinanza

9 maggio 1968 dal giudice istruttore presso il tribunale di Milano in

riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 156, primo comma, del Codice civile - nella parte in cui tale

disposizione pone a carico del marito, in regime di separazione per

esclusiva colpa di lui, l'obbligo di somministrare alla moglie, in

proporzione alle proprie sostanze, tutto ciò che è necessario ai

bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni economiche di

costei - sollevata da tutte le ordinanze indicate in epigrafe in

riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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