Codice civile

Art. 2287 c.c. — Procedimento di esclusione

[1]L'esclusione e' deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

[2]Entro questo termine il socio escluso puo' fare opposizione davanti al tribunale, il quale puo' sospendere l'esecuzione.

[3]Se la societa' si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi e' pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2287 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27804/2025

    18 ottobre 2025

    Il diritto di esclusione del socio per gravi inadempienze si estingue per prescrizione nel termine quinquennale previsto dall'art. 2949 c.c.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione che aveva annullato la delibera di esclusione del socio infedele per intervenuta prescrizione, escludendo che il contenzioso cautelare e poi di merito promosso dai soci e quello risarcitorio promosso dalla società potessero costituire atti interruttivi non coinvolgendo in alcun modo l'esercizio del diritto di esclusione del socio inadempiente).

    Art. 2287 c.c. · Art. 2949 c.c. · Art. 2286 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Lo scioglimento parziale del rapporto sociale può aver luogo per cause diverse, che sono: la morte del socio, la dichiarazione di recesso, l'esclusione. La morte del socio importa come conseguenza immediata, ove non sia diversamente convenuto, l'obbligo dei soci superstiti di liquidare la quota agli eredi: per la continuazione della società con gli eredi è necessario un accordo fra questi e i soci superstiti (art. 2284). Il recesso del socio è legalmente ammesso in due ipotesi: nella società contratta senza determinazione di tempo e quando esiste una giusta causa. Si è però espressamente riconosciuto (art. 2285) che il contratto sociale possa prevedere altre cause di recesso. L'esclusione del socio, cioè l'estromissione del socio dalla società, può essere automatica, come avviene nel caso di fallimento del socio o nel caso in cui un creditore particolare del socio abbia ottenuto la liquidazione della quota (art. 2288), o invece subordinata ad una deliberazione dei soci (art. 2287), oltre che al verificarsi di una delle cause di esclusione, come avviene nel caso di inadempienza del socio alle obbligazioni verso la società, di interdizione, di inabilitazione o di condanna a una pena che importa l'interdizione dai pubblici uffici, di perimento della cosa di cui è conferito il godimento o la proprietà, in quest'ultimo caso se la cosa è perita prima che sia acquistata alla società (art. 2286). La liquidazione della quota del socio uscente avviene in tutti i casi secondo i criteri stabiliti nell'art. 2289, i quali riproducono quelli già accolti nel codice di commercio. L'uscita del socio dalla società non fa venir meno la responsabilità del socio uscente per le obbligazioni antecedenti al giorno dello scioglimento: anche questo è un principio che deriva dal codice di commercio, e che soltanto, per tutelare la buona fede dei terzi, è stato completato rendendo nei loro confronti inopponibile l'avvenuto scioglimento, quando, non essendo stato divulgato con mezzi idonei, l'abbiano ignorato senza loro colpa (art. 2290). DELLA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 937

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2287 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari