Corte di cassazione · Massimario

Patrocinio statale

Voce 218 della classificazione del Massimario

10 massime, da pronunce dal 6 ottobre 2025 al 26 giugno 2026

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Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

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Massime della Corte di cassazione

10 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 21941/2026

    Condizioni › Revoca

    Provvisoria ammissione al patrocinio a spese dello stato - Revoca - Valutazione ex post del giudice della causa - Contenuto - Estensione anche alla manifesta infondatezza della pretesa - Efficacia temporale della revoca.

    In tema di patrocinio a spese dello Stato, la valutazione, ai fini dell'eventuale revoca, del giudice della causa in cui l'interessato sia stato ammesso al beneficio in via provvisoria, non comprende soltanto le ipotesi ex art. 136, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, ma si estende anche alla verifica dell'insussistenza originaria dei presupposti per l'ammissione, come nel caso della manifesta infondatezza della pretesa azionata; ne deriva che la revoca ha effetto, rispettivamente, dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, e retroattivamente, in tutti gli altri casi.

    Rv. 679123-01Rassegna di giugno 2026, p. 108Art. 74 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 136 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 17044/2026

    Condizioni

    Patrocinio a spese dello Stato - Revoca - Cause tipiche ex art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002 - Tassatività - Distrazione delle spese - Ipotesi di rinuncia implicita - Esclusione.

    In tema di patrocinio a spese dello Stato, le possibili cause di revoca individuate dal legislatore all'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, sono la sopravvenienza di modifiche alla situazione reddituale, la mala fede o la colpa grave della parte ammessa che abbia agito o resistito in giudizio, ovvero l'insussistenza ab origine delle condizioni reddituali, e, trattandosi di norme eccezionali, esse non sono applicabili analogicamente, per il divieto posto dall'art. 14 delle preleggi; ne consegue che la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al beneficio in questione non costituisce rinuncia implicita allo stesso da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità e il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese, l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam".

    Rv. 678541-01Rassegna di maggio 2026, p. 126 ↗Art. 93 c.p.c. · Art. 84 c.p.c. · Art. 136 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12584/2026

    Ammissione › Effetti › Liquidazione da parte del giudice

    In tema di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti in cui è parte il fallimento, la liquidazione dei compensi spettanti al difensore compete, in via generale, all'autorità giudiziaria che ha proceduto, ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. n. 115 del 2002, trovando tale disciplina applicazione anche nei casi di ammissione ex lege del fallimento al beneficio ai sensi dell'art. 144 del medesimo d.P.R.; costituisce eccezione la competenza del giudice delegato, limitata all'ipotesi in cui i compensi gravino sulla procedura, ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 6), l.fall., in ragione della necessità di una valutazione unitaria dell'attività svolta nell'interesse del fallimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia che aveva ritenuto competente il giudice delegato alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore di una società fallita ammessa al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di compensi non gravanti sulla procedura, ma sull'Erario, con conseguente competenza del giudice del processo cautelare in cui l'attività era stata svolta).

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento · Procedimento civile › Difensori

    Rv. 677938-01Rassegna di maggio 2026, p. 69 ↗Art. 82 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 83 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 144 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 25 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10328/2026

    Ammissione

    In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione pronunciato dal magistrato di sorveglianza va proposta al Presidente del Tribunale di sorveglianza cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento, atteso che l'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011, valorizza il criterio della prossimità organizzativa tra il giudice primo decidente e il giudice dell'opposizione.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Difensori

    Rv. 677915-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 166 ↗Art. 170 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 15 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizioneDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5742/2026

    Ammissione

    Nelle cause di divisione, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è possibile esclusivamente per le spese processuali di difesa, che non gravano sulla massa e vanno regolate secondo il principio della soccombenza, sempre che ricorrano le condizioni di reddito previste ex lege, da valutarsi tenendo conto anche del valore della quota di comproprietà, salvo contestazioni sull'entità di essa, nel qual caso si considera la sola parte non contestata.

