Corte costituzionale

Sentenza n. 5/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/01/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156, sesto

comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 23

dicembre 1985 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile

vertente tra Patania Rosaria e Licciardello Santo, iscritta al n. 174

del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 24, 1ª Serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1986 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza del 23 dicembre 1985 il Tribunale di Catania - nel

corso di un procedimento camerale ex art. 738 del codice di procedura

civile avente ad oggetto l'esecuzione coattiva degli obblighi

patrimoniali derivanti dalla separazione tra coniugi - solleva

questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3

della Costituzione, dell'art. 156, sesto comma, del codice civile,

nella parte in cui non prevede che le misure cautelari ivi contenute

(potere giudiziale di disporre il sequestro dei beni dell'obbligato e

di ordinare a terzi il pagamento delle somme dovute direttamente agli

aventi diritto) si applichino a favore del coniuge anche in caso di

separazione consensuale.

Dubita il giudice a quo che tale esclusione violi il principio di

uguaglianza, determinando una ingiustificata discriminazione rispetto

ai coniugi separati in forza di sentenza, per i quali sono previste

le citate misure cautelari.

Nell'ordinanza si richiama la sentenza di questa Corte n. 144 del

12 maggio 1983, sia per la sua declaratoria di illegittimità

costituzionale della stessa norma "nella parte in cui non prevede che

le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di

coniugi consensualmente separati"; sia per il principio ermeneutico

in essa affermato circa la preclusione al giudice ordinario di

estendere in via interpretativa l'applicazione di un procedimento

singolare ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste dalla

norma.

Conclude il Tribunale rilevando la arbitrarietà della disparità

di trattamento tra coniuge separato giudizialmente e coniuge separato

consensualmente, alla luce dell'identità della loro situazione,

caratterizzata dall'inadempienza dell'obbligato. Considerato in diritto La questione sottoposta a questa Corte dal Tribunale di Catania

è: se l'art. 156, sesto comma, del codice civile contrasti con

l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede -

nell'ipotesi di inadempienza dell'obbligo di mantenimento del coniuge

in seguito a separazione consensuale - il potere del giudice di

disporre il sequestro dei beni dell'obbligato e di ordinare a terzi

il pagamento delle somme dovute direttamente agli aventi diritto; per

il dubbio che tale omissione determini una ingiustificata

discriminazione rispetto al coniuge separato giudizialmente, a

beneficio del quale tali misure sono previste dalla stessa norma

denunciata.

Così come prospettata la questione è fondata.

Come ha ricordato il giudice a quo nell'ordinanza di rimessione,

questa Corte ha dichiarato con sentenza 12 maggio 1983, n. 144,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del

codice civile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella

parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si

applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati.

La ratio decidendi adottata allora dalla Corte consisteva in ciò

che "la natura contenziosa o negoziale della separazione stessa non

può spiegare alcuna incidenza nei confronti della garanzia del

diritto al mantenimento dei figli, al quale deve essere riconosciuta

piena autonomia rispetto al tipo di separazione dei genitori".

Parimenti identica ratio decidendi governa i rapporti patrimoniali

tra i coniugi separati, perché non può essere ragionevolmente fatta

dipendere dal titolo della separazione, consensuale o giudiziale, la

garanzia del diritto al proprio personale mantenimento dell'un

coniuge verso l'altro.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma,

del codice civile, nella parte in cui non prevede che le disposizioni

ivi contenute si applichino ai coniugi separati consensualmente.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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