    Classificata anche sotto: Divisione

    Rv. 677465-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 124 ↗Art. 713 c.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 92 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5742/2026

    Ammissione › Effetti › Liquidazione da parte del giudice

    L'esclusione del compenso per il difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex art. 130-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 è prevista per le sole ipotesi in cui l'appello, principale o incidentale, sia dichiarato inammissibile, trattandosi di norma di stretta interpretazione e come tale non suscettibile di estensione analogica ai sensi degli artt. 1 e 14 delle preleggi.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Difensori

    Rv. 677465-02Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 124 ↗Art. 130-bis Testo unico spese di giustizia. (Testo A)Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 600/2026

    Ammissione › Effetti › Liquidazione da parte del giudice

    In tema di patrocinio a spese dello Stato, non vi è incompatibilità tra l'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 e l'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, in quanto la prima norma non contiene un divieto di tenere conto dell'aumento previsto dalla seconda, ove esso sia applicato su importi tabellari non superiori a quelli medi, in coerenza con il fatto che tale aumento risponde all'intento di attribuire, all'avvocato che assiste più parti con la stessa posizione processuale, un unico compenso, ancorché maggiorato, e tenuto conto che, in assenza di tale previsione, il difensore avrebbe avuto diritto a un compenso distinto per ciascuna parte assistita.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Difensori

    Rv. 676566-01Rassegna di gennaio 2026, p. 48 ↗Art. 82 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 490/2026

    Ammissione

    Causa civile - Patrocinio a spese dello Stato - Requisiti di ammissione - Limite reddituale ex art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002 - Valutazione - Mancato superamento per avvenuta segregazione dei beni in trust - Condotta volontaria o colpevole del richiedente - Rilevanza per contrarietà a buona fede - Esclusione - Fondamento.

    In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, il mancato superamento del limite reddituale per effetto della segregazione in trust dei beni del richiedente non comporta il diniego del beneficio, in quanto la predeterminazione delle modalità di esercizio del diritto e dei requisiti reddituali ex art. 76 del d.P.R. n.115 del 2002 esclude che il giudice possa valutare la volontarietà o colpevolezza delle condizioni di reddito in termini di contrarietà a buona fede.

    Rv. 676716-01Rassegna di gennaio 2026, p. 47 ↗Art. 76 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 393/2026

    Ammissione › Effetti › Liquidazione da parte del giudice

    Il ricorso per cassazione avverso il capo del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale - emesso in seguito a rituale opposizione al diniego della stessa - che abbia dichiarato non ripetibili le spese del relativo procedimento, va presentato nelle forme del rito civile, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, cosicché esso è inammissibile ove siano state seguite le forme del rito penale e, quindi, non vi sia stata notifica ad alcuno.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Difensori

    Rv. 676565-01Rassegna di gennaio 2026, p. 46 ↗Art. 170 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26807/2025

    Ammissione › Effetti › Liquidazione da parte del giudice

    In tema di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti previsti dalla l.n. 184 del 1983, al difensore d'ufficio del genitore insolvente spettano anticipazione e liquidazione a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 143, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, alla luce della sentenza n. 58 del 2025 della Corte costituzionale, senza necessità di presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La difesa d'ufficio, infatti, è ontologicamente diversa dal patrocinio a spese dello Stato essendo volta ad assicurare una difesa effettiva ai soggetti coinvolti in uno dei giudizi per i quali il legislatore ha previsto l'indefettibilità di una difesa tecnica mentre il patrocinio a spese dello Stato ha la funzione di garantire l'accesso alla giustizia dei non abbienti.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Difensori

    Rv. 676246-01Rassegna di ottobre 2025, p. 50 ↗Art. 143 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 74 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 76 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, maggio 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Sentenza n. 223/2022Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 76 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui ricomprende anche la condanna per il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli s…

  • Sentenza n. 10/2022Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 74 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva…

  • Sentenza n. 139/2010Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 76 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti pe…

  • Sentenza n. 55/2026Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 76 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Dispositivo: dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, commi secondo e terzo, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizi…

  • Ordinanza n. 206/2022Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 74 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 76 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 24 e 36 della…

  • Sentenza n. 1/2021Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 76 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui determina l'automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati indicati nella norma medesima, sollevata, i…

  • Sentenza n. 80/2020Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 170 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Dispositivo: dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)» e dell'art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei proc…

  • Ordinanza n. 3/2020Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 74 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ord…

  • Ordinanza n. 234/2019Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 74 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Dispositivo: 1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma con l'…

  • Sentenza n. 219/2017Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 76 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Dispositivo: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 31, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona, con l'ordi…

  • Ordinanza n. 153/2016Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 76 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Tivoli, con l'ordinanza indicata…

  • Ordinanza n. 155/2012Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 76 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 76, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), aggiunto dall'art. 12-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materi…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 13, da gennaio 2025 a giugno 2026. Fonti e metodologia

